Le vendite di prodotti e servizi solitamente sono assoggettate all’IVA. Tuttavia, ci sono delle operazioni esenti per legge. Queste infatti hanno tutte le caratteristiche per essere imponibili IVA ma non lo sono per una serie di motivazioni di carattere sociale o culturale, ma anche per motivazioni meramente economiche.

In questa guida completa sull’esenzione IVA ti spiego cosa vuol dire, come gestire una fattura verso l’estero, verso l’UE e verso Paesi extra UE, come funziona l’IVA in regime forfettario (ex regime dei minimi), come indicare queste operazioni (e quando indicarle) nella dichiarazione IVA ed infine come gestire la fatturazione verso diplomatici o dipendenti NATO.

Cosa vuol dire

Il D.P.R. n.633/1972, meglio conosciuto come “decreto IVA”, disciplina il funzionamento e l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto vigente in Italia. All’art. 10 prevede un elenco di operazioni esenti IVA, ossia operazioni su cui l’IVA non si paga e quindi non si scrive neanche in fattura. Tipico esempio di operazioni esenti IVA sono le prestazioni sanitarie: sicuramente ti sarai accorto che quando un medico ti rilascia una ricevuta per una visita, in essa non c’è l’IVA. Questo è uno dei casi di esenzione, ma ce ne sono molti altri.

Come funziona. Esenzione IVA dunque, vuol dire semplicemente che il contribuente non deve pagarla e nella fattura non è neanche presente. La fattura infatti riporterà la dicitura “operazione esente IVA art. 10 del D.P.R. 633/72”.

Art. 10

L’articolo 10 del D.P.R. 633/72, elenca in maniera precisa tutte le prestazioni ed operazioni esenti IVA. Tra queste rientrano le prestazioni finanziarie (comma 1), quelle sanitarie (commi 17, 18 e 27 ter), le prestazioni educative dell’infanzia (comma 20), le cessioni di beni comprati senza diritto di esenzione totale della relativa imposta (comma 27 quinquies), le locazioni (comma 8). Di seguito puoi scaricare l’elenco completo delle operazioni esenti IVA, ossia l’intero articolo 10 del D.P.R. 633/72.

Scarica subito l’elenco di tutte le operazioni che sono esenti IVA.

Cosa significa operazione/prestazione esente IVA. Come spiegato sopra, significa semplicemente che non va calcolata l’IVA sull’importo della fattura/ricevuta. Facciamo un esempio concreto: i canoni di affitto. Ai sensi dell’art. 10 i redditi da affitto non sono imponibili IVA, quindi il locatore nel momento in cui si fa pagare i canoni non deve applicare l’IVA. Se quindi il canone mensile è di 600 euro, rimane tale e quale non bisogna aggiungere IVA. Al momento dell’emissione di ricevuta, deve solo applicare una marca da bollo pari a 2 euro.

Associazioni culturali

Le associazioni no profit possono svolgere anche attività commerciale e quindi i soci possono avere qualche dubbio sull’esenzione o meno dell’IVA. L’attività commerciale infatti pur essendo erogata in ambito associativo è una prestazione di servizi, dunque assoggettata ad IVA, per cui l’associazione deve aver provveduto innanzitutto all’ottenimento di partita IVA e non solo del codice fiscale (che è sufficiente solo per le associazioni che non svolgono attività commerciale).

Sulle attività commerciali le associazioni devono applicare l’IVA, a meno che l’operazione sia esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/2. Per esempio se l’associazione inizia ad affittare una stanza della sua sede, sta compiendo attività commerciale, ma siccome le locazioni non sono soggette ad IVA (comma 8 art. 10 DPR 633/72) allora non deve applicare l’IVA. Se invece per esempio inizia a vendere pupazzetti e la vendita di pupazzetti non rientra nella sua attività istituzionale, allora deve applicare l’IVA.

Estero

Un’impresa che ha rapporti con l’estero è soggetta a regole di fatturazione diverse rispetto a quelle nazionali. Tutto dipende dalla provenienza del cliente estero:

  • Comunitario;
  • Extracomunitario.

Fatture intracomunitarie (UE). Se il tuo cliente proviene da un Paese UE, allora non devi inserire l’IVA sulla fattura. In questo caso devi scrivere sulla fattura la seguente dicitura: “reverse charge – inversione contabile: fattura non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993”.

Fatture extracomunitarie. Se il tuo cliente è extracomunitario, non devi inserire l’IVA sulla fattura, ma indicare la seguente dicitura: “operazione non imponibile IVA ai sensi art. 8 del DPR 633/72.”

Regime dei minimi

Il regime dei minimi non esiste più, ora esiste solo il regime forfettario, che lo ha sostituito, anche se qualcuno erroneamente continua a chiamare “regime dei minimi” quello forfettario. Fatte queste dovute premesse, ora vediamo cosa devono fare coloro che aderiscono a questo regime agevolato.

