L’articolo 612 bis del c.p. punisce gli atti persecutori, meglio noti come stalking. Finalmente dopo tanti anni, anche lo stalking diventa uno specifico reato, punibile penalmente con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Secondo il suddetto articolo, chiunque (ex partner, conoscenti, vicini di casa – stalking condominiale -), con atti reiterati nel tempo, minacci o molesti qualcuno generandogli uno stato di ansia e paura per sè stesso o un suo congiunto, può essere querelato dalla persona offesa.
Fac simile
Se un vicino di casa, un condomino, assume dei comportamenti assillanti, nonostante la persona offesa manifesti apertamente il rifiuto verso di essi, la vittima può agire in due modi:
- presentando una querela verso il condomino stalker;
- richiedendo un ammonimento verso il condomino stalker.
In entrambi i casi occorre recarsi presso un Comando Arma dei Carabinieri o Ufficio di Polizia.
La querela é uno strumento legale con cui si richiede un processo dinanzi al giudice per la punizione del persecutore. Va presentata entro sei mesi dalla data degli ultimi atti persecutori e può essere ritirata in ogni momento fino a quando non inizia il processo.
L’ammonimento è invece previsto dall’articolo 8 del D.L. del 23/02/2009 e successive. Si tratta di un provvedimento di natura amministrativa (non penale). va presentato sempre presso le forze dell’ordine e, con esso, si richiede al questore di ammonire il soggetto persecutore, invitandolo a cessare il suo comportamento. Ovviamente, il soggetto viene ammonito solo previa verifica della veridicità degli atti persecutori. Se il persecutore dovesse continuare la sua condotta, allora si procederà direttamente penalmente, senza bisogno di querela da parte della vittima.
Da questo link è possibile scaricare un modello di querela per il reato di stalking (atti persecutori).