Tanti sono i proprietari di immobili che si chiedono può si può godere dell’IVA agevolata al 10%, in sostituzione del regime ordinario del 22%. In termini di ristrutturazione edilizia, a questo proposito, occorre fare due distinzioni:
– lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
– lavori recupero edilizio (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia);
Vediamo insieme come e quando si applica il regime agevolato IVA al 10%.
1° CASO: manutenzione straordinaria e ordinaria
Sui lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria si applica un’aliquota del 10% sia sulle prestazioni di lavoro che sui beni acquistati dalla ditta appaltatrice (la ditta che effettua i lavori). Tuttavia, sui beni beni di valore significativo (per esempio ascensori, rubinetterie, sanitari, caldaie, ecc) l’aliquota ridotta del 10% si applica solo fino all’importo della prestazione di lavoro.
Per essere più chiari facciamo un esempio. Costo totale del rifacimento di un bagno pari a 5000 euro, di cui 2000 di manodopera e 3000 di beni (rubinetteria, wc, ecc.). Sui 2000 euro di manodopera si applica l’IVA al 10%, ma per quanto riguarda i beni, si applica l’IVA al 10% solo su 2000 euro di beni (2000 euro è appunto l’importo della prestazione lavorativa). Sui restanti 1000 euro si applica l’IVA ordinaria al 22%.
Attenzione: l’IVA agevolata al 10% sui beni e materiali (ossia sui 2000 euro di beni, nell’esempio sopra), si applica solo se sono stati acquistati dalla ditta ch esegue i lavori! Dovrai quindi pagare l’IVA al 22% (sui beni) se per esempio ti occupi tu stesso dell’acquisto. Se vuoi quindi usufruire dell’IVA agevolata anche sui beni e i materiali, dovrai farli acquistare dalla ditta che effettua i lavori e non in altro modo da altri soggetti.
2° CASO: lavori recupero edilizio (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia)
A differenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di recupero edilizio è prevista sempre l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%, in quanto essa rappresenta il regime naturale. L’IVA al 10% quindi, si applicherà non solo alle prestazioni di servizi (la prestazione di lavoro), ma anche ai beni, indifferentemente da chi vengono acquistato, da chi effettua i lavori o dal committente.
Anche in questo caso comunque, l’Agenzia delle Entrate fa una precisazione: l’aliquota del 10% si applica dell’acquisto di beni finiti (porte, finestre, sanitari, etc.) che verranno usato per il recupero dell’immobile, ma non alle materie prime e ai semilavorati
Fonti: Agenzia delle Entrate