Il fermo amministrativo è una procedura di confisca dell’auto o della moto, che Equitalia effettua su un cittadino che risulta inadempiente per il pagamento delle tasse. Lo scopo, chiaramente, è quello di recuperare la somma di denaro spettante, che risulta quindi evasa.
L’ente di riscossione, ha la facoltà di disporre il fermo dell’automobile e iscrivere tale fermo nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico). A questo punto, la disponibilità dell’auto sarà limitata fino a quando il debito non sarà saldato. Ma come procedere quindi per toglierlo, per chiedere la cancellazione del fermo?
Cancellazione: cosa fare
Innanzitutto, per sapere se sul proprio veicolo è stato disposto un fermo, basta fare una visura targa. Il fermo, può essere cancellato solo se il debito viene pagato, oppure in caso di fermo illegittimo (come vedremo più avanti).
L’istanza di cancellazione del fermo, si può chiedere presentando:
- il provvedimento di revoca del fermo in originale; che viene consegnato da Equitalia dopo aver pagato il debito;
- il certificato di proprietà dell’auto, che deve essere compilato sul retro e che vale come nota di richiesta. (oppure, al posto del certificato di proprietà, può essere presentato il foglio complementare).
La richiesta di cancellazione può essere effettuata presso tutti gli uffici provinciali ACI PRA, ma anche presso un’agenzia di pratiche auto. Anche sul web è possibile trovare agenzie che effettuano la domanda online, per conto del proprietario dell’auto, assistendolo in questa procedura. Il costo, in ogni caso non supera i 50 euro. Se l’esito della domanda viene accolto, il fermo viene cancellato e quindi il proprietario riceve un nuovo certificato di proprietà.
F. illegittimo
In due specifici casi, é Equitalia che si occupa direttamente di cancellare il fermo al PRA, senza alcun costo per il contribuente:
- Fermo illegittimo. Se l’iscrizione del fermo è sbagliata, ossia in realtà non c’è alcun debito da pagare o l’importo è errato.
- Auto venduta in data antecedente al fermo. In questo caso il contribuente dovrà dimostrare, con un atto di vendita autenticato, che la cessione è avvenuta prima dell’iscrizione del fermo al PRA.