L’art. 20 del Decreto Legislativo n. 151/2001, anche conosciuto come “Testo Unico sulla maternità” offre alla madre lavoratrice, un congedo di maternità INPS “flessibile”. Il congedo di maternità, di regola, va dai due mesi precedenti la gravidanza ai tre mesi successivi.
Tuttavia, la donna lavoratrice, ha la possibilità di posticipare il congedo di maternità. Vediamo di seguito come fare, il numero di giorni che è possibile posticipare, il medico competente ad attestare lo stato di salute della madre e altri chiarimenti utili.
La madre lavoratrice, può decidere di posticipare il congedo di maternità obbligatorio, di un mese. Quindi, al posto di andare in maternità dal settimo mese, può scegliere di farlo dall’ottavo mese. Siccome i mesi di cui usufruire sono in tutto cinque, dopo il parto avrà diritto a ulteriori quattro mesi (e non tre).
Questa possibilità può essere concessa solo previa attestazione medica in cui si conferma che, continuando a lavorare fino all’ottavo mese, non esistono rischi per la mamma e il bambino. I medici che possono attestare lo stato di salute della madre, sono: il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale ed il medico competente aziendale. Se in azienda non è previsto un medico competente aziendale, è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro, sempre insieme a quella del ginecologo.
Possono usufruire della flessibilità di congedo le donne impiegate in lavori non pericolosi, non insaturi e non faticosi (artt. 7 e 11 del Decreto Legislativo 151/01). Chiaramente, è questo un aspetto su cui non si può assolutamente sorvolare, poichè un lavoro faticoso, a tarda gravidanza, potrebbe mettere a rischio la salute della gestante e del nascituro.
A quanti giorni ammonta il posticipo? SI può posticipare la maternità da 1 giorno fino ad un mese, non di più. Quindi è possibile andare in maternità, per esempio, a 7 mesi e mezzo e quindi tornare a lavoro 3 mesi e mezzo dopo il parto; oppure andare in maternità all’ottavo mese e tornare al lavoro dopo 4 mesi (sempre che poi non si decida di usufruire anche della maternità facoltativa).
In caso di parto prematuro, il congedo spetta anche per i giorni non goduti prima della nascita del bimbo. Se quindi un bimbo nasce a 7 mesi, alla mamma spettano comunque cinque mesi di congedo obbligatorio.