Hai appena venduto un prodotto ad un cliente ma non è in grado di saldare tutto il prezzo immediatamente? Stai offrendo un servizio ad un cliente abituale che sta attraversando delle difficoltà economiche? In tutte queste e altre situazioni, quello che puoi fare è incassare solo una parte dei soldi ed emettere una fattura di acconto.
In questa guida ti spiego cosa sono le fatture di acconto, come sono disciplinate dalle relative normative statali, quando devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate, come è possibile ottenere le detrazioni con esse, come registrarle in contabilità (con un esempio pratico di calcolo) e quando includerle nello spesometro.
Cosa sono
La fattura di acconto é un documento che viene emesso quando il cliente paga un acconto sul prezzo totale di un bene e/o un servizio acquistato. Questo documento viene emesso dal venditore successivamente all’incasso dell’acconto per comprovarne il pagamento (art.21 del DPR 633/72).
Attenzione
Devi emettere fatture di acconto ogni singola volta che il cliente paga un acconto sulla somma pattuita per il bene e/o servizio.
Esempio
Il cliente ha acquistato merce per 10.000 euro. Ti pagherà Il 50% subito, dopo due mesi sarà pagato un altro 30% ed infine il restante 20%. Potrai quindi emettere due fatture d’acconto e una fattura finale a saldo.
Con o senza IVA
Sull’importo pagato come acconto deve sempre essere calcolata anche l’IVA. L’articolo 21 del D.P.R. sancisce che per ogni operazione imponibile deve essere emesso un documento che ne attesi l’effettuazione. Essendo l’operazione di pagamento dell’acconto denominata “imponibile” l’IVA deve essere applicata.
Suggerimento
Se usi un programma per fatture, puoi compilarne una di acconto semplicemente cercando proprio la voce “fattura d’acconto”. Ovviamente é possibile anche emetterne una personalizzata datata al giorno dell’incasso, con l’importo pagato e la relativa IVA applicata e il totale.
Normativa
L’acconto rappresenta una somma di pagamento data in anticipo per la prestazione di servizi o la vendita di beni ( Agenzia Entrate risoluzione 197/E 2007).
Sebbene spesso delle imprese fatturino gli acconti non il giorno dell’accredito, ma entro il periodo di liquidazione (quindi entro la fine del mese), questo comportamento costituisce una pratica non regolare, poiché la fattura va compilata sempre il giorno dell’incasso (art.6 comma 4 del D.P.R. 633/72).
La normativa prevede tuttavia delle eccezioni, ma solo per la compravendita di beni documentata da DDT (articolo 21 comma 4, del Dpr 633/1972). In tal caso si può utilizzare la fattura differita, quindi l’incasso degli acconti del mese può essere fatturato al termine del periodo di liquidazione (fine mese).
Attenzione
Non sono previste eccezioni invece per la prestazione di servizi, per i quali l’emissione delle fatture solo a fine mese é una pratica che non ha delle basi in alcuna disciplina, né nel decreto Iva né da risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Paesi in Black List
L’articolo 1 del D.L. n.40 del 25/03/10 convertito in L. n. 73 del 22/05/10 ha previsto l’obbligo di comunicare al fisco tutte le operazioni di compravendita nei confronti di imprese operanti in Paesi cosiddetti della Black List (ossia Paesi con tassazione agevolata individuati dal D.M. 4/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001.
Se quindi vendi dei beni a un Paese estero facente parte della Black List e ricevi un acconto sul prezzo, al momento dell’incasso occorre emettere la fattura, la quale va successivamente registrata in contabilità. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate va fatta alla data di registrazione della fattura di acconto nei registri IVA. L’importo da comunicare ovviamente é pari a quello ricevuto in acconto.
Detrazioni
In caso di lavori che beneficiano di detrazioni fiscali (per esempio per il bonus mobili, per le ristrutturazioni, con percentuale di detrazione del 50, 55, 65 o 36%), il committente e l’impresa che effettua i lavori possono accordarsi anche con il pagamento di acconti. Il cliente potrà tranquillamente usufruire delle detrazioni previste, nonostante la presenza di più fatture o acconti.
In questo caso infatti non sono previste particolari regole se non quelle generali: l’importante è che tutto risulti chiaro, quindi siano indicati i contraenti, la data e gli altri elementi essenziali. La fattura di acconto può essere emessa normalmente anche indicando genericamente le operazioni. A fine lavori poi, con il pagamento del saldo si emetterà la fattura definitiva con l’indicazione precisa tutti i lavori eseguiti.
Attenzione
Se la stessa ditta effettua più lavori ma alcuni danno diritto alle detrazioni fiscali, per un maggiore ordine é sicuramente meglio emettere due fatture: una per i lavori non detraibili e una per i lavori detraibili.
Come si registrano
Se hai acquistato dei beni o dei servizi da un fornitore e hai pagato un anticipo, devi registrare la relativa fattura di acconto che ti viene consegnata.
Esempio
L’impresa A compra dei beni per un importo pari a 10.000 euro dall’impresa B e paga un acconto di 2.000 euro. Al momento del pagamento dell’acconto occorre contabilizzare innanzitutto l’uscita di denaro:
- Da debiti vs/fornitori 2.000
- A banca c/c 2.000
Una volta ricevuta la fattura di anticipo, essa va contabilizzata. Tuttavia, siccome l’acconto si riferisce a una somma al fornitore prima dell’effettiva competenza del costo (perché la merce non é ancora stata consegnata), questa registrazione non genera variazioni reddituali ma solo variazioni numeriche, da riflettere nella contabilità.
Esempi
Al momento della ricezione del primo acconto, occorre emettere la fattura sull’importo ricevuto, applicando l’IVA. Ecco di seguito un esempio specifico da cui trarre spunto.
Impresa A vende a impresa B delle merci per importo totale di 10.000 euro, acconto 3.000 euro. Il giorno dell’incasso dell’anticipo occorre emettere una fattura d’acconto generica (non occorre indicare precisamente i beni).
- Incasso anticipo ed emissione fattura in data 30/04
- Imponibile: 3.000 euro
- IVA 22%: 660 euro
- Totale fattura: 3.660 euro
Il giorno del pagamento deve essere emessa la fattura a saldo, la quale invece deve essere più precisa, indicare il legame all’acconto e la descrizione della merce:
- Prezzo totale: 10.000 euro per 10 porte in noce chiara cod. 20128
- Acconto: 3.660 pagato in data 30/04
- Imponibile ancora dovuto: 7.000 euro
- IVA al 22% su 7.000: 1.540 euro
- Totale fattura a saldo: 8.540 euro
Spesometro
In caso di compravendita di immobili, le fatture emesse dall’impresa edile per acconti su immobile che sarà successivamente venduto, non devono essere indicate nello spesometro in quanto al ,omento della vendita, questa operazione sarà comunque comunicata all’Anagrafe tributaria.
Attenzione
C’è un’eccezione da tenere presente, se le fatture di acconto sono state registrate un anno prima rispetto alla registrazione della compravendita, in tal caso occorre inserirle nello spesometro.