La salute é un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione: l’art. 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e la Repubblica deve garantire cure gratuite agli indigenti.
Le prestazioni infermieristiche sono esenti da IVA? La normativa italiana prevede l’esenzione dall’Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, effettuate da professionisti abilitati. Sono da intendersi professioni sanitarie quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001 (G.U. n. 118 del 23/05/2001), svolte da operatori in possesso di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato. Anche le prestazioni infermieristiche quindi, sono esenti da IVA, come anche sottolineato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 128/E del 20 dicembre 2011.
Inoltre, sono esenti dall’applicazione dell’IVA, non solo le prestazioni infermieristiche, ma anche quelle rese da fisioterapisti, psicologi, assistenti sanitari, in quanto dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione dei problemi di salute.
Anche le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nell’ambito dei nuovi servizi erogati in farmacia oppure tramite cooperative, secondo il decreto legislativo 153/2009 sono esenti dall’Iva. Lo ha sottolineato anche l’Agenzia delle Entrate, sempre nella suddetta risoluzione 128/E del 20 dicembre 2011, dove chiarisce l’esenzione IVA anche per le prestazioni sanitarie effettuate nell’ambito dei nuovi servizi erogati in farmacia (dove per esempio la farmacia si avvale di personale sanitario o di un team di professionisti sanitari) sia le prestazioni effettuate dalla farmacia nei confronti di un cliente/paziente.
Concludiamo quindi, che le prestazioni Infermieristiche sono esenti IVA in quanto “Prestazioni Sanitarie”. Nelle fatture emesse non va inserita l’IVA, ma, se l’ importo della fattura é superiore ad €77,47, permane l’obbligo del pagamento della marca da bollo di € 1,81.