Nel regime forfettario (quindi ex minimi) non si paga l’IVA su nessuna fattura emessa. È un regime fiscale che è completamente esente dall’IVA e non solo: chi ha una partita IVA di questo tipo non deve pagare IVA, né ritenuta d’acconto, IRPEF o IRAP, ma solo un’imposta sostitutiva, calcolata una volta l’anno e versata tramite modello Unico.

L’IVA dunque, non va mai inserita in fattura. Chiaramente, occorre scrivere sulla fattura l’apposita dicitura che indica appunto l’appartenenza al regime e la relativa esenzione. Ecco la dicitura da inserire:

  • Se sei impresa commerciale (ditta individuale): “operazione esente ai sensi dell’articolo 1, co. 54-89 della L. 190/2014 e della L. 208/2015 – regime forfettario”.
  • Se sei lavoratore autonomo, oltre alla stessa dicitura per le ditte individuali, aggiungi anche la seguente: “Non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 1 co. 67 della L. 190/2014”.

Attenzione

Nelle fatture emesse in regime forfettario, se l’importo supera 77,47 euro devi apporre una marca da bollo, sempre, che tu sia una ditta individuale o un libero professionista.

Dichiarazione

Le operazioni esenti IVA articolo 10, sono esonerate dall’IVA ma sono comunque assoggettare ai seguenti adempimenti:

  1. Fatturazione e annotazione nei rispettivi registri;
  2. Dichiarazione IVA. Quando effettui la dichiarazione IVA devi indicare anche le operazioni esenti nell’apposita sezione. Se però nella tua attività hai registrato solo ed esclusivamente operazioni esenti, allora non devi fare la dichiarazione IVA purché sussistano le condizioni elencate a questa pagina del sito Agenzia delle Entrate.

Attenzione

Occorre fare una distinzione tra operazioni esenti IVA art. 10 e operazioni escluse IVA art 15. Le operazioni esenti IVA art. 10 concorrono a formare il volume d’affari dell’impresa, quindi determinano l’insorgere degli obblighi formali appena esposti. Le operazioni esenti IVA art 15 invece, non concorrono a formare il volume d’affari dell’impresa, quindi non danno luogo agli obblighi esposti.

Diplomatici

Se sei un’impresa e stai vendendo a un diplomatico di un’ambasciata/consolato estero, un prodotto o un servizio a cui solitamente applichi l’IVA, sappi che in questo caso si tratta di un’operazione esente ai sensi degli artt. 71 e 8 del D.P.R. 633/72, purchè sussistano le seguenti condizioni:

  • Il diplomatico non è cittadino italiano;
  • Il diplomatico ti presenta un documento rilasciato dalla sua rappresentanza diplomatica (Ambasciata, consolato, ecc.) in cui si evince la sua appartenenza all’ambasciata;
  • L’operazione ha un importo superiore ai 258,23 euro;
  • Nel Paese di provenienza del diplomatico esiste una forma di reciprocità/convenzione con l’Italia su questa tipologia di prestazioni;

L’ente diplomatico deve presentare apposita richiesta al Ministero degli affari esteri che verifica le condizioni di cui sopra e rilascia apposita attestazione.

Dipendenti NATO

Se stati vendendo un prodotto o un servizio a un dipendente NATO, occorre innanzitutto fare una distinzione tra acquisto per fini istituzionali e acquisto per uso personale.

Se il dipendente NATO acquista il prodotto/servizio per fini istituzionali, allora per ottenere l’esenzione IVA in fattura deve presentarti:

  • Richiesta su carta intestata della base NATO che dichiara l’uso istituzionale del prodotto/servizio;
  • Fotocopia del tesserino di riconoscimento;
  • Certificato originale di esenzione IVA e ACCISE con apposito visto italiano, compilato ai punti 1-2-3-4-5 e 7. più il punto 7.

Se il dipendente NATO acquista il prodotto/servizio per uso personale, allora per ottenere l’esenzione IVA in fattura deve presentarti:

  • Fotocopia del tesserino di riconoscimento;
  • Documento attestante il servizio alla NATO (una lettera dichiarazione della base NATO in cui lavora);
  • Certificato originale di esenzione IVA e ACCISE con apposito visto italiano, compilato ai punti 1-2-3-4-5-6.

Tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno è un tributo che chiunque soggiorni in una città italiana deve pagare al gestore dell’hotel o altro alloggio L’importo della tassa va da 1 a 5 euro ed è dovuta a persone e per singola notte.

Esempio

Una coppia di coniugi si ferma a Venezia per due notti e supponiamo che la tassa di soggiorno della città sia pari a 3 euro. La coppia deve pagare una tassa di soggiorno pari a 3 euro a notte, quindi 3x 2 = 6 euro ognuno, per un totale di 12 euro.

Sulla tassa di soggiorno non si paga l’IVA, quindi sulla ricevuta che rilascia il proprietario dell’alloggio basta inserire il relativo importo della tassa e scrivere “operazione fuori campo IVA”.