Con il termine infortunio in itinere si intende un incidente che avviene durante il tragitto casa lavoro e lavoro casa. In questo arco temporale, il lavoratore dipendente deve essere tutelato: si sta recando a lavoro (o torna a casa dal lavoro) e dunque l’azienda deve prendersi le sue responsabilità.

In questa guida completa sull’infortunio in itinere te ne spiego definizione e significato, chi paga quando avviene l’incidente, a quanto ammonta la retribuzione per i giorni di malattia, quali sono le condizioni affinché si parli di infortunio sul lavoro, cosa fare, entro quanto tempo ed infine un chiarimento sulle fasce di reperibilità per la visita fiscale.

Significato e definizione

Cosa significa. Per infortunio in itinere significa che il lavoratore ha avuto un incidente durante il tragitto casa lavoro oppure lavoro casa. Si intende anche il tragitto da un luogo di lavoro all’altro, se il lavoratore ha due rapporti di lavoro. Purtroppo infatti può succedere che durante questo percorso il lavoratore abbia un incidente.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare i dipendenti presso l’INAIL (Istituto Nazione per l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro). Ogni mese infatti versa a tale ente un importo, per coprire il soggetto in caso di infortunio sul posto di lavoro e in itinere. Tutti i dipendenti sono assicurati, sia dipendenti pubblici che dipendenti privati.

Chi paga

Il datore di lavoro paga l’assicurazione INAIL per coprire il dipendente da qualsiasi tipo di infortunio sul lavoro, anche in itinere. Qualsiasi cosa accada al lavoratore, anche in itinere ed anche per sua negligenza o distrazione, l’INAIL paga comunque.

Al momento dell’incidente, il lavoratore deve recarsi subito in pronto soccorso (o chiamare l’ambulanza se non riesce a raggiungerlo) oltre che per farsi curare anche per dichiarare che si è trattato di un infortunio in itinere. Se si tratta di un incidente di lieve entità può anche rivolgersi al suo medico di famiglia, purché specifichi che si è trattato di un infortunio in itinere.

Attenzione

Quando avviene un infortunio, anche se lieve, avvisa subito il tuo datore di lavoro, perché deve al più presto inviare comunicazione all’INAIL.

Il medico che ti visita rilascia un certificato di malattia se riscontra che necessiti di ricovero in ospedale o riposo a casa, specificando nel certificato che l’infortunio è avvenuto in itinere. Specificarlo è molto importante, perché così sarà l’INAIL il responsabile del pagamento e non l’INPS come avviene per la classica malattia e, come leggerai nell’ultimo paragrafo di questa guida, non dovrai rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale.

Malattia

Ecco chi e quanto paga il periodo di malattia del lavoratore:

  • 1° giorno, ossia il giorno in cui è avvenuto l’infortunio = lo paga il datore di lavoro ed è pari al 100% della retribuzione;
  • 2°, 3° e 4° giorno = li paga sempre il datore di lavoro e soni pari al 60% della retribuzione (comprese domeniche e festivi).

Se la prognosi è maggiore di 3 giorni, il datore di lavoro deve presentare online la denuncia all’INAIL entro:

  • 48 ore dalla ricezione del certificato medico in caso di malattia;
  • 24 ore dall’evento se il dipendente è in pericolo di vita o è deceduto.

Quali sono le condizioni

Bisogna subito chiarire un aspetto: il dipendente ha diritto al risarcimento per infortunio in itinere solo se avviene:

  • Su mezzi pubblici;
  • In bicicletta.

Come hai potuto notare, nell’elenco non è compresa la tua auto. La Cassazione con la sentenza n. 21122/17 ha infatti chiarito il diritto del risarcimento per infortunio in itinere, solo quando:

  • Mancano mezzi pubblici e quindi il lavoratore è obbligato a usare la sua auto;
  • I mezzi pubblici ci sono, ma non gli permettono di arrivare puntuale oppure sono molto disagevoli per le sue esigenze familiari.

Sicuramente ti stai chiedendo perché l’incidente in bici è risarcibile mentre quello in auto no, visto che entrambi rappresentano un mezzo proprio. La legge ha voluto equiparare la bici ai mezzi pubblici, non c’è altro da aggiungere.

Riassumendo: se ti rechi al lavoro con mezzo proprio (nello specifico l’auto) e non per esigenze familiari ma solo per convenienza o tempo, in caso di infortunio l’INAIL non ti copre. In questo caso se comunque hai un certificato medico, le tue assenze sono giustificate da “malattia” e non da infortunio sul lavoro.

Risarcimento danni auto

Dunque, se l’INAIL non copre il tuo infortunio in auto, tanto meno copre i danni auto derivanti dall’incidente. A questo scopo devi contattare la tua assicurazione auto.

Caduta a piedi

Così come l’infortunio in bici è risarcito, allo stesso modo lo è quello avvenuto a piedi. Una sentenza (Cass. Sez. Lav.  sentenza n. 15777/2007) ha persino chiarito il diritto all’indennizzo se la caduta avviene nel varcare la soglia di casa.

Caduta dalle scale

Se la caduta dalle scale avviene sul luogo di lavoro o durante il tragitto lavoro casa – casa lavoro (per esempio sulle scale della metropolitana, tale evento è coperto dall’assicurazione INAIL.

Entro quanto tempo

Entro 30 minuti o entro un’ora. Bisogna subito sfatare una convinzione ancora comune: alcune persone credono che l’INAIL risarcisca l’incidente se avviene entro 30 minuti prima dell’arrivo a lavoro ed entro 30 minuti dopo l’arrivo a casa al ritorno da lavoro. Non è assolutamente così: l’INAIL risarcisce per tutto il tempo che prende il tragitto casa lavoro e lavoro casa, tempo che può essere sia inferiore a 30 minuti che superiore!

Lo stesso vale per la credenza che ciò che avviene entro un’ora dall’arrivo a lavoro o dall’arrivo a casa rientri automaticamente in infortunio in itinere.

Cosa fare

In caso di infortunio in itinere, il dipendente deve al più presto:

  1. Recarsi in pronto soccorso oppure chiamare l’ambulanza oppure rivolgersi al suo medico di base, spiegando che si è trattato di un infortunio in itinere;
  2. Avvisare il datore di lavoro (anche se si è trattato di un incidente di lieve entità), affinché effettui la comunicazione all’INAIL (in caso di impossibilità, farlo avvisare da un familiare o altra persona di fiducia);
  3. Inviare in azienda il certificato medico (o il codice del certificato, se è telematico).

L’azienda deve dare comunicazione all’INPS entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Se il dipendente è deceduto o è in pericolo di vita allora deve inviare comunicazione all’INPS entro 24 ore dall’evento.

Visita fiscale

Se sei a casa per un infortunio in itinere, allora non sei sottoposto alle visite fiscali INPS (Messaggio INPS n. 3265 del 9 agosto 2017). Essendo infatti l’infortunio in itinere di competenza esclusiva INAIL, l’INPS non può interferire in alcun modo con la valutazione. Ciò significa che il lavoratore che si trova a casa per infortunio sul lavoro non è obbligato a rispettare gli orari di reperibilità.

Ecco perché è molto importante in caso di infortunio in itinere che lo specifichi al medico di base (o al pronto soccorso), perché quando ti rilasceranno il certificato medico devono scrivere che si è trattato di infortunio in itinere: in questo modo la gestione del caso è dell’INAIL e non dell’INPS e tu non devi rispettare le fasce di reperibilità.