Stai scrivendo il tuo testamento e vuoi che sia una persona di fiducia a gestire tutta la suddivisione della tua eredità? Scelta saggia. Soprattutto quando la tua situazione familiare non è delle migliori e prevedi che i tuoi parenti possano dar inizio ad una lotta interna successivamente alla tua morte. Uno scenario davvero spiacevole.

Quello che devi fare è nominare un tuo esecutore testamentario. In questa guida ti spiego chi è questa figura, come può essere nominata, come funziona l’accettazione dell’incarico e quanto tempo dura, quale è il suo compenso, come funziona la sua rinuncia e come può essere sostituito. Ecco cosa devi sapere.

Chi è

L’esecutore testamentario (art. 700 e seguenti del codice civile) è una persona di fiducia scelta dal defunto per occuparsi della concretizzazione delle sue ultime volontà: si occupa quindi di gestire i beni ereditari e dell’effettiva assegnazione agli eredi.

L’esecutore testamentario viene nominato direttamente nel testamento (anche nel testamento olografo). Ovviamente non è obbligatorio nominare un esecutore testamentario.

Di solito si provvede a nominarne uno quando l’asse ereditario è molto complesso tale da richiedere la gestione di una figura professionale esperta: per esempio quando l’eredità è una società, oppure quando il patrimonio è di grande valore, oppure si presume non ci sarà accordo tra gli eredi.

Nomina

La persona che scrive un testamento è libera di scegliere l’esecutore. Può avvisarlo del fatto che nel testamento lo ha nominato esecutore oppure no; può quindi indicare nel testamento anche dei sostituti che andranno a sostituire il primo nominato qualora rifiutasse (altrimenti lo stesso nominato può scegliere il sostituto).

Possono essere nominati più esecutori anche con compiti diversi (per esempio uno che si occupi della gestione degli immobili, uno che si occupi della gestione dell’azienda, ecc.): il testatore è del tutto libero di scegliere e decidere.

L’attività dell’esecutore è libera e gratuita, ma nel testamento, è possibile prevedere un compenso da pagare all’esecutore che ha espletato le sue funzioni, compenso che verrà detratto dall’eredità secondo le eventuali disposizioni del testatore.

Chi può essere nominato

Il testatore gode di totale autonomia nell’elezione dell’esecutore (o degli esecutori). Può quindi eleggere un esperto professionista, per esempio un avvocato o un notaio, ma ugualmente un erede o un legatario. L’importante è che non sia un minorenne, un inabilitato o un interdetto.

Attenzione: ogni interessato può rivolgersi al giudice affinché, con apposita istanza, revochi l’esecutore testamentario se sta commettendo gravi irregolarità che minano la fiducia degli eredi o per inidoneità alla mansione.

Fac simile nomina

Il testatore, nel nominare l’esecutore testamentario può usare questa formula, da inserire alla fine del testamento:

Esempio

Nomino mio esecutore testamentario, con (o senza) obbligo di inventario, il/la sig./sig.ra ________ che eseguirà le mie ultime volontà in modo inappellabile e a suo insindacabile giudizio, così come potrà disporre di altre cose che riterrà opportune o giuste. Sono a carico della eredità le spese che egli/ella sosterrà durante l’esercizio delle sue funzioni. L’esecutore, al termine del suo lavoro, dovrà consegnare all’erede/eredi una relazione del suo lavoro. Infine, dispongono che gli/le sia riconosciuta, al termine del suo operato, una retribuzione pari a _______________ euro.

 

Data e Luogo ___________

 

Firma__________________

Scarica subito il modello fac simile compilabile, in formato Word, per nominare il tuo esecutore.

Nominato dagli eredi

Se il testamento prevede già un testatore e i sostituti che subentrano in caso di rifiuto, allora gli eredi non possono nominarne uno a propria volontà: è il defunto che nelle sue ultime volontà individua precisamente la persona di fiducia e non può essere cambiata dagli eredi.

Se però nel testamento non si menziona alcun esecutore testamentario, oppure nessuno accetta la nomina e nel testamento non ci sono indicazioni, gli eredi possono prevedere alla nomina di un esecutore, ma ovviamente devono essere tutti d’accordo all’unanimità.

