Dal 1° luglio 2009 la certificazione energetica è diventata obbligatoria sia nei contratti di compravendita di un’immobile, sia nei contratti di affitto. Si tratta di un certificato che attesta quanta energia occorre all’immobile per garantire il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva.

All’immobile viene così attribuita una targhetta colorata uguale a quella che si può trovare sugli elettrodomestici e che permette all’acquirente o all’inquilino, di capire se quella casa consuma molto o poco: la classe A è quella che consuma di meno, consumi che aumentano man mano che si scende di classe, da B a C, a D a E, etc. Ci sono però edifici che non hanno bisogno di questa certificazione: che cosa significa immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica?

Casa

Ci sono degli specifici immobili che, per determinate caratteristiche, non sono soggetti all’obbligo di certificazione energetica e sono:

  • i fabbricati di qualsiasi tipo (agricoli, artigianali e industriali) non residenziali, se sono climatizzati a una determinata temperatura per esigenze produttive (si pensi per esempio alle serre);
  • gli immobili che sono contemplati dall’art.136 del D.L. n. 42 del 22/01/2004, relativo ai beni del paesaggio e culturali;
  • i fabbricati agricoli, industriali e artigianali che utilizzano calori residui energetici derivanti dal processo produttivo e che non è possibile utilizzare in diversa maniera;
  • gli immobili per i quali, il rispetto delle regole sulla certificazione energetica, causerebbe un danneggiamento del loro carattere artistico o storico e che quindi possono essere solo restaurati e non stravolti nelle loro condizioni;
  • i fabbricati isolati di superficie massima 50 mq;
  • gli impianti installati in un edificio a scopi produttivi;
  • gli immobili non dotati di impianto per il riscaldamento dell’edificio. E’ il caso di immobili antichi, molto vecchi, che non sono dotati di impianti.

Ciò significa che per gli atti riguardanti questi immobili (atti di compravendita o di affitto), non occorre allegare l’attestato APE di prestazione energetica. Negli annunci, online o cartacei, si troverà scritta la presente dicitura: “Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”.