Il comporto é il periodo di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro. Di fatto l’attività lavorativa viene sospesa, a causa di un fatto inerente alla persona (malattia, gravidanza, infortunio, etc.), ciò nonostante, il dipendente mantiene il proprio posto di lavoro. Non può quindi essere licenziato, ma potrà tornare a lavorare appena avrà risolto la causa che gli impediva di prestare attività lavorativa. Si tratta quindi di una sorta di “congelamento” del posto di lavoro.

Il periodo di comporto massimo é previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva di categoria o aziendale e dall’anzianità lavorativa, può corrispondere ad un’unica assenza continuata (il cosiddetto comporto unitario), oppure a più assenze frazionate nel tempo (cosiddetto comporto per sommatoria).

Durante il periodo di comporto non può essere intimato il licenziamento, che é assolutamente inefficace (a meno che non si profili, durante il periodo di comporto, una giusta causa di licenziamento). Il licenziamento può avvenire solo in caso di superamento del periodo di comporto. Di seguito un fac simile lettera di licenziamento per superamento periodo di comporto.

Gent.le _____________

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OGGETTO: licenziamento per superamento periodo di comporto

Con la presente Le comunichiamo che, in data ____________ Lei ha completato il periodo di comporto previsto dall’art._____ del CCNL ________. Siamo quindi pervenuti nella determinazione di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in atto per aver superato il periodo di comporto suddetto, previsto dal CCNL applicato.

Le comunichiamo quindi la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.2110 c.c.. La risoluzione ha effetto dalla data della presente. In luogo del preavviso Le sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva. L’ufficio del personale si occuperà anche di saldare, nell’ultimo cedolino, tutte le sue competenze di fine rapporto nonchè le ferie maturate e non godute.

Con distinti saluti

Data e firma del responsabile del personale