Sei un redattore che scrive su una testata editoriale online? Svolgi occasionalmente dei lavori di idraulica e imbiancatura muri nel fine settimana? Collabori qualche volta come aiutante per un falegname? In tutti questi casi non devi avere la partita IVA per fatturare, basta semplicemente la ritenuta d’acconto.
In questa guida ti spiego come funziona la fattura con ritenuta d’acconto, come si calcola l’importo netto a partire da quello lordo, come funziona l’emissione e quali modelli fac simile utilizzare, come fare lo scorporo della fattura, dunque ti spiego se la ritenuta d’acconto deve essere inserita all’interno dello spesometro.
Cos’è
Se sei senza partita IVA e hai ricevuto un’offerta di collaborazione per prestazione occasionale, per essere a posto con il fisco e pagare le tasse dovute puoi emettere una semplice ricevuta con ritenuta d’acconto (senza IVA).
In pratica tu collaboratore emetti una ricevuta per prestazione occasionale, in duplice copia (una per te e una da consegnare al datore di lavoro committente).
Di solito sono le stesse aziende committenti che forniscono ai loro collaboratori un modello fac simile, con importi già calcolati (importo lordo, ritenuta d’acconto già applicata e importo netto), altrimenti in rete é possibile reperire un vasto numero di esempi e fac simile, in Word o Excel da compilare direttamente dal tuo computer.
Attenzione
Se l’importo della fattura supera i 77,47 euro, devi apporre sulla ricevuta una marca da bollo di importo pari a 2 euro. A questo link trovi tutte le informazioni su come apporre la marca da bollo sulla ricevuta per prestazione occasionale.
Calcolo ed esempi
Il calcolo della ritenuta d’acconto é molto semplice. La percentuale di ritenuta d’acconto é pari al 20%, per cui su un importo di 100 euro sono dovute 20 euro di ritenuta d’acconto. Se per esempio l’importo totale della collaborazione é pari a 500 euro, sono dovute 100 euro di ritenuta d’acconto. Di solito la ritenuta viene sottratta dall’importo lordo e quindi é a carico del collaboratore.
C’è un altro specifico caso in cui il calcolo della ritenuta d’acconto é leggermente più complicato: quello delle cessioni di diritto d’autore. In questo caso sono previste due basi imponibili:
- Se hai meno di 35 anni: la ritenuta d’acconto é pari al 20% del 60% dell’importo lordo. Quindi, se per esempio il tuo compenso lordo é pari a 500 euro, la ritenuta d’acconto ammonta a: il 60% di 500 euro é pari a 300 euro; su questi 300 euro si calcola la ritenuta d’acconto al 20% che é pari a 60 euro. Percepirai quindi 440 euro netti (500 – 60).
- Se hai già compiuto 35 anni o più: la ritenuta d’acconto é pari al 20% del 75% dell’importo lordo. Quindi, se per esempio il tuo compenso lordo é pari a 500 euro, la ritenuta d’acconto ammonta a: il 76% di 500 euro é pari a 375 euro; su questi 375 euro si calcola la ritenuta d’acconto al 20% che é pari a 75 euro. percepirai quindi 425 euro netti (500 – 75).
Attenzione
Per alcuni professionisti, oltre alla ritenuta d’acconto é previsto anche il contributo alla cassa previdenziale, che può essere del 2% per i professionisti con una cassa specifica per la loro professione (commercialisti, giornalisti, notai, ecc. ecc..); oppure del 4% per i professionisti senza cassa e che quindi si iscrivono all’INPS.
Emissione
Sei tu collaboratore che devi emettere la ricevuta. Tuttavia molto spesso sono le imprese committenti che hanno già dei modelli pre-impostati: é quindi probabile che sia il tuo datore di lavoro a consegnarti un modello pre-compilato, che tu dovrai solo integrare con i tuoi dati anagrafici, firmare e consegnare all’azienda. Ricorda ovviamente di tenere anche una copia per te.
Sulla ricevuta é indicato il compenso lordo, il netto e la ritenuta d’acconto. Sarà il tuo datore di lavoro a versare la ritenuta d’acconto all’Agenzia delle Entrate, tu non devi fare nulla. Ogni anno poi, l’azienda ti invierà la “certificazione dei compensi e delle ritenute operate” in cui figurano appunto i tuoi compensi e la ritenuta d’acconto versata all’Agenzia delle Entrate per tuo conto.
A quel punto, con la certificazione (che quindi é un “mini CUD”) tu puoi fare la dichiarazione dei redditi. Se possiedi solo redditi da prestazione occasionale e l’importo annuo non supera i 5.000 euro non sei obbligato a fare la dichiarazione dei redditi. Se invece possiedi altre entrate (lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, redditto da affitto, ecc.) sei obbligato a presentarla (730 o Unico).
Suggerimento
Contatta un consulente fiscale (commercialista, ragioniere, CAF, patronato, ecc.) e indicagli nello specifico la tua situazione economica e patrimoniale. In questo modo potrà dirti se sei un soggetto obbligato alla dichiarazione e, qualora non lo fossi, potrebbe comunque consigliartela per ottenere un rimborso sulle tasse pagate.
Modello fac simile
Di solito é il committente che fornisce al collaboratore un modello pre-impostato. Il collaboratore non deve far altro che inserire i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), firmarlo e consegnarlo. Dopo di ché l’azienda provvede a pagare il collaboratore, di solito tramite bonifico oppure conto Paypal.
Se il committente non ti fornisce un modello pre-impostato, di seguito puoi trovare vari fac simile, in formato Word o Excel da compilare e stampare, anche per le prestazioni occasionali tra privati:
- Modello prestazione occasionale formato Excel;
- Modello ricevuta prestazione occasionale tra privati.
Scorporo
Se hai ricevuto o devi fare un pagamento e conosci la somma netta, da essa puoi ricavare sia la ritenuta d’acconto, sia l’importo lordo di partenza. Ecco qui di seguito alcuni esempi che ti aiutano a capire come fare il calcolo:
Esempio
230 euro è la somma al netto della ritenuta. L’ammontare dell’importo lordo e della ritenuta è dunque:
80 : 100 = 230 : x
X = 230 x 100 / 80 = 287,5 euro é l’importo al lordo delle ritenuta d’acconto, che quindi é pari a:
287,5 – 230 = 27,5 euro
Spesometro
Le spese effettuate per pagare collaboratori occasionali senza partita IVA non vanno inserite nello spesometro, in quanto operazioni fuori campo IVA ai sensi del DPR 633/72.