Hai in deposito oppure hai incassato un buono fruttifero postale e ti stai chiedendo se vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi (con modello Unico o con Modello 730)? In effetti, le varie leggi fiscali che si sono susseguite sulle rendite finanziarie, non hanno fatto altro che generare confusione e, sempre più contribuenti, non sanno più comportarsi in fase di dichiarazione dei redditi.
Il dubbio principale, é se debba essere dichiarata la somma relativa ai buoni fruttiferi postali , oppure se questi ultimi sono già tassati alla fonte e quindi non sia necessario inserirli nel 730 o nell’Unico.
La seconda risposta é quella giusta: i buoni fruttiferi postali non vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi, poichè sono già tassati alla fonte.
Sugli interessi maturati sui Buoni Fruttiferi Postali infatti, viene addebitata l’imposta di bollo e un’imposta sostitutiva pari al 12,50% (D. Lgs. 239/1996 e successive modifiche). Sempre lo stesso decreto legislativo, sottolinea che ai soggetti non residenti in Italia non é applicato invece alcun prelievo fiscale. Sono esenti dall’imposta di bollo, i buoni fruttiferi postali il cui valore di rimborso non supera i 5.000 euro.
NB: abbiamo chiarito che i buoni fruttiferi postali non vanno dichiarati nel 730 o modello Unico. Altro discorso riguarda invece la dichiarazione ISEE (per esempio quella che deve essere presentata per pagare le tasse universitarie). In questo caso i buoni fruttiferi postali devono essere inseriti nel calcolo dell’ISEE.