L’apprendistato è un particolare contratto nel quale il datore di lavoro si obbliga a fornire una specifica formazione al lavoratore; quest’ultimo, in virtù della formazione ricevuta, é disposto ad accettare particolari condizioni, quali ad esempio la bassa retribuzione.

Il contratto di apprendistato, ha una durata minima di sei mesi ed ha una natura profondamente formativa, finalizzata a garantire all’apprendista la massima crescita professionale. Cosa è previsto, invece, in merito al licenziamento?

Licenziamento

Giusta causa e giustificato motivo

Durante il periodo di formazione, il datore di lavoro può licenziare solo per alcuni, specifici e validi motivi:

1. Durante il periodo di prova. Anche il contratto di apprendistato inizia con un periodo di prova: qualora il lavoro si dimostri lontano dalle sue attitudini, può essere licenziato oppure dimettersi, senza obbligo di preavviso (sia in caso di dimissioni che di licenziamento).

2. Per giusta causa. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza dell’apprendistato, il lavoratore può essere licenziato se commette un atto di gravità tale da richiedere l’interruzione immediata del rapporto di lavoro. Il fatto deve essere molto grave: si parla di furto, di minacce, calunnie, oppure per esempio danneggiamento volontario dell’azienda. Anche in questo caso, non c’è obbligo di preavviso. Il licenziamento può avvenire in tronco.

3. Per giustificato motivo, che può essere:

  • soggettivo: quando è causato dal soggetto. Il lavoratore non adempie gli obblighi contrattuali. Ad esempio: non si presenta a lavoro all’orario prestabilito, non svolge le mansioni richieste, etc.
  • oggettivo: quando è causato dall’azienda. E’ il caso di azienda che si trovi a fronteggiare una crisi e quindi una riduzione del personale.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, il datore di lavoro ha l’obbligo di preavviso. Occorre far riferimento al periodo di preavviso previsto dal CCNL con cui si era inquadrati da apprendista e non al CCNL che si sarebbe raggiunto al termine dell’apprendistato.

4. Al termine del periodo di formazione. Alla fine dell’apprendistato, il datore di lavoro, può licenziare il lavoratore. Anche in questo caso occorre rispettare i termini di preavviso che, in questo caso, essendo terminato l’apprendistato, sono quelli del CCNL raggiunto. Se il rapporto non viene cessato, prosegue automaticamente come contratto a tempo indeterminato.

Liquidazione

Anche l’apprendista matura, nel corso del periodo contrattuale, il TFR (trattamento di fine rapporto), anche conosciuto come liquidazione. Al termine del rapporto quindi, qualsiasi sia il motivo dell’interruzione (dimissioni, licenziamento o scadenza), si ha diritto alla liquidazione.

La liquidazione è pari all’incirca a una mensilità per ogni anno. Se quindi la busta paga era di 600 euro mensili e il rapporto di lavoro è durato due anni, si avrà diritto a circa 1.200 euro di TFR. Vanno corrisposte anche le eventuali ferie maturate e non godute.