Mettere al riparo il proprio patrimonio dai creditori è un pensiero molto comune, soprattutto per le famiglie che hanno dei figli, che siano maggiorenni o minorenni. Ma non solo, anche una coppia di coniugi soli può decidere di proteggere i propri beni da un pignoramento.

In questa guida completa sul fondo patrimoniale ti spiego cos’è e come funziona, come crearlo, i costi di costituzione, le spese notarili, quali sono i casi che ne permettono il pignoramento, cosa succede in caso di scioglimento del fondo, cosa succede dopo 5 anni, dopo quanto tempo il fondo diventa inattaccabile ed infine quando si può iscrivere ipoteca sui beni.

Cos’è e come funziona

Un fondo patrimoniale è un insieme di beni che costituisce una parte di patrimonio separata rispetto al resto e che può essere utilizzata solo ed esclusivamente per il soddisfacimento delle necessità della famiglia. Prima della riforma del 1975, si chiamava infatti “fondo familiare”.

Se costituisci un fondo patrimoniale, puoi usarlo solo per soddisfare le necessità familiari relative a:

  • Mantenimento;
  • Assistenza;
  • Previdenza.

A cosa serve

Il fondo patrimoniale serve a proteggere i beni dalla possibilità che qualche creditore li aggredisca. In pratica quel fondo è intoccabile: è stato costituito per far fronte alle necessità della famiglia e non può essere usato per altri scopi. È una sorta di patrimonio protetto.

I beni del fondo patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramento per debiti nati per motivi diversi da quelli familiari. Significa quindi che per pagare debiti nati per bisogni familiari, allora si possono pignorare, altrimenti no, i creditori non possono fare nulla.

Ci sono però dei casi, che vedremo più avanti, in cui i creditori possono intraprendere azione revocatoria del fondo: quando dimostrano che è stato fatto col il preciso intento di eludere i creditori.

Il fondo serve quindi a mettere un patrimonio al riparo da debiti futuri:

  • Debiti di impresa, quindi derivanti per esempio da un fallimento;
  • Debiti fiscali, si pensi ad esempio alle cartelle dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia).

Tuttavia, come vedremo più avanti, il confine tra debiti familiari e debiti di impresa non è poi così netto.

Costituzione

Come si fa

Può costituire un fondo patrimoniale:

  • Un solo coniuge;
  • Entrambi i coniugi;
  • Un terzo.

Il presupposto necessario è che ci sia un matrimonio (o unione civile): non è infatti ammesso il fondo patrimoniale per i conviventi e le coppie di fatto.

Il fondo va costituito tramite:

  • Atto pubblico, quinti tramite notaio;
  • Oppure testamento.

Quali beni possono entrare nel fondo:

  • Beni immobili (case, appartamenti, ville, magazzini, terreni agricoli, terreni edificabili…);
  • Beni mobili registrati;
  • Titoli di credito.

Non puoi conferire del denaro nel fondo patrimoniale, né altri beni mobili non soggetti a trascrizione, necessaria affinché ne venga a conoscenza il terzo e possa esperire l’azione di revocatoria se ne ha titolo e interesse.

Costi

Per creare un fondo patrimoniale devi andare dal notaio affinché lo rediga per atto pubblico. Ai costi dell’atto del notaio si aggiungono le tasse da pagare per la pubblicità (trascrizione nei pubblici registri) affinché l’atto sia reso noto ai terzi.

Le spese del notaio non dipendono dal valore del fondo: puoi creare un fondo patrimoniale del valore di 10.000 euro o di 1 milione di euro, il costo è sempre il medesimo. Solitamente il costo si aggira tra i 1.000 e 1 1.500 euro (comprensivo di tasse)

Suggerimento

Chiedi vari preventivi ai notai della tua zona.

Pignoramento

Il fondo patrimoniale nasce proprio per proteggere i beni familiari dal rischio che i creditori li attacchino. È quindi un insieme di beni legati protetti da limiti di espropriabilità da parte dei creditori, che i coniugi possono usare per far fronte alle necessità familiari. In virtù di ciò, il fondo patrimoniale è impignorabile: risponde solo per i debiti contratti per esigenze familiari e non per altri tipi di debiti.

