Avvocato gratis, a spese dello Stato. Non è uno slogan dell’ultima campagna elettorale: è una realtà. A certe condizioni e in particolari condizioni reddituali, hai diritto a un avvocato che ti assista gratis, senza che tu debba sborsare un solo centesimo. Lo stato paga per te.

In questa guida completa sul gratuito patrocinio, ti spiego cos’è e come funziona, come fare domanda per essere seguiti durante un processo civile o un processo penale, quali sono i requisiti di ammissione, quali sono i limiti di reddito previsti ed infine i casi di revoca.

Cos’è e come funziona

Il gratuito patrocinio è un servizio riconosciuto a chi, per limiti di reddito, non può permettersi un avvocato. Consiste quindi nell’assistenza legale gratuita a tutti coloro che hanno un reddito annuo lordo non superiore a 11.369,24 euro. La difesa è un diritto inviolabile di ogni cittadino, lo sancisce la stessa Costituzione all’articolo 24 e conferma il dovere dello stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico affinché tutti i cittadini abbiano pari diritti.

Si può chiedere il gratuito patrocinio nei procedimenti:

  • Civili;
  • Amministrativi;
  • Penali;
  • Mediazione civile obbligatoria;
  • Negli affari di volontaria giurisdizione.

Penale

Puoi chiedere il gratuito patrocinio anche per i procedimenti penali, ad eccezione di questi casi:

  • Reato di evasione fiscale;
  • Presenza di due difensori (i due difensori sono ammessi solo nei procedimenti inerenti a multe stradali);
  • Associazione mafiosa, contrabbando e stupefacenti.

Domanda

Puoi presentare domanda all’ufficio del magistrato che segue il tuo processo, quindi:

  • Alla cancelleria del GIP, se il processo è ancora in fase preliminare;
  • Alla cancelleria del giudice, se il procedimento è in fase più avanzata;
  • Alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza se sei passato alla Corte di Cassazione.

Documenti necessari

Devi presentare la domanda personalmente, allegando:

  • Fotocopia del documento di identità;
  • Modulo di domanda, redatto in carta semplice;
  • Se sei extracomunitario devi allegare anche una certificazione dei redditi rilasciata dal consolato in Italia.

Se sei detenuto, quindi sei già in carcere, devi consegnare i documenti al direttore del carcere ed egli li presenterà in cancelleria. Se sei agli arresti domiciliari puoi consegnare la domanda alla Polizia.

La richiesta di gratuito patrocinio deve contenere:

  • I tuoi dati anagrafici e quelli dei familiari conviventi;
  • L’autocertificazione dei redditi dell’anno precedente;
  • La promessa di comunicare variazioni del reddito;
  • L’espressa richiesta di accedere al gratuito patrocinio.

Scarica un fac simile richiesta di ammissione al gratuito patrocinio:

Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD dell’istanza di ammissione al patrocinio.

Entro 10 giorni il giudice verifica l’ammissibilità della domanda e comunica la decisione con decreto motivato e lo deposita presso la cancelleria. Tu riceverai per posta una comunicazione scritta. In caso di domanda rifiutata, entro 20 giorni puoi presentare ricorso.

Civile

È ammesso il gratuito patrocinio per i procedimenti civili e amministrativi, ad esclusione dei seguenti casi:

  • Crediti di altri soggetti;
  • Diritti di altri soggetti;
  • Persona già condannate definitivamente.

Domanda

Puoi presentare domanda (tu o tramite l’avvocato prescelto) presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città dove ha sede il magistrato competente al processo. Il modulo di domanda è disponibile presso ogni Ordine. Alla domanda devi allegare la fotocopia di un tuo documento di identità.

L’Ordine si riunisce in Consiglio ed entro 10 giorni dal deposito della domanda decide se accogliere o meno la richiesta.

Requisiti

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 hai diritto al gratuito patrocinio se possiedi questi requisiti:

  • Sei cittadino italiano, comunitario o extracomunitario con regolare permesso di soggiorno;
  • Il reddito non supera 11.493 euro annui. Si considera il reddito di tutto il nucleo familiare, non solo quello del richiedente. Occorre sottolineare che il reddito da considerare è quello presente in dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (o da Certificazione Unica) e non quello ai fini ISEE.

Solo nei processi penali, il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.

Attenzione

Se il processo riguarda due persone che vivono nella stessa famiglia, per esempio in caso di procedimenti per separazione o divorzio) non sussiste il cumulo dei redditi, ma si tiene conto solo del reddito personale.

Domanda

La domanda va presentata:

  • All’Ordine degli avvocati in caso di processo civile;
  • Alla cancelleria del Tribunale in caso di processo penale.

La risposta arriva solitamente entro 15 giorni.

Il richiedente può scegliere personalmente l’avvocato che lo seguirà, tra coloro che hanno dato la loro disponibilità al gratuito patrocinio. Non tutti infatti sono disponibili: trovi l’elenco completo presso l’Ordine degli Avvocati, puoi consultarlo recandoti in sede oppure sul sito internet dell’Ordine.

Puoi presentare domanda in qualsiasi momento: prima dell’inizio del processo, dopo e in qualunque grado di giudizio, quindi in Primo grado, in Appello e in Cassazione.

Revoca

L’art. 136 del T.U. in materia di Spese di Giustizia, sancisce che il giudice può revocare il gratuito patrocinio nei seguenti casi:

  1. Modifica delle condizioni economiche. È un caso molto frequente, perché succede che una persona che si trova coinvolta in un processo poi trovi lavori e superi i limiti reddituali annui. A quel punto l’interessato deve comunicare all’avvocato la variazione della condizione economica affinché il gratuito patrocinio sia revocato. In caso contrario sarà lo stesso giudice a farlo.
  2. Insussistenza dei presupposti. Nei processi civili, è l’Ordine degli avvocati che decide o meno sull’ammissione al gratuito patrocinio, ma questa decisione è solo temporanea, poiché il giudice responsabile del procedimento può revocarla se verifica l’insussistenza dei requisiti di ammissione.
  3. L’interessato sta agendo con colpa grave o mala fede. Nei casi in cui la colpa grave è evidente, c’è un abuso da parte del richiedente, il giudice può revocare il patrocinio (Cassazione Civile, Ordinanza n. 220/2009). Purtroppo infatti, si assiste non di rado a un abuso da parte delle persone abbienti che decidono di iniziare o affrontare una causa sapendo che le spese legali saranno a carico dello stato, quando in realtà la loro colpa è palese.

Rischi

In caso di dichiarazioni mendaci o omissioni sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, sei soggetto a una sanzione che va da 309 a 1.549 euro e alla reclusione da 1 a 5 anni. La sanzione aumenta se hai già ottenuto il gratuito patrocinio.