Sei stanco di andare al tabacchino a comprare ogni volta le marche da bollo da apporre sulle fatture della tua azienda? Vorresti un metodo più veloce e semplice per gestire le tue pratiche? Ho una buona notizia per te: da oggi puoi farlo tramite l’imposta di bollo virtuale con una sola comunicazione annuale.
In questa guida all’imposta di bollo virtuale ti spiego cos’è e come funziona, come effettuare la dichiarazione e quali documenti servono, come inviare la richiesta di autorizzazione per l’assolvimento virtuale, come effettuare il pagamento e quando fare il ravvedimento operoso per pagamenti tardivi od omessi.
Cos’è
Puoi assolvere al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, quindi senza dover ogni volta andare in tabaccheria ad acquistare il classico bollo cartaceo da applicare sulla fattura: basta inviare ogni anno all’Agenzia delle Entrate, una comunicazione in cui dichiari il numero di fatture che devi assoggettare ad imposta di bollo. La dichiarazione vale per le fatture emesse nell’anno precedente.
Esempio
Nel 2017 hai emesso 15 fatture, di cui solo 12 assoggettate ad imposta di bollo (le altre 3 erano di importo bassissimo e quindi esenti). Dovrai presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro gennaio 2018.
Suggerimento
L’assolvimento virtuale é valido non solo per le fatture elettroniche, ma anche per quelle cartacee.
Dichiarazione
La dichiarazione riferita all’anno precedente deve essere presentata entro il 31 gennaio, tramite l’apposito fac simile messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Può essere inviata:
- Online utilizzando il software di compilazione ufficiale BOV; dopo aver scaricato il software (disponibile sia per Mac che per Windows) puoi creare il modello direttamente sul tuo pc; il file sarà prima sottoposto a controllo (quindi devi installare sul tuo pc anche il modulo di controllo) e poi potrai inoltrarlo in Agenzia;
- Tramite il tuo commercialista, che si occuperà di inoltrarlo all’Agenzia per tuo conto.
Attenzione
Per installare il software occorre avere sul tuo pc anche Java alla versione più recente.
Richiesta autorizzazione
Prima di procedere al pagamento virtuale dell’imposta di bollo, devi presentare all’Agenzia delle Entrate apposita istanza di autorizzazione, la quale non viene concessa sempre a tutti, ma solo nei casi in cui la procedura sia per te realmente utile e dopo che l’Agenzia ha accertato la tua serietà e capacità contributiva (Agenzia delle Entrate, circolare 16/E del 14/04/2015).
È quindi più difficile che ti venga concessa se emetti poche fatture all’anno (essendo per esempio in regime dei minimi o forfetario).
Nell’istanza di autorizzazione devi anche indicare il numero presunto delle fatture (cartacee o elettroniche) che pensi di emettere durante l’anno. A questo punto l’Agenzia, se ti concede l’autorizzazione, emette anche un documento di liquidazione provvisorio con l’imposta da pagare, ratealmente durante l’anno.
A gennaio poi dell’anno successivo, presenterai all’Agenzia una dichiarazione definitiva con il numero effettivo delle fatture emesse e quindi l’Agenzia procederà a inviarti un prospetto di conguaglio, a debito o credito nei tuoi confronti.
Se sei a debito, devi pagare entro 20 giorni dalla ricezione dell’avviso di liquidazione. Se sei a credito puoi presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 642 (non é possibile compensare il credito con altri tributi).
Scarica subito il modello fac simile compilabile WORD dell’istanza di autorizzazione all’assolvimento virtuale.
Attenzione
L’autorizzazione viene concessa senza scadenza e può essere revocata sempre con una dichiarazione di rinuncia.
Pagamento
L’Agenzia delle Entrate ti invia il prospetto di liquidazione, con acconto e rate da pagare (il bollo virtuale infatti va pagato ratealmente). L’imposta dovuta deve essere versata tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- 2505, rata imposta di bollo virtuale;
- 2506, acconto imposta di bollo virtuale.
In caso di omesso pagamento o ritardo, per interessi e sanzioni si usano i seguenti codici tributo:
- 2507, sanzione imposta di bollo virtuale;
- 2508, interessi imposta di bollo virtuale.
Nell’avviso di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate indica anche la scadenza entro cui procedere al versamento dell’imposta. In caso di omesso o tardivo versamento, sono previste sanzioni e interessi ai sensi del D.Lgs. 472/97.
L’Agenzia può iscrivere direttamente a ruolo l’importo dovuto (tributo + sanzione + interessi) senza dare ulteriori comunicazioni, poiché, con l’avviso di liquidazione, ha già indicato al contribuente l’importo dovuto.
Ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate in caso di tardivo o omesso pagamento dell’imposta non invia ulteriori comunicazioni oltre al prospetto di liquidazione, ma iscrive il debito direttamente a ruolo.
La sanzione é pari al 30% dell’importo non versato, quindi il 30% calcolato sull’imposta dovuta. Se hai dimenticato di pagare puoi comunque pagare una sanzione ridotta se usufruisci del ravvedimento operoso:
- Se l’omissione riguarda l’imposta dovuta a conguaglio, puoi ravvederti entro 90 giorni conteggiati a partire dal 31 gennaio;
- In caso di tardivo o omesso pagamento dell’acconto o delle rate, le scadenze sono quelle relative alla singola rata o acconto e indicate nel prospetto di liquidazione.