Se fatturi non più di 2 milioni di euro all’anno, puoi optare per il regime IVA per cassa, che ti permette di versare l’IVA indicata sulle fatture di vendita, solo nel momento di effettivo incasso. In questo modo puoi preservare la tua azienda da crisi di liquidità dovute al mancato e tardivo pagamento dei clienti.

In questa guida completa sull’IVA per cassa ti spiego cos’è e come funziona questo regime, la normativa che lo disciplina, i limiti temporali e di fattura, come funzionano le detrazioni, quali sono i vantaggi e gli svantaggi del regime, cosa succede in caso di split payment ed infine ti fornisco un modello di fattura con il riferimento normativo e la dicitura da indicate.

Cos’è e come funziona

Il regime IVA per cassa, detto anche cash account, è un regime fiscale che ti permette di versare l’IVA solo nel momento in cui incassi la fattura e non quando la emetti. Devi quindi inserire l’imposta nella liquidazione periodica IVA solo nel momento in cui la incassi realmente.

Si tratta di un regime che ha un indubbio vantaggio: purtroppo molti imprenditori quando emettono la fattura non sanno quando il cliente effettivamente pagherà e a volte non paga proprio. Quindi sorgono delle difficoltà, perché l’imprenditore è costretto a versare all’Agenzia delle Entrate l’IVA per le fatture emesse.

Quando si versa

Grazie all’opzione IVA per cassa (che è appunto un’opzione, facoltativa per chi lo desidera), sei obbligato a versare l’IVA solo nel momento in cui la incassi, non prima.

Quando diventa esigibile

L’IVA diventa esigibile nel momento in cui la incassi. C’è però un limite: dal momento dell’effettuazione dell’operazione, hai tempo fino a un anno. Dopo un anno, se hai emesso la fattura, anche se non hai incassato l’importo, devi comunque versare l’IVA all’Agenzia delle Entrate. Un anno è comunque un arco di tempo abbastanza lungo, per cui si presume che tu riesca a incassare i tuoi crediti.

Pagamento e incasso parziale

Se nel corso d’anno il tuo cliente non paga la fattura per intero, ma riesce a pagarti solo parzialmente, all’Agenzia delle Entrate devi versare l’IVA in proporzione a quanto realmente incassato (Agenzia delle Entrate, Circ. n.8/E/2009, paragrafo 6.7). Decorso l’anno, devi pagare il resto, anche se non lo hai incassato. Chiaramente se ti paga il resto prima della scadenza annuale, in quel momento l’IVA diventa esigibile.

Esempio

Emetti una fattura per 1200 euro, di cui 200 euro di IVA. Il tuo cliente paga solo 850 euro, di cui 150 euro di IVA. Al fisco devi versare solo 150 euro di IVA. Decorso un anno, dovrai versare i restanti 50 euro.

Acquisti

Se aderisci al regime per cassa, puoi versare l’IVA solo nel momento in cui la incassi. Allo stesso modo però, puoi detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto solo quando le paghi ai tuoi fornitori. Il principio è lo stesso: hai il diritto di non versare qualcosa che non hai ancora incassato, ma non puoi neanche detrarre qualcosa che non hai ancora pagato.

Normativa

La legge che introduce il regime per cassa è l’art. 32 bis del D.L. n. 83/2012. Possono aderire a questo regime:

  • Imprese, quindi ditte individuali o società di persone o società di capitali (snc, srl, spa, ecc.);
  • Liberi professionisti.

Il criterio “per cassa” si applica sia in riferimento alle vendite (quindi all’IVA dovuta al fisco), sia in riferimento agli acquisti (quindi alla detrazione IVA spettante).

Passaggio da IVA per cassa a IVA normale

Per restare nel regime IVA per cassa, il volume d’affari della tua attività non deve superare i 2 milioni di euro annui.