Accettazione incarico

Ovviamente nessuno può essere obbligato ad accettare l’incarico di esecutore testamentario. E’ quindi necessario che il nominato accetti espressamente l’incarico dinanzi alla cancelleria del tribunale dell’ultima residenza del defunto.

Il nominato dovrà quindi recarsi in tribunale, consegnare alcuni documenti (copia del testamento, certificato di morte del testatore, suoi documenti di identità) e pagare la marca da bollo e il costo di registrazione (pari a circa 200 euro). Entro uno o due mesi dalla richiesta, l’esecutore potrà ritirare in tribunale la copia dell’atto di accettazione.

Attenzione

Ogni tribunale potrebbe prevedere modelli e avere richieste diverse, per cui è bene prima telefonare alla cancelleria o visitare il sito, per sapere con precisione quali documenti occorrono e quali costi pagare.

Compiti

L’esecutore testamentario ha l’obbligo di portare a termine le ultime volontà del defunto, in particolare i suoi doveri, compiti e responsabilità (artt. 703 e seguenti del c.c.):

  • Prende in detenzione i beni ereditari e li gestisce;
  • Può vendere i beni ereditari, previa autorizzazione del tribunale;
  • Può avviare azione legale per la tutela degli eredi e dell’eredità e può essere citato in giudizio. Prima di avviare un’azione legale per successione ereditaria occorre tentare la conciliazione tramite un organismo di conciliazione riconosciuto;
  • Se il testamento lo prevede espressamente, può dividere i beni tra gli eredi;
  • Redige il rendiconto finale. Se non ha ancora finito il suo lavoro redige alla fine dell’anno il “rendiconto di periodo”.

Durata incarico

L’articolo 703 del codice civile prevede una durata dell’incarico pari a un anno dalla data di accettazione della nomina, prolungabile di un ulteriore anno dall’autorità giudiziaria e sentiti gli eredi. Allo scadere dei due anni quindi, cessano tutti i poteri dell’esecutore, ma permane il suo ufficio per altri fini (tipico esempio é quello della legittimazione processuale attiva e passiva prevista dal successivo articolo del codice civile).

Compenso

L’attività di esecutore testamentario è libera e gratuita. Il testatore però può inserire nel testamento apposita clausola nella quale prevede una retribuzione per il testatore, da detrarre dall’asse ereditario. Solitamente il compenso viene consegnato alla fine del suo mandato, quando ogni erede ha ricevuto la sua quota ereditaria.

Rinuncia

Così come per l’accettazione, colui che nomina può anche decidere di rinunciare al suo incarico e deve farlo dinanzi alla cancelleria del tribunale di competenza dell’ultima residenza del defunto. L’atto, a differenza dell’accettazione, viene formalizzato in giornata o al massimo entro qualche giorno.

Le conseguenze di una rinuncia sono le seguenti: il nominato non diviene esecutore e sarà nominato il sostituto previsto nel testamento. Se non lo prevede, possono provvedere alla nomina di una persona di fiducia gli stessi eredi all’unanimità.

Occorre recarsi in Tribunale con i propri documenti di identità, copia del testamento e una marca da bollo di 16 euro. Prima di recarsi in tribunale è bene telefonare la Cancelleria oppure visitare il sito web per sapere precisamente quali documenti consegnare, i moduli da compilare ed eventuali costi aggiuntivi specifici per quel tribunale.

Sostituzione

Il testamento può prevedere che l’esecutore elegga un suo sostituto nel caso in cui non voglia accettare l’incarico o, se già accettato, non possa proseguire. Se sopravviene la morte dell’esecutore, essendo l’incarico di tipo “personale” le funzioni non sono trasmissibili ad altri. Inoltre, come precisato dalla Cassazione, in caso di controversia giudiziaria, la morte dell’esecutore non comporta l’interruzione del processo.

Infine, ogni interessato può rivolgersi al Tribunale per destituire l’esecutore testamentario se:

  • Compie gravi atti che ne pregiudicano il suo operato;
  • Compie gravi atti che fanno venire meno la fiducia da parte degli eredi.