Le corte di Cassazione, con la sentenza n. 25569/2008 del 22 ottobre.2008, ha stabilito che anche le persone affette da tumore, cancro di qualsiasi tipo, hanno diritto all’indennità di accompagnamento, almeno durante il periodo del trattamento chemioterapico.
L’indennità di accompagnamento, è quindi una prestazione economica che può essere erogata anche per periodi di tempo limitati e per malattie non definitive, purchè sussistano determinate condizioni e requisiti. Vediamo quali.
Invalidità INPS
L’indennità di accompagnamento, viene erogata a tutti i cittadini, senza tener conto alcun limite di reddito, purchè il trattamento chemioterapico a cui è sottoposto il malato oncologico provochi:
- l’impossibilità a camminare senza l’aiuto di un’altra persona;
- oppure l’impossibilità a compiere gesti quotidiani (mangiare, lavarsi, vestirsi).
Cosa significa questo? Significa che non tutti i malati oncologi in chemioterapia hanno diritto all’accompagnamento, Ne hanno diritto solo se, dal trattamento ne consegue l’invalidità sopra menzionata. Se il malato quindi riesce a deambulare e a compiere gli atti quotidiani, non avrà diritto all’indennità.
L’interessato può presentare la richiesta di indennità di accompagnamento all’INPS relativamente al periodo del trattamento chemioterapico. In caso di rifiuto della domanda, entro sei mesi dal rigetto, può rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere tutela.
L’indennità di accompagnamento spetta sia a cittadini italiani che stranieri, purchè stabilmente residenti in Italia. In particolare per i cittadini stranieri comunitari è necessaria iscrizione all’anagrafe del Comune, per gli extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno di almeno un anno.