I lavori edili sulla prima casa, beneficiano di vantaggi fiscali non da poco: primo fra tutti quello dell’IVA agevolata che, a seconda dell’opera, può scendere al 4 o al 10%, al posto dell’ordinaria aliquota al 22%. Si tratta dunque di un risparmio che va da 12 a 18 punti percentuali, non da poco.
In questa guida completa ti spiego quando si applica l’IVA agevolata al 4% o al 10% sui lavori di ristrutturazione della prima casa, quali voci invece sono escluse, le condizioni da rispettare per usufruire del vantaggio, cosa deve riportare la fattura della ditta che esegue i lavori.
Indice
Quando si applica
Se hai deciso di ristrutturare la tua prima casa, la normativa fiscale italiana prevede una serie di vantaggi sull’aliquota iVA da applicare. Normalmente, l’IVA in Italia è pari al 22%. In caso di ristrutturazione prima casa, vige l’IVA agevolata al 4 o al 10%, a seconda dei casi:
- Sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’IVA è al 10%;
- Sui lavori di restauro e risanamento conservativo, l’IVA è al 10%;
- Sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti per eliminare delle barriere architettoniche, l’IVA è al 4%;
- Sui lavori di ampliamento della casa, l’IVA è al 4%.
Vediamo ogni singolo caso nello specifico.
NB: l’IVA agevolata vale sia su una casa appena comprata, sia su una casa che possiedi già da tempo. Quello che conta è che appunto sia inquadrata come prima casa.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Se effettui un lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria sulla tua prima casa, sulla prestazione di servizi paghi un’IVA pari al 10%. Quindi sulla manodopera paghi un’IVA pari al 10%.
Sui beni, paghi un’IVA pari al 10% solo se acquisti tali beni con lo stesso contratto di appalto. Quindi se per esempio compri i beni da un’altra impresa (diversa da quella che esegue i lavori, allora su questi beni paghi un’IVA ordinaria, al 22%). Per ottenere l’IVA al 10% dunque, devi comprare i beni sempre dalla stessa ditta che effettua i lavori e all’interno dello stesso contratto di appalto. Dunque, lavoro e beni vanno comprati insieme.
Attenzione però, se i beni sono di “valore significativo”, (nei prossimi passi vediamo quali sono i beni significativi), l’IVA al 10% si applica solo entro il valore della prestazione del servizio. Ti faccio subito un esempio per meglio comprendere.
Supponiamo un preventivo come segue:
Costo totale del lavoro (servizio + beni) = 15.500 euro;
Costo della manodopera = 7.000 euro;
Costo dei beni significativi (per esempio impianto di sicurezza, ascensore, ecc.) = 8.500 euro.
Essendo beni significativi, l’IVA al 10% non si applica su tutti gli 8.500 euro, ma solo su:
15.500 – 8.500 = 7.000 euro.
Dunque, per quanto riguarda gli 8.500 euro di beni: su 7.000 euro paghi un’IVA al 10%, sui restanti 1.500 euro paghi un’IVA al 22%.
Quali sono i beni significativi
I beni significativi, sono quelli indicati espressamente nel Decreto 29/12/1999:
- Ascensori;
- Montacarichi;
- Finestre;
- Porte;
- Videocitofoni;
- Caldaie e condizionatori;
- Apparecchiature per il riciclo d’aria;
- Impiantistica per garantire la sicurezza (allarmi, ecc.);
- Sanitari;
- Rubinetteria per il bagno.
Attenzione
La fattura emessa dalla ditta deve specificare, separatamente il costo della prestazione del servizio e a parte il costo dei “beni significativi”. Non può indicare il costo tutto insieme: deve indicare il costo della manodopera e il costo dei beni significativi.
Attenzione
L’IVA al 10% non si applica sulle prestazioni professionali (quindi per esempio sulla consulenza di un geometra o un architetto). Su questo costo la normativa non prevede agevolazioni per quanto riguarda l’IVA.
Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Ai lavori di restauro, recupero e risanamento conservativo, si applica l’IVA al 10%.
Nello specifico, l’IVA agevolata si applica:
- Sulla prestazione del servizio;
- Sul costo dei beni, escludendo materie prime e semilavorati individuate dall’art. 3, lett. c) e d) del Testo Unico per l’edilizia.
L’IVA al 10% si applica sui beni finiti, ossia quei beni che godono di una propria autonomia sebbene inseriti nella costruzione (a titolo di esempio: porte, condizionatore, ecc.).
In caso di restauro o risanamento, l’IVA al 10% si applica non solo se compri i beni dalla stessa ditta che esegue i lavori, ma anche se li compri da una ditta diversa. In questo caso quindi, hai tutta la libertà di comprare i materiali da chi vuoi, non necessariamente dalla ditta che effettua i lavori. E continui a mantenere l’IVA agevolata al 10%.
IVA agevolata al 4%
Sui seguenti lavori infine, paghi l’IVA al 4%:
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per superare o eliminare barriere architettoniche;
- Lavori di ampliamento della prima casa (circolare del MEF n. 219/2020). L’IVA al 4% ti spetta solo se, al termine dei lavori sussistono entrambe le condizioni:
1. L’immobile, dopo il lavoro eseguito, non diventa un immobile di lusso;
2. La parte ampliata non diventa un immobile autonomo a se stante, ma continua a essere un tutt’uno con l’immobile preesistente.
Riassumiamo in questa tabella, le aliquote di IVA agevolata a seconda dei casi:
IVA al 4% | IVA al 10% |
---|---|
Ampliamento dell’immobile | Lavori di manutenzione ordinaria |
Abbatt. o eliminaz. barriere architettoniche | Lavori di manutenzione straordinaria |
Cella 1 | Lavori per recupero edilizio o restauro |
Fonte: Agenzia delle Entrate.