Abbiamo effettuato una prestazione di tipo occasionale e dobbiamo emettere ricevuta? Le prestazioni occasionali sono esenti da IVA? Le collaborazioni non sono soggette ad IVA, per mancanza del requisito soggettivo previsto dall’art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche. Qual è la dicitura da inserire sulla ricevuta per prestazione occasionale per l’esenzione IVA?
Alla fine della ricevuta occorre infatti inserire questa dicitura: “Prestazione occasionale non soggetta ad I.V.A. per mancanza del requisito soggettivo di cui all’art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.” La ricevuta quindi non sarà soggetta ad IVA, tuttavia, se l’importo supera i 77,47 euro, occorre apporre sulla ricevuta una marca da bollo di importo pari a 1,81 euro. Di seguito un fac simile modello di ricevuta per prestazione occasionale.
Ricordiamo che alle collaborazioni occasionali non va applicata l’IVA ma la ritenuta d’acconto, pari al 20% del lordo. La ricevuta può essere senza ritenuta d’acconto solo se effettuata da un privato a un altro privato (si dovrà poi dichiarare l’importo nella dichiarazione dei redditi). Il totale dei redditi derivanti da collaborazioni occasionali non può superare il limite di 5000 euro annui (netti).
A questo link é possibile scaricare un modello di ricevuta per prestazione occasionale in formato Word, da compilare e stampare. A questo link invece, un modello di ricevuta prestazione occasionale tra privati.