Quando un’azienda e un’agenzia stipulano un contratto, ci sono degli specifici accordi da rispettare. Le parti non possono svegliarsi la mattina e decidere di chiudere il contratto, a meno che ci sia una giusta causa oppure lo decidano entrambe di comune accordo. D’altra parte non si può nemmeno obbligare qualcuno a rimanere ancorato a un contratto che reputa non più necessario.

In questa guida completa sull’indennità suppletiva di clientela ti spiego cos’è e come funziona, come calcolarla, ti fornisco un esempio di calcolo e un foglio Excel con le formule già impostate sia per l’AEC Industria che per l’AEC Commercio. Ti spiego quando emettere fattura o ricevuta ed infine il regime di tassazione previsto sull’indennità.

Cos’è e come funziona

Un’impresa può aver bisogno di un’agenzia per una serie di motivi, per esempio per la rappresentanza. Quando agenzia e impresa stipulano un contratto, esso può essere a:

  1. Tempo determinato; ciò significa che il contratto scade naturalmente alla scadenza prevista;
  2. Tempo indeterminato; ciò significa che non c’è una specifica data di scadenza ma le parti hanno comunque la possibilità di recedere se lo ritengono necessario.

Se l’azienda chiude il contratto, deve corrispondere all’agente una somma che possiamo paragonare al TFR dei dipendenti, tale somma si chiama indennità di fine rapporto (IFR) ed è composta da tre tipi di indennità:

  • Di chiusura del contratto di agenzia (FIRR);
  • Sostitutiva di clientela (ISC);
  • Meritocratica (IM).

L’azienda che chiude il contratto con l’agente è tenuta a pagargli questa indennità. Ovviamente non può calcolare tutto a suo piacimento, ma deve rispettare gli AEC ossia Accordi Economici Collettivi (il corrispettivo dei CCNL dei dipendenti), che sono principalmente due:

  • AEC Commercio;
  • AEC Industria.

Entrambi gli AEC prevedono il pagamento dell’indennità di fine rapporto e ne regolano le modalità di calcolo. In questa guida ci soffermiamo sul calcolo del secondo elemento, l’ISC ossia l’indennità sostitutiva di clientela.

Se l’impresa recede dal contratto, l’impresa deve pagargli una sorta di corrispettivo chiamato indennità suppletiva di clientela (art. 1751 c.c. e AEC del 20 marzo 2002) e calcolato sulla clientela che l’agente ha procurato e il fatturato. Il motivo di questa indennità è facilmente comprensibile: se l’agente ha procurato all’azienda dei clienti, questi hanno portato fatturato e continueranno a portarlo anche in futuro.

L’agente quindi perde le provvigioni che avrebbe percepito in futuro. L’azienda deve pagare questo corrispettivo per risarcire all’agente la perdita di provvigioni negli anni seguenti.

Attenzione

L’indennità suppletiva di clientela è una cosa, il risarcimento danni è un altro. L’agente infatti, anche se ha ricevuto la sua indennità suppletiva di supplenza ma ritiene di aver subito un danno, può comunque chiedere un risarcimento. Se l’azienda non è d’accordo a pagarlo, l’agente potrà rivolgersi al giudice intentando una causa. Riassumendo quindi, il pagamento dell’indennità suppletiva di clientela non esclude il diritto al risarcimento danni per l’agente.

Infine occorre fare una ulteriore precisazione: l’impresa deve pagare l’indennità suppletiva di clientela solo se è lei a recedere dal contratto, senza giusta causa. Ma se è l’agente a recedere dal contratto, per sua volontà, allora non è dovuta. Chiaramente, se l’agente è costretto a recedere per giusta causa, allora mantiene il diritto all’indennità.

Fondo

Le imprese, per far fronte a queste evenienze, conservano un fondo cassa appositamente dedicato alle indennità suppletive di supplenza. Tale fondo deve rispettare i principi contabili nazionali e internazionali (IAS 37) allo scopo che nel fondo confluiscano gli accantonamenti appropriati alla situazione e ai contratti di agenzia in essere.

Calcolo

L’azienda deve calcolare l’indennità suppletiva di clientela su tutte le somme che l’agente:

  • Ha ricevuto dall’azienda dal principio del rapporto di agenzia fino alla fine;
  • Avrebbe guadagnato sui contratti appena conclusi, ma non le avrà proprio perché il contratto di agenzia è stato chiuso. È chiaro che in questo caso l’agente ha portato fatturato all’azienda, essendo gli ultimi contratti che concluso e per questo è giusto che percepisca un’indennità.

Come ti ho appena detto, l’azienda deve calcolare l’indennità su tutte le somme che ha erogato all’agente, quindi non solo sulle provvigioni, ma anche su altre somme, per esempio i rimborsi spese o altre somme accessorie.

Come si calcola. Il calcolo è molto semplice: si applica una percentuale sulle somme che l’agente ha percepito e da lì risulta l’indennità suppletiva di clientela. Vediamo di seguito quali sono queste percentuali e un esempio di calcolo.

