Hai scoperto che il tuo commercialista non ha presentato il modello Unico, o il 730, oppure non ha pagato l’IVA per tuo conto. Te ne sei accorto controllando nel tuo cassetto fiscale, oppure, peggio ancora, ti è già arrivata la lettera da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Eppure il tuo commercialista ti aveva detto di aver provveduto a tutto, che non dovevi preoccuparti di nulla. Ti sei fidato, ma oggi hai avuto l’amara sorpresa. Come comportarsi? Chi paga sanzioni e interessi in questo caso?

Modello Unico

Per l’Agenzia delle Entrate, la responsabilità della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, è del contribuente. Egli deve sempre farsi rilasciare le ricevute dal commercialista e verificare che provveda al suo lavoro.

Ovviamente, il cittadino non può avere le competenze di un commercialista e, anche se attento, può succedere che non si accorga di errori o omissioni commesse dal consulente fiscale. Per questa ragione, il contribuente che riceve una cartella esattoriale per negligenza del proprio commercialista, per prima cosa, deve contattarlo.

L’assicurazione

A questo punto, si possono chiedere spiegazioni al commercialista. Di regola, se il commercialista che ha sbagliato é onesto, sarà egli stesso a proporre di pagare, di tasca sua, sanzioni e interessi. L’imposta dovuta rimane sempre a carico del contribuente (perchè comunque avrebbe dovuto pagarla), mentre le sanzioni e gli interessi (il cui importo non è certo una bazzecola) vengono pagati dal consulente che ha commesso l’errore.

Proprio per questa ragione, i commercialisti stipulano delle apposite polizze assicurative, che garantiscono il rimborso delle sanzioni e degli interessi ai contribuenti. Ovviamente il commercialista può decidere se avvalersi del rimborso assicurativo, oppure di pagare di tasca sua, senza far intervenire l’assicurazione (per evitare che poi aumenti il premio della polizza, come avviene per le RC auto).

Se con il commercialista non si riesce a trovare un accordo, puoi procedere con la controversia giudiziaria. Ricorda che in questo caso l’onere della prova spetta a te: sarai tu a dover provare la colpa del commercialista. Il decreto legislativo n. 472/97, sottolinea inoltre che, non è punibile il contribuente se dimostra che il pagamento del tributo non è dipeso da sua colpa.