Non sempre l’eredità è immediatamente accettata e ricevuta dagli eredi. Ci sono alcuni casi particolari in cui ci sono parenti irreperibili e/o non a conoscenza della morte di un familiare, casi in cui ci sono parenti che non vogliono gestire le pratiche di successione e ancora casi in cui solo parte dei parenti si è espressa sull’accettazione/rifiuto.

Quando ciò succede l’eredità viene detta giacente. In questa guida ti spiego cosa significa la giacenza, cosa succede se ci sono dei creditori che vogliono riscuotere dei debiti del defunto, chi è il curatore e come avviene la sua nomina, dunque quali sono i costi e le tasse da pagare. Ecco cosa devi sapere.

Cos’è

La giacenza dell’eredità, disciplinata dagli art. 528 e dai seguenti del codice civile, riguarda una situazione di incertezza che imbatte sul patrimonio del defunto ed è caratterizzata da due presupposti:

  1. I chiamati non hanno dichiarato di accettare l’eredità (e quindi neanche di rifiutare);
  2. I chiamati non sono in possesso dei beni ereditari.

Quando solo alcuni dei chiamati all’eredità la accettano e/o solo alcuni sono in possesso dei beni ereditari, allora si parla di “giacenza pro quota”.

Attenzione

L’eredità si dice in giacenza anche quando non c’è notizia di eventuali eredi (eredi ignoti). Occorre distinguere l’eredità giacente dall’eredità vacante. Nella prima può non esserci notizia degli eredi, nell’eredità vacante invece è assodato il fatto che non ci siano eredi e quindi il patrimonio viene devoluto allo Stato.

Procedura

Se un’eredità è giacente, può esserci qualcuno che abbia interesse a tutelarla. Tipico esempio é quello dei creditori del defunto, che ovviamente sono interessati a saldare i debiti che il defunto aveva nei loro confronti. Il codice civile prevede l’istituto della “giacenza dell’eredità” a tutela del patrimonio ereditario e di chiunque ne abbia interesse.

Istanza di nomina del curatore e inventario

Chiunque abbia interesse al patrimonio del defunto può presentare in tribunale (quello del domicilio del defunto) un’istanza per la dichiarazione di giacenza affinché sia nominato un curatore incaricato di amministrare adeguatamente l’eredità con lo scopo ultimo di salvaguardarlo in vista:

  1. Del soddisfacimento dei creditori (art. 530 c.c.);
  2. Dell’accettazione da parte degli eredi.

Attenzione

La nomina del curatore può avvenire anche d’ufficio da parte del Tribunale (articolo 528 codice civile).

La domanda di eredità giacente va presentata per iscritto al Tribunale (su apposito modello reperibile presso gli uffici). Il giudice quindi, provvede a nominare un curatore che si occupa di redigere un inventario indicante tutti i beni ereditari, della ricerca degli eredi, del pagamento dei creditori, della liquidazione del patrimonio e di tutto ciò che concerne l’eredità.

Egli opera sempre sotto la vigilanza del Giudice della successione, a cui deve chiedere precisa autorizzazione solo per gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio (vendita di beni immobili, pagamento delle passività, ecc.).

Giacenza pro quota

Se ci sono più chiamati all’eredità e uno o alcuni non hanno ancora accettato l’eredità (o sono ignoti), si parla di “giacenza pro quota”. In questo caso, la giurisprudenza non è ancora del tutto concorde sul fatto, per la quota non ancora accettata, possa essere nominato un curatore e quindi presentata istanza di giacenza.

Le ultime sentenze della Cassazione infatti sono l’una opposta all’altra: la sentenza n. 5113 del 19/04/2000 è a favore della nomina di un curatore; mentre di parere contrario é la sentenza di un anno dopo, la n. 2611 del 22/02/2001 che è di parere negativo.

Dichiarazione di successione

Il curatore dell’eredità giacente procede quindi a presentare la dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate. Normalmente, essa va presentata entro 12 mesi dalla morte del defunto. In caso di nomina del curatore questi 12 mesi si conteggiano a partire dalla sua nomina di curatore.

La dichiarazione di successione va presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove il defunto aveva residenza, su apposito modello rilasciato dall’Agenzia stessa (pena nullità). Se il defunto risiedeva all’estero va presentata all’ufficio della zona dove aveva residenza in Italia. Se non si conosceva la residenza va inviata all’ufficio di Roma.

Attenzione

La presentazione della dichiarazione a un ufficio non competente equivale ad omessa dichiarazione, a cui ne conseguono tutte le sanzioni e gli interessi previsti.

