Il licenziamento è una soluzione drastica che ogni datore di lavoro è costretto a fare in alcune situazioni che non permettono il proseguimento della collaborazione. Tra quelle più ricorrenti ci sono la crisi aziendale e il cambiamento del tipo di attività produttiva, seguite subito da quelle di insubordinazione e negligenza del dipendente.

Nel primo caso si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nel secondo per giustificato motivo soggettivo. In questa guida ti spiego come funzionano, quali sono le principali differenza, qual è la procedura e i termini di scadenza, dunque come impugnare un licenziamento illegittimo. Ecco cosa devi sapere.

Cos’è e come funziona

Il licenziamento per giustificato motivo è la risoluzione del rapporto di lavoro per due situazioni:

  • Giustificato motivo oggettivo, ossia motivazioni riguardanti il datore di lavoro (ad esempio una crisi aziendale);
  • Giustificato motivo soggettivo, ossia motivazioni riguardanti il lavoratore (ad esempio inadempimenti contrattuali o comportamenti indisciplinati non gravissimi al punto da richiedere il licenziamento in tronco).

Motivo oggettivo

Per giustificato motivo oggettivo si intende il licenziamento avvenuto per cause riguardanti l’azienda. Nello specifico, per ragioni riguardanti:

  • L’attività produttiva;
  • L’organizzazione del lavoro;
  • Il regolare funzionamento dell’azienda.

Uno dei più frequenti motivi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è quello economico. Se l’azienda è in crisi e ha personale in esubero, dopo aver provato ad attutire la crisi con tutti gli ammortizzatori sociali possibili (cassa integrazione, mobilità, ecc.), può essere costretta a licenziare il dipendente.

Un’altra causa molto frequente di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è la riorganizzazione aziendale. Ad esempio l’azienda decide di produrre un nuovo tipo di prodotto che i dipendenti non sanno fare e dunque possono essere licenziati, se il datore di lavoro non riesce a trovare loro una diversa collocazione aziendale.

Motivo soggettivo

Per giustificato motivo soggettivo si intende il licenziamento avvenuto per cause riguardanti il comportamento del lavoratore. Si tratta solitamente di motivazioni disciplinari, non talmente gravi da necessitare il licenziamento in tronco, ma che comunque non permettono il proseguimento del rapporto fiduciario di lavoro.

Alcuni esempi di giustificato motivo soggettivo sono:

  • Lo scarso rendimento del dipendente;
  • La negligenza;
  • L’insubordinazione;
  • L’utilizzo di parolacce e sproloquio a lavoro;
  • Utilizzo del telefono o del pc per motivi personali;
  • Abuso di permessi di lavoro per esempio per prendersi cura di un parente disabile, ma in realtà viene sorpreso a fare altro;
  • Superamento del periodo di comporto (ossia i giorni di malattia massimi previsti dal CCNL di riferimento).

Procedura e termini di preavviso

In caso di licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), il datore di lavoro non può licenziare il dipendente in tronco, ma deve dare un termine di preavviso per permettergli di organizzarsi e cercare anche un altro impiego. I termini di preavviso non sono fissi, ma dipendono da:

  • CCNL di riferimento, che indica la data di decorrenza del licenziamento (esempio: preavviso di almeno due settimane, un mese, ecc.);
  • Anzianità lavorativa. Un dipendente assunto da più anni infatti, avrà diritto a un termine di preavviso più lungo rispetto a un neoassunto.

Lettera

Il licenziamento non può essere intimato per via orale, ma deve essere obbligatoriamente scritto. Il datore di lavoro deve consegnare al dipendente una lettera indicante la data a partire da cui il dipendente è licenziato.

La lettera deve inoltre indicare, nella maniera più precisa possibile, i motivi che hanno costretto il datore di lavoro al licenziamento. Infine, occorre sottolineare che al dipendente saranno liquidate tutte le spettanze sino ad allora maturate (nello specifico l’ultimo stipendio e il TFR).

Impugnazione

Una volta ricevuta la lettera, se il dipendente ritiene ingiusto il licenziamento e la motivazione (oggettiva o soggettiva), può impugnarlo secondo i seguenti mezzi e termini:

  • Entro 60 giorni deve inviare al datore di lavoro una lettera A/R in cui contesta il licenziamento;
  • Entro 180 giorni, se non si arriva a un accordo con l’impresa, dovrà rivolgersi alla Cancelleria del Tribunale del Lavoro competente.

A questo punto verrà avviato un tentativo di conciliazione, che culminerà con un incontro con il datore di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro o di arbitrato. Se non si arriva a un accordo, il lavoratore potrà presentare ricorso presso Cancelleria entro 60 giorni dal verbale e avviare così una causa vera e propria.

Illegittimità

Se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, la tutela può essere il reintegro del posto di lavoro, oppure il pagamento di un’indennità risarcitoria. Il D.lgs.n. 23 del 4/03/2015, conosciuto come Job Act, ha differenziato la tutela a seconda che si tratti di giustificato motivo oggettivo/soggettivo e l’azienda abbia più o meno di 15 dipendenti.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Impresa con più di 15 dipendenti assunti prima del 7/03/2015: in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore ha diritto alla riassunzione o al pagamento di un’indennità (non superiore a 12 buste paga) alla quale si sommano i contributi INPS spettanti e gli interessi legali.

Impresa con più di 15 dipendenti assunti dopo il 7/03/2015: in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore non ha diritto alla riassunzione, ma solo a un’indennità pari a 2 stipendi per ogni anno di lavoro. L’indennità non deve essere inferiore a 4 stipendi e superiore a 24 stipendi.

Impresa con meno di 15 dipendenti assunti prima del 7/03/2015: in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore deve essere riassunto entro 3 giorni. Qualora non fosse possibile ha diritto a un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 stipendi e un massimo di 6 stipendi, in base alla anzianità di servizio e alla grandezza dell’azienda.

Impresa con meno di 15 dipendenti assunti dopo il 7/03/2015: in caso di licenziamento illegittimo, il dipendente non ha diritto alla riassunzione, ma solo al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 1 stipendio per ogni anno di servizio. L’indennità non può essere inferiore a 2 stipendio e superiore a 6.

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Impresa con meno di 15 dipendenti assunti prima del 7/03/2015: in caso di licenziamento illegittimo il dipendente deve essere reintegrato entro 3 giorni, oppure gli deve essere corrisposta un’indennità risarcitoria pari ad almeno 2,5 stipendi (fino ad un massimo di 6 stipendi).

Impresa con meno di 15 dipendenti assunti dopo il 7/03/2015: in caso di licenziamento illegittimo il dipendente non ha mai diritto al reintegro, ma solo a un’indennità risarcitoria pari ad almeno due stipendi e fino ad un massimo di sei.

Disoccupazione

Il dipendente licenziato per giustificato motivo (soggettivo o soggettivo) ha sempre diritto all’indennità di disoccupazione NASPI, qualora sussistano i requisiti contributivi minimi. La NASPI spetta, senza alcuna differenza, sia in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che soggettivo.