L’incendio rappresenta una situazione particolare in ambito delle assicurazioni auto, seppur, come vedremo più avanti, abbastanza chiara. Tutto sta infatti nel ricostruire nella maniera più precisa possibile le dinamiche che hanno portato l’auto allo scoppio e/o all’incendio.

Sappiamo benissimo che le compagnie assicurative prevedono opzioni aggiuntive alle classiche polizze e che si occupano di coprire proprio questi eventi particolari, come furto, incendio, atti vandalici. Ma per chi non ha aderito a queste opzioni, cosa copre una semplice RC auto in caso di incendio?

Assicurazione auto

Cosa copre

La RC copre il proprietario e il conducente dell’auto dalle richieste di risarcimento provocate a terzi durante la circolazione del veicolo. E per circolazione, non si intende solo l’auto in movimento ma, secondo il pensiero largamente condiviso della dottrina, si intende anche la sosta su Aree Pubbliche o equiparate a quelle Pubbliche. Anche la Cassazione Civile, con la sentenza n. 3108 del 11.02.2010, ha sottolineato che la RC deve risarcire i danni a terzi provocati dall’incendio del veicolo in sosta.

Danni a terzi

Per veicolo in circolazione quindi, si intende:

  • sia il veicolo in movimento su strada;
  • sia il veicolo in sosta su aree pubbliche o equiparate.

In questo caso la RC base copre i danni a terzi derivanti da incendio.

Aree private e incendio doloso

Ci sono particolari casi, è facile dedurre, che la RC auto classica non copre:

  • incendio avvenuto in sosta in aree private o ad esse equiparate (in questo caso il veicolo non si intende più in circolazione);
  • incendio avvenuto per dolo di terzi, per esempio, per atti vandalici, anche se avvenuto in sosta in aree pubbliche.

In questi casi, la sola RC auto potrebbe non coprire i danni arrecati a terzi. Alcune compagnie assicurative inseriscono queste opzioni anche nella Rc base (soprattutto il primo caso, quello di incendio in sosta in aree private), ma molte altre no.

Per coprire il risarcimento danni a terzi in caso di incendio in aree private o doloso, infatti, c’è una particolare garanzia che può essere aggiunta a quella base e che si chiama Ricorso Terzi da Incendio. Questa garanzia copre appunto il veicolo, anche da danni a terzi per incendio avvenuto non è in circolazione (quindi su aree private), oppure se l’incendio è provocato da terzi (atti vandalici).

In conclusione, quando il veicolo è in circolazione (in movimento o in sosta su aree pubbliche) i danni a terzi sono risarcibili dalla Rc base. mentre quelli derivanti da incendio per auto non in circolazione (in Aree Private) o per dolo di terzi, spesso possono essere risarcite solo se il proprietario del veicolo ha stipulato a garanzia “Ricorso Terzi da Incendio”.