Siccome vi provvede il curatore, ai sensi dell’art. 528 comma 1 del codice civile, gli eredi sono esonerati dal dover presentare la dichiarazione di successione. L’esonero però non è automatico ma occorre comunicare la nomina del curatore all’Agenzia delle Entrate con una raccomandata A/R a cui allegare l’istanza di nomina del curatore, autenticata dalla cancelleria del Tribunale.

Il curatore cessa il suo mandato una volta concluse tutte le operazioni per cui è stato nominato e nei seguenti casi:

  1. Revoca da parte del giudice;
  2. Se si presenta un erede che accetta l’eredità (art. 532 codice civile);
  3. Al momento della devoluzione allo Stato (art. 586 codice civile) se non vi sono eredi.

Creditori

L’istanza per la dichiarazione di eredità giacente è sicuramente un istituto volto alla tutela degli interessi dei creditori.(art. 530 c.c.). Il Tribunale nomina un curatore che si occupa di tutelare il patrimonio dai pregiudizi fino a quando non vengono pagati i creditori o fino a quando non subentra finalmente un erede.

Il creditore quindi, può rivolgersi al Tribunale della zona di residenza del defunto e su apposito modello (ritirato presso gli uffici del tribunale) chiedere istanza di dichiarazione di giacenza dell’eredità e quindi far nominare un curatore che amministri i beni del defunto.

Il curatore nominato, che opera sempre sotto la vigilanza del giudice, si occupa quindi di redigere un inventario (procedura inventariale nell’articolo 775 del codice di procedura civile). Entro 30 giorni dalla redazione dell’inventario può vendere i beni mobili e immobili.

Per la vendita di beni immobili (case, appartamenti, terreni) é necessaria l’autorizzazione del giudice. In mancanza di tale autorizzazione, l’atto di vendita è annullabile (anche se parte della giurisprudenza lo considera addirittura nullo). Dopo aver venduto i beni, il curatore procede con la liquidazione delle passività, paga quindi i creditori, sempre previa autorizzazione del tribunale.

In mancanza di un erede quindi, coloro che vantano crediti nei confronti del defunto, non hanno bisogno di procedere al pignoramento dei beni, essendo in questo caso previsto lo specifico istituto della dichiarazione di giacenza dell’eredità, che si concluderà con il soddisfacimento dei loro crediti.

Devoluzione allo stato

I beni del defunto vengono devoluti allo Stato qualora sussistano i seguenti presupposti:

  • Non vi sono eredi entro il sesto grado di parentela;
  • In caso di incertezza della presenza di eredi, con la dichiarazione di giacenza ereditaria il Tribunale nomina il curatore che, una volta accertata l’assenza di eredi, devolve i beni allo Stato.

Attenzione

Se l’eredità viene devoluta allo Stato, esso risponde dei debiti del defunto solo entro il valore dei beni. Se quindi per esempio l’eredità vale 1 milione di euro, ma il defunto aveva debiti per 1,5 milioni di euro, lo stato risponde solo per 1 milione di euro.

Chiusura

L’eredità giacente viene chiusa e quindi il curatore cessa dalle sue funzioni quando:

  • L’eredità viene accettata;
  • Si esauriscono i beni ereditari.

A quel punto il Tribunale con apposito decreto dichiara chiusa l’eredità giacente, indica il compenso del curatore e il soggetto tenuto a pagarlo.

Tempi

Chiunque vi abbia interesse può presentare istanza per la dichiarazione di eredità giacente entro dieci anni dalla morte del defunto.

Ovviamente spesso questi tempi non vengono minimamente raggiunti, poiché i creditori si attivano quanto prima per il soddisfacimento dei propri crediti. La nomina del curatore costituisce un atto di interruzione del termine di prescrizione di 10 anni.

Spese e tasse

Per presentare istanza di dichiarazione di eredità giacente, sono dovuti al Tribunale i seguenti costi:

  • Una marca da bollo di 27 euro;
  • Contributo unificato pari a 98 euro.

In caso di dichiarazione di eredità giacente, i principali costi previsti sono i seguenti:

  • Debiti del defunto;
  • IMU, sebbene il curatore non sia menzionato dalla normativa come soggetto passivo dell’imposta, egli è comunque l’amministratore dei beni ereditari e in quanto tale è tenuto a pagare l’IMU sia quella dovuta dal defunto, sia quella dovuta dagli eredi) pagandola anche vendendo i beni ereditari;
  • Imposta di successione, laddove prevista, il curatore è il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta, che può pagarla anche vendendo i beni ereditari;
  • Compenso del curatore. Il tribunale, in fase di chiusura della giacenza, con apposito decreto stabilisce il compenso del curatore e il soggetto tenuto a pagarlo.