Questa impignorabilità del fondo, sancita anche nell’articolo 170 del codice civile, si è però indebolita a seguito della sentenza del Tribunale di Taranto, sez. II civile, n. 3688/2014: il caso in esame riguardava una persona che aveva contratto un debito con un avvocato affinché recuperasse un credito svolto durante la sua professione.

In questo caso si può pensare che il debito del soggetto verso l’avvocato fosse non di natura familiare, visto che il legale stava gestendo il recupero di un credito di lavoro del cliente. E costui infatti sosteneva l’impignorabilità dei beni del fondo, essendo il debito estraneo a necessità familiari.

Il Tribunale ha però dato risposta negativa: secondo i giudici il debito non poteva dirsi estraneo dalle necessità familiari, poiché il termine “necessità familiari” va inteso con un ampio significato, riferito non solo ai bisogni essenziali familiari, ma anche al potenziamento della situazione lavorativa.

In questo caso non si trattava di mero debito di impresa, ma di debito sorto per recuperare un credito professionale, il cui denaro andava presumibilmente alla famiglia. Ecco perché i giudici hanno giudicato che non fosse estraneo alle necessità familiari.

Diverso sarebbe quindi stato il caso se il debito fosse nato verso un fornitore o per comprare un’attrezzatura: in questo caso il creditore sapeva benissimo che il bene è estraneo alla famiglia e quindi il fondo è impignorabile.

L’impignorabilità va quindi valutata caso per caso.

Revocatoria

L’impenetrabilità del fondo patrimoniale negli ultimi anni è stata messa a dura prova, come appena spiegato sopra. Tra l’altro una serie di sentenze della giurisprudenza hanno ancora affievolito l’impignorabilità di questo istituto anche per taluni casi di debiti legati alla propria professione.

Fondo patrimoniale costituito dopo il debito

In tal caso il creditore può proporre azione revocatoria se dimostra che il cliente ha premeditato la creazione del fondo appositamente per proteggere i beni da quel credito, agendo quindi in modo fraudolento

Termine: i creditori possono chiedere la revocatoria del fondo entro il termine di 5 anni dalla creazione del fondo stesso.

Fondo patrimoniale costituito prima del debito

Se il debito sorge prima della creazione del fondo, il creditore può proporre al giudice azione revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile, ma solo a particolari condizioni. Il creditore ha l’onere di dimostrare che:

  1. Il fondo ha pregiudicato i suoi diritti;
  2. Il cliente era cosciente del pregiudizio arrecato.

La revocatoria può essere di due tipi:

  1. Ordinaria;
  2. Fallimentare.

Il fondo patrimoniale quindi, non protegge più la casa come un tempo: il confine tra pignorabilità e impignorabilità diventa sempre più sottile, al punto che alcuni coniugi, per “proteggere” la casa dai debitori fingono addirittura di separarsi e intestano la casa al coniuge non debitore. Altri metodi per la salvaguardia del bene sono la vendita, la donazione, o il trust.

Scioglimento

Il fondo patrimoniale cessa di esistere se vengono meno gli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile, quindi in caso il matrimonio venga annullato oppure sopraggiungano separazione o divorzio. In questi casi il fondo patrimoniale cessa di esistere perché viene meno il principio dell’unità familiare.

Se però al momento della cessazione del matrimonio ci sono dei figli minorenni, il fondo rimane in vita fino a che l’ultimo dei figli diventa maggiorenne. La durata quindi aumenta fino a che tutti i figli diventano maggiorenni.

Ipoteca

I beni conferiti nel fono patrimoniale possono essere ipotecati (Cassazione sentenza n. 1652/2016). Nel caso in esame, il proprietario del fondo aveva chiesto ai giudici di cancellare l’ipoteca iscritta da Equitalia per debiti fiscali.

Secondo i giudici il proprietario del fondo avrebbe dovuto dimostrare che il debito fiscale era relativo a esigenze estranee alle necessità familiari, cosa che non è avvenuta.

Dopo 5 anni

Dopo quanti anni è inattaccabile

Il fondo patrimoniale è inattaccabile dopo 5 anni dalla sua costituzione, conteggiati quindi dal giorno in cui l’atto viene redatto dal notaio e non dal giorno della trascrizione nei registri pubblici.

Attenzione

Per i creditori che entro 5 anni hanno intrapreso azione revocatoria, si attende la conclusione della causa in Tribunale, quindi non si conteggiano i 5 anni.