Uscita dal regime: adempimenti per la cessazione

Superamento del limite. Se superi questo volume d’affari, allora è previsto il passaggio al regime IVA ordinario, che prevede l’esigibilità dell’IVA nel momento di emissione delle fatture e non più dell’incasso. La normativa prevede precise disposizioni per disciplinare il passaggio da IVA per cassa a ordinario, nello specifico, nell’ultima liquidazione IVA (che sia mensile o trimestrale)

  • Devi computare a debito la somma totale dell’IVA “sospesa” ossia quella delle fatture che ancora non hai incassato;
  • Puoi detrarre l’IVA “sospesa” ossia quella sulle fatture di acquisto, anche se ancora non le hai pagate.

Superamento in corso d’anno: se superi il limite di 2 milioni durante l’anno, passi dal regime per cassa a quello ordinario già dal mese dopo a quello dell’operazione.

Limiti

Imprese, società, ditte individuali e liberi professionisti, possono optare per il regime per cassa se rispettano il seguente limite: nell’anno solare precedente (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre) il fatturato non ha superato i 2 milioni di euro; se la tua attività è appena iniziata e presumi di non superare questo limite, puoi aderire al regime sin da subito.

Fatture emesse a privati. Il regime non si applica alle fatture che emetti ai privati: in questo caso, l’IVA è esigibile al momento del compimento dell’operazione e non a quello dell’incasso.

Limite temporale. La normativa da’ un anno di tempo, calcolato dal giorno in cui è stata compiuta l’operazione. Se infatti trascorso un anno non hai incassato la fattura, comunque sei tenuto a versare l’IVA all’Agenzia delle Entrate.

Non sono ammesse all’IVA per cassa le operazioni attive (vendite) a:

  • Soggetti privati, come detto poc’anzi;
  • Soggetti che operano in reverse charge (inversione contabile) e che quindi non ti hanno applicato l’IVA in fattura, in tal caso tu devi emettere autofattura e versare l’IVA al fisco, indipendentemente dal momento dell’incasso;
  • Operazioni con IVA differita effettuate verso PA ed enti pubblici;

Non sono ammesse all’IVA per cassa le operazioni passive (acquisti) da:

  • Soggetti che operano in reverse charge;
  • Acquisti intracomunitari;
  • Importazioni.

Fattura

Se sei in regime per cassa, quando emetti le fatture di acquisto, devi specificare il riferimento normativo, quindi devi inserire l’apposita dicitura “Fattura IVA ad esigibilità differita, come previsto dell’art. 32 bis del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012”. Ecco di seguito un modello di fattura con la dicitura già inserita, in formato Excel, pronto da scaricare e compilare.

Scarica subito il modulo fac simile compilabile EXCEL della fattura.

Detrazione

Registrazione fattura fornitore: acquisto

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 44/E, puoi detrarre l’IVA su fatture di acquisto solo nel momento in cui la paghi o, più tardi, entro un anno da quando l’operazione è stata compiuta (art. 6 del d.P.R. n. 633/72).

Esempio

Fattura di acquisto di beni ricevuta a dicembre 2018, pagata e registrata ad aprile 2019. Puoi detrarre l’IVA direttamente nella liquidazione di aprile, perché l’imposta l’hai pagata, diventa immediatamente esigibile e quindi anche detraibile per te.

Vantaggi e svantaggi

Quando conviene

Il regime per cassa conviene sicuramente a imprese e liberi professionisti che fanno soprattutto vendite e pochi acquisiti. Se infatti le vendite sono tante, è molto conveniente poter pagare l’IVA solo nel momento in cui effettivamente si incassa il denaro. Dover pagare l’IVA senza averla incassata potrebbe mettere in serio pericolo la liquidità aziendale.

Al contrario, è un regime che non va bene per chi fa molti acquisti: con l’IVA per cassa infatti, puoi detrarre l’IVA solo nel momento in cui la paghi. E in questo caso conviene il regime ordinario, che ti permette di detrarla già nel momento in cui hai una fattura disponibile, anche se ancora non l’hai pagata.

Split payment

Purtroppo lo split payment (scissione dei pagamenti) non ammette l’IVA per cassa: se infatti sei in regime per cassa e fatturi solo verso clienti soggetti a split, non puoi più usare il regime per cassa.

Il motivo è semplice: lo split payment esclude l’incasso dell’IVA indicata in fattura, per cui non genera alcuna imposta da liquidare e pagare al fisco. Di conseguenza, si esce immediatamente dal regime IVA per cassa.