Attestare situazioni, fatti e atti inesistenti per ottenere un vantaggio personale a discapito dei soci e dei creditori, rappresenta un reato punibile con la reclusione. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio secondo le regole contabili vigenti, rappresentando la reale situazione economica e patrimoniale dell’impresa.

In questa guida completa sul falso in bilancio ti spiego cos’è e ti fornisco alcuni esempi concreti, perché rappresenta un reato e qual è la pena prevista per chi lo commette, quali sono i termini di prescrizione ed infine un accenno sulla “depenalizzazione” avvenuta con il governo Berlusconi.

Cos’è

Il falso in bilancio è una “tecnica” contabile che consiste nel redigere un bilancio di esercizio non veritiero, allo scopo di pagare meno tasse oppure di ottenere un introito economico a favore di chi amministra l’azienda. Il falso di bilancio non è una prerogativa delle società di capitali quotate, ci sono stati casi di società quotate, non quotate, società di persone e ditte individuali.

C’è però da dire che, quando si tratta di società di persone, un bilancio falso ha meno impatto sui diritti dei creditori, rispetto a un bilancio falso di una società di capitali. Il motivo è presto detto: supponiamo per esempio che una snc approvi un falso bilancio che mostri una grave (e fasulla) perdita. Comunque i creditori della società, nella peggiore delle ipotesi potranno rivalersi sul capitale personale dei soci.

Diverso è il discorso di una società di capitali (srl, sapa, sap): in questo caso il bilancio è molto importante per i creditori perché questi ultimi possono rivalersi solo sul patrimonio della società e non sui beni personali dei soci. E siccome un falso in bilancio di solito tende a dichiarare meno possedimenti e ricavi di quelli reali, oppure a dichiarare una grave crisi, per i creditori potrebbe rappresentare un grave danno.

Esempi

Il falso in bilancio consiste spesso in un’alterazione contabile volta a:

  • Ridurre i ricavi;
  • Aumentare i costi.

Le modalità per fare questo sono infinite e tutto sta alla “fantasia” dell’amministratore. Eccone alcuni esempi:

Esempio 1

Consulenze fittizie: consiste nell’inserire in contabilità delle fatture di consulenze, in realtà false, allo scopo di “girare” quei soldi agli amministratori. Quindi ci sono delle fatture, ma per operazioni inesistenti, tali fatture vanno in bilancio e quindi nessun socio può dire nulla in merito a quella mancanza di denaro. Quei soldi vanno all’amministratore. Per una consulenza mai avvenuta.

Esempio 2

Doppio pagamento ai fornitori: inserendo un fornitore due volte nell’anagrafe fornitori, esso viene pagato due volte (chiaramente il fornitore è complice) per una vendita mai avvenuta (essendo avvenuta realmente solo la prima).

Esempio

False fatture per ricavi: l’azienda per ottenere un anticipo dalle banche, emette più fatture, per un credito che però è uno solo. Una volta redatte queste fatture, le porta in banca per ottenere un anticipo su esse.

Reato

Evoluzione storica

L’evoluzione storica del falso di bilancio ha visto periodi in cui rappresentava un reato e periodi di cosiddetta “depenalizzazione”. Inizialmente l’articolo 2621 del codice civile prevedeva una pena da 1 a 5 anni di reclusione e una multa fino a 100.000 lire.

Nel 1986, un decreto del P.d.R aumenta la multa amministrativa fino a 20 milioni di lire.

Nel 2001 il governo Berlusconi, con il decreto Lgs. n. 61/2002, riforma la disciplina, prevedendo due tipi di falsi di bilancio:

  1. “False comunicazioni sociali”, punito con la galera fino a un anno e mezzo;
  2. “False comunicazioni sociali a danno di società, soci e creditori”, punito con la galera fino a 4 anni. Tale reato era perseguibile solo su querela dei diretti interessati, ossia soci o creditori.

In entrambi i casi il reato non era punibile se le falsità e/o omissioni:

  1. Non modificavano in maniera sostanziale il conto economico;
  2. Causavano una modifica dell’utile (o perdita) per un piccolo importo (ossia fino al 5%);
  3. Causavano una modifica del patrimonio netto fino all’1%;
  4. Prese singolarmente, erano aumentate/ridotte fino al 10% rispetto alla situazione reale.

Con la Legge n. 262/2015, il governo Berlusconi aumenta la pena per il reato di “False comunicazioni sociali”, che passa a due anni di reclusione. Alla luce di ciò dunque, non si può affermare che il governo Berlusconi abbia portato alla depenalizzazione del falso di bilancio: il reato era sempre contemplato quale reato punito dal codice penale con la reclusione!

Berlusconi lo aveva solo rimodulato, prevedendo l’applicabilità della pena solo quando il falso di bilancio produceva importanti effetti compromettenti per i diritti dei soci e/o dei creditori. La motivazione alla base era molto semplice: non c’era ragione di perseguire chi lo commetteva se non c’era un sostanziale pregiudizio per le parti interessate (soci e creditori appunto).

Nel 2015, il governo Renzi ha riformato completamente il reato di falso di bilancio, aumentando la pena a 5 anni nel primo caso e a 8 anni nel secondo. Altra nota importante: ha eliminato l’esclusiva procedibilità a querela dei diretti interessati. Il reato ora è perseguibile d’ufficio.

Pena

Attualmente la disciplina del falso di bilancio sancisce:

  • La reclusione da 1 a 5 anni quando amministratori e/o dirigenti della società espongono in bilancio dati non reali allo scopo di creare un vantaggio per sé o altri (art. 2621 codice civile);
  • La reclusione da 6 mesi a 3 anni in caso di falso di bilancio di lieve entità, dove per lieve entità si considerano le dimensioni e la natura dell’impresa, nonché la condotta che ha concretizzato il falso (art. 2621-bis);
  • La reclusione da 3 a 8 anni in caso di società quotata in Borsa.

Prescrizione

Anche il reato di falso in bilancio è soggetto a prescrizione. Nello specifico, tale termine è di sei anni ai sensi dell’articolo 157 del codice penale. La prescrizione può aumentare a sette anni e sei mesi in caso di interruzione. Ad ogni modo quindi, una volta trascorsi sette anni e sei mesi dal compimento del falso di bilancio, amministratori e/o dirigenti che lo hanno commesso non sono più perseguibili.

Il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato, ossia nel momento in cui il bilancio è reso noto ai destinatari (creditori e/o soci). Non esiste il reato di tentato falso in bilancio: il soggetto è perseguibile dal momento in cui lo compie.

Depenalizzazione

Il falso in bilancio rappresenta un reato di natura penale, dunque punito con la reclusione in carcere. Una reale depenalizzazione non si è mai avuta, neanche con il governo Berlusconi, in quanto anche in quel caso il reato era punito con la reclusione, fino a quattro anni.

Berlusconi aveva soltanto rimodulato il reato, nel senso che la pena non era applicabile se il fatto non aveva provocato un consistente danno a soci e creditori, nello specifico:

  1. Non aveva prodotto una perdita superiore al 5%
  2. Non aveva ridotto il patrimonio netto di almeno l’1%.