Esempio

A.E.C settore commercio prevede queste percentuali per il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela. Percentuali che salgono con l’anzianità di servizio:

AEC Settore Commercio
PercentualePeriodo di tempo
3%Sulle provvigioni corrisposte da inizio rapporto e nei 3 anni dopo
3,50% dal 4° al 6° anno
4%Dopo il 6° anno

A.E.C settore industria prevede queste percentuali per il calcolo dell’indennità sostitutiva di clientela. Percentuali che salgono con l’anzianità di servizio:

AEC Settore Industria
PercentualePeriodo di tempo
3%Sulle provvigioni corrisposte da inizio rapporto fino al 3° anno
3,50%dal 4° al 6° anno compiuto (fino ad un massimo di 1.575 euro ad anno)
4%Dopo il 6° anno (fino ad un massimo di 1.575 euro ad anno)

Esempio: il 4° anno l’agente ha ricevuto 60.000 euro di provvigioni. Il 3,5% di 60.000 è 2.100 euro. L’azienda gli corrisponde un’indennità di 1.575 euro, non di più, anche se quel 3,5% era di 2.100 euro.

Attenzione

Così come avviene per i CCNL, anche gli AEC vengono periodicamente aggiornati tramite gli accordi sindacali.

Ecco di seguito due esempi fogli di calcolo Excel (xls) dove tutti i calcoli sono già impostati, tu devi solo inserire le cifre delle provvigioni e gli anni.

Scarica subito il foglio di calcolo xls per calcolare l’indennità suppletiva di clientela prevista dall’AEC Commercio.

Scarica subito il foglio di calcolo xls per calcolare l’indennità suppletiva di clientela prevista dall’AEC Industria.

Fattura

Quando un’impresa cessa il contratto con un’agente, come abbiamo visto deve pagargli l’indennità di fine rapporto. Essendo l’indennità una somma corrisposta a titolo risarcitorio, non si paga MAI l’IVA (art. 15 co. 1 del Dpr 633/1972). Le indennità sono esenti IVA. Dunque sulla fattura, per il principio di alternatività tra iVA e imposta di bollo, va applicata una marca da bollo da 2 euro (DPR. 633/72).

E ora veniamo al dunque: molti agenti si chiedono cosa emettere al cliente per il pagamento dell’indennità, se emettere fattura o ricevuta. La risposta è diversa a seconda che l’agente sia:

  • Ditta individuale o società di persone (snc, s.s., sas);
  • Società di capitali (srl. spa, sapa).

Ricevuta

Come detto poc’anzi, l’agente deve emettere ricevuta o fattura, a seconda che sia una ditta individuale, società di persone o società di capitali. Vediamo caso per caso.

Ditta individuale o società di persone

Se l’agente è una ditta o la società di persone, l’indennità non rappresenta reddito di impresa (art. 56, co. 3, lett. a), del Tuir), quindi non deve emettere fattura, ma una semplice ricevuta (Ag. Entrate n. 105/E/2005) su cui applicare una ritenuta d’acconto pari al 20% (ritenuta d’acconto IRPEF). L’importo, come detto prima, è esente IVA e in quanto tale, ai sensi del DPR 633/72 occorre apporre sulla ricevuta una marca da bollo di 2 euro.

Chi emette la ricevuta. Può emetterla l’agenzia oppure l’azienda cliente, non c’è alcuna differenza. Di solito l’azienda cliente preferisce che la emetta l’agente. Di seguito ecco due fac simile, una emessa dall’agente e una dall’azienda cliente.

Scarica subito il modulo fac simile della ricevuta da consegnare all’azienda cliente.

Scarica subito il modulo fac simile della ricevuta da consegnare all’agente.

Quando l’azienda (ex) cliente paga l’indennità, entro il 16 del mese dopo deve provvedere a pagare la ritenuta d’acconto all’agenzia delle Entrate, tramite modello F24 con codice tributo 1040.

Società di capitali

Se l’agenzia è una società di capitali, allora l’indennità di fine rapporto rappresenta reddito di impresa e quindi l’agente non può emettere una ricevuta con ritenuta d’acconto, ma deve emettere regolare fattura. In tale fattura deve solo ricordare di non deve inserire l’IVA, essendo l’indennità un titolo risarcitorio.

Indennità di mancato preavviso

Se l’azienda cliente disdice il contratto senza dare il preavviso previsto, all’agenzia deve pagare anche l’indennità di mancato preavviso. Vale sempre la stessa regola di prima:

  1. Se l’agente è una società di capitali, emette una regolare fattura;
  2. Se l’agente è una ditta individuale o società di persone, occorre emettere una ricevuta aggiuntiva rispetto a quella delle altre indennità, perché va calcolato anche il contributo Enasarco. Ecco un paio di esempi.

Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD della ricevuta per mancato preavviso, emessa da azienda cliente.

Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD della ricevuta per mancato preavviso, emessa dall’agente.

Tassazione

Prima di tutto, all’indennità di cessazione rapporto non si applica IVA. E’ infatti un’attività esente poiché non rappresenta reddito da attività economica, ma un corrispettivo risarcitorio per l’interruzione del contratto.

Assodato che l’IVA non va applicata, vediamo invece il regime di tassazione, ossia se l’indennità percepita dall’agente rientra o meno nel reddito di impresa o no.

Il regime di tassazione è diverso a seconda che l’agente sia:

  1. Ditta individuale o società di persone; in questo caso l’indennità per la cessazione di rapporto non rappresenta reddito di impresa, ma reddito di lavoro autonomo (art.53, co. 2, lett. e) del Tuir. Dunque non si emette fattura, ma una semplice ricevuta con ritenuta d’acconto al 20%.
  2. Società di capitali. In questo caso l’indennità per la cessazione di rapporto rappresenta reddito di impresa, quindi la società non deve applicare la ritenuta d’acconto ma emettere regolare fattura e assoggettare l’importo ad Ires.