Anche chi ha partita IVA in regime forfettario deve emettere fatture in formato elettronico: è possibile farlo tramite la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite altri servizi terzi atti a questo scopo. Le fatture in forfettario, sono esenti IVA, ma si applica l’imposta di bollo laddove l’importo superi i 77,47 euro.
In questa guida completa ti spiego cosa significa il codice IVA N2.2, come inserirlo in fattura, da quando è obbligatoria la fattura elettronica anche per i forfettari, le regole previste e infine le sanzioni che si applicano in caso di irregolarità.
Indice
Cosa significa
N2.2 è un codice che, nelle fatture elettroniche, identifica le operazioni non soggette a IVA. La fattura dunque non deve riportare l’IVA: in questo caso non si paga, il cliente non deve pagarla e il titolare di partita IVA non ha nulla da versare al fisco in termini di IVA.
Generalmente questo codice indica le fatture emesse dai titolari di partita IVA in regime forfettario. Le attività in regime forfettario infatti, quando fatturano, non inseriscono mai l’IVA. Il regime forfettario non prevede IVA, non deve versarla.
Di solito, quando il titolare di partita IVA usa il suo software di gestione delle fatture elettroniche, appena specifica di essere in regime forfettario, allora il software inserisce in automatico il codice N2.2 in fattura (nello specifico nello spazio “codice natura”.
A cosa serve
Il codice N2.2 dunque, identifica una fattura emessa da una partita IVA in regime forfettario e serve anche all’Agenzia delle Entrate: con quel codice riconosce subito le partite IVA in regime forfettario e può controllare l’effettivo pagamento della marca da bollo di 2 euro.
Le partite IVA in regime forfettario infatti, non devono pagare l’IVA ma, devono ricordare di apporre la marca da bollo quando la fattura supera i 77,47 euro. Con la fattura cartacea, la marca da bollo può essere anch’essa cartacea: basta comprare la marca da bollo presso le classiche tabaccherie e apporla sulla fattura.
In caso di fatturazione elettronica invece, basta inserire la spunta sull’opzione “marca da bollo”, in modo da comunicare al software l’applicazione della marca virtuale e dunque il pagamento.
Suggerimento
Il commercialista può aiutarti nello spiegarti come compilare/emettere una fattura elettronica e come spuntare l’apposita opzione per l’inserimento della marca da bollo virtuale.
Errori inserimento marca da bollo
Se non inserisci la marca da bollo oppure commetti degli errori, ecco cosa puoi fare per risolvere la situazione:
- Puoi pagare una marca da bollo ravveduta, pari a 2,50 euro (ossia 50 centesimi in più rispetto al classico costo di 2 euro). Questo però, puoi farlo solo se l’Agenzia delle Entrate non ti ha ancora mandato una notifica di mancato pagamento/errore del bollo.
- Se ti è già arrivata la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, per chiudere la questione devi pagare una multa che parte da un minimo di 2 fino a un massimo di 10 euro per ogni fattura priva di bollo/errata. Quindi se per esempio hai emesso dieci fatture per le quale era necessario il bollo (quindi fatture di importo maggiore di 77,47 euro), dovrai pagare una multa da 20 a 200 euro. Se per esempio hai emesso venti fatture per le quale era necessario il bollo, dovrai pagare una multa da 40 a 400 euro.
Obbligo fatturazione elettronica per i forfettari
A partire dal 1° gennaio 2024, tutte le partite IVA in regime forfettario hanno l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico. Prima di questa data, i forfettari erano obbligati alla fatturazione elettronica solo in caso di compensi/ricavi in misura maggiore di euro 25.000.
Termini di emissione fattura elettronica
I forfettari dunque, devono emettere la fattura elettronica seguendo le regole ordinarie:
- Fattura elettronica immediata: va emessa entro 12 giorni dalla vendita del prodotto o dalla prestazione del servizio indicato appunto in fattura. Se quindi vendi un prodotto il 10 maggio, devi emettere fattura entro il 22 maggio.
- Fattura elettronica differita: va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la vendita del prodotto o la prestazione del servizio. Se quindi vendi un prodotto il 20 aprile, devi emettere fattura entro il 15 maggio.
Sanzioni per invio tardivo
In caso di invio tardivo della fattura elettronica, la legge prevede le seguenti sanzioni (art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997):
- Tra il 5% e il 10% dell’imposta dei compensi non documentati, poiché l’irregolarità si riferisce a operazioni non imponibili;
- Da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro, se l’irregolarità non ha inciso sul calcolo e pagamento del tributo.