La donazione è un atto liberale con cui un soggetto regala a un altro denaro, beni mobili o beni immobili. Questa donazione però, è valida se fatta seguendo le regole del codice civile e se non lede i diritti di terzi, per esempio gli eredi legittimi oppure i creditori del donante.

In questa guida completa sull’impugnazione donazione ti spiego cos’è e come funziona, chi può farla, quando farla, quali sono i termini di prescrizione previsti, dunque i tempi entro cui impugnare una donazione, qual è la procedura da seguire ed infine cosa succede in caso di donazione intervenuta durante una successione.

Cos’è e come funziona

L’impugnazione è una contestazione: una persona che ritiene che un atto di donazione abbia in qualche modo dannegggiato i suoi diritti, può rivolgersi al giudice per ottenere l’annullamento di tale atto di donazione.

L’impugnazione inizia quindi con la citazione in giudizio in tribunale, anche se di solito l’avvocato contatta i beneficiari della donazione per giungere a un accordo stragiudiziale, in mancanza del quale non c’è altro modo se non quello di ricorrere al Tribunale.

Chi può farla

Gli eredi legittimi hanno tutto il diritto di impugnare una donazione effettuata dalla persona deceduta. I beni che rientrano nella donazione infatti, rientrano anche nel patrimonio di successione e vanno spartiti tra tutti gli eredi in base alle loro quote di legittima.

Se quindi dopo la morte di una persona, gli eredi verificano che tale regalo ha erogato la quota di legittima, possono chiedere al tribunale il reintegro della quota e dunque la divisione secondo codice civile. Gli eredi devono quindi rivolgersi al tribunale e chiedere l’azione di riduzione.

Una donazione fatta prima della morte del donante quindi, non protegge il beneficiario dalle pretese degli eredi legittimi: costoro possono decidere liberamente di lasciare le cose così come stanno, quindi di lasciare quella donazione al beneficiario e non fare nulla per rispetto delle volontà del defunto, ma per la legge, se lo desiderano, hanno tutto il diritto di chiedere la reintegra della legittima.

Tempi

Gli eredi legittimi possono citare in giudizio il beneficiario entro 10 anni dalla morte del donante. Se il beneficiario ha già venduto il bene e non ne ha altri per soddisfare i legittimi eredi, i nuovi proprietari sono tenuti alla restituzione del bene. Questa è una delle ragioni per cui una casa donata è molto difficile da vendere: chi la compra non può mai essere sicuro che prima o poi qualche erede la voglia indietro.

Impugnazione donazione prima della morte del donante

Gli eredi legittimi possono impugnare la donazione prima della morte del donante, quando si tratta di donazione simulata. Tipico esempio è quello in cui il donante “vende” una casa a una persona, a un costo ridicolo rispetto al suo reale valore. In realtà il donante sta eludendo la donazione (Tribunale di Cagliari sentenza n. 5175/2014).

Quando farla

Puoi impugnare una donazione nei seguenti casi:

  1. Violazione delle quote di legittima. Quando la donazione ha ridotto il patrimonio di successione degli eredi legittimari, ossia coniuge, figli, nipoti, genitori o nonni.
  2. Violenza. Il donante non ha fatto il regalo di sua spontanea volontà, ma perché costretto e minacciato;
  3. Dolo. Il beneficiario, per farsi donare il bene, lo ha ingannato e se il donante lo avesse saputo non avrebbe fatto il regalo;
  4. Incapacità del donante. Se il donante era minorenne oppure dichiarato interdetto o incapacità, non avrebbe potuto donare e quindi l’atto è annullabile.
  5. Errore. Il donante ha donato perché credeva a una determinata situazione, rivelatasi poi inesistente. La donazione non è annullabile se l’errore è comunque scusabile o riconoscibile dal donante.
  6. Nullità della forma. Se l’atto di donazione non presenta i requisiti formali stabiliti dalla legge (per esempio la data, la firma di donante e beneficiario, ecc.) allora la donazione è annullabile. È annullabile anche se non c’è alcun atto di donazione redatto dal notaio (tipico esempio quello di un bonifico effettuato da un padre verso un figlio, senza nessuno atto pubblico notarile).

Usucapione

Per usucapione si intende il diritto di acquisire la proprietà di un bene quando lo si possiede e lo si utilizza per almeno 20 anni. Un bene si può acquisire per usucapione, ma affinché tale usucapione sia opponibile a terzi occorre che sia perfezionata, non basta la mera detenzione del bene (Cassazione sentenza n. 7821/2015).

È necessario che la proprietà passi dal proprietario al detentore mediante sentenza del giudice oppure accordo tra le parti, stipulato dinanzi a un organismo di conciliazione (cosiddetta donazione indiretta).

L’usucapione non accertata giudizialmente o tramite accordo tra le parti, è quindi molto labile e difficile da provare, anche se si tratta di bene usucapito per tempo ultraventennale.

Prescrizione

Tempi

Una donazione si può annullare entro i seguenti tempi:

  • Sempre, senza alcun termine di prescrizione, in caso di nullità della forma (manca l’atto notarile, oppure l’atto notarile c’è ma manca la data, oppure le firme, oppure i due testimoni…). In questo caso si dice addirittura che l’atto di donazione è “nullo” in quanto mancano proprio i requisiti formale e tale nullità può essere fatta valere sempre;
  • Entro 10 anni, dagli eredi legittimi se la loro quota è stata pregiudicata;
  • Entro 5 anni, in tutte le restanti situazioni.

Inoltre, se il beneficiario ha venduto l’immobile donato, gli attuali acquirenti sono tenuti a restituirlo, se gli aventi diritto ne fanno richiesta entro 20 anni dalla donazione, e possono farla anche se il donante è ancora in vita. Gli aventi diritto possono impugnare la donazione solo se il beneficiario non ha altri beni per pagare quanto dovuto.

Procedura

Gli aventi diritto devono rivolgersi a un legale, che agirà così:

  1. Contatterà il beneficiario della donazione, chiarendogli i fatti segnalati dai suoi clienti e lo inviterà a un accordo, per evitare le lunghe e costose spese giudiziarie;
  2. Se non si trova un accordo, occorre agire in giudizio in Tribunale, quindi i tempi si allungano.

A questo punto sarà il Tribunale a decidere se accogliere la domanda e quindi annullare la donazione oppure lasciare il bene al beneficiario.

Successione

Se il defunto ha fatto delle donazioni mentre era in vita, come abbiamo visto, i beni ricevuti possono comunque essere impugnati, prima di tutto dagli eredi legittimi, e poi anche da eventuali creditori. I beni ricevuti in donazione infatti, non godono di una particolare protezione, di fronte al più ampio diritto di un erede o di un creditore.

La legge infatti sancisce che il defunto deve lasciare ai suoi eredi legittimi delle specifiche quote e solo una parte del suo patrimonio può donarla a chi desidera, liberamente. Se quindi gli eredi legittimi vedono lesa questa quota, possono pretenderla. Chiaramente nulla vieta loro di rinunciarvi.

Ma se la pretendono, a loro spetta quanto dovuto. In questo caso, prima di intaccare il bene del beneficiario, si vedono le altre eventuali quote che egli ha ricevuto in eredità e, se presenti, si riducono dell’importo spettante agli altri, accontentandogli. In questo modo sono stati accontentati sia gli eredi, sia il beneficiario della donazione che comunque mantiene il bene che era stato regalato dal defunto mentre era in vita.

Il beneficiario può anche accordarsi con gli eredi e disporre loro una quota in denaro. In mancanza di accordo, gli eredi hanno diritto di ottenere la propria quota, anche rivalendosi sul bene donato.