I tempi sono duri per tutti e la crisi è uno degli spettri più temuti per la maggior parte delle aziende italiane. Quando lo stato di insolvenza è così grave da non permettere la prosecuzione dell’attività infatti, interviene l’autorità amministrativa e avvia senza indugio la procedura di vendita e chiusura dell’impresa.

In questa guida sulla liquidazione coatta amministrativa ti spiego come funziona, analizzo alcuni casi particolari come le cooperative edilizie, il risarcimento danni delle assicurazione e le banche, ti indico come insinuarsi nello stato passivo, i compiti del liquidatore e il suo compenso. Infine, trovi il modello fac simile domanda ammissione al passivo e lo schema da seguire per redigere il bilancio finale di liquidazione.

Cos’é e come funziona

La liquidazione coatta amministrativa (LCA) fa parte delle cosiddette “procedure concorsuali” che, detto in parole più semplici, é una procedura che si attiva nel momento in cui un’azienda commette un’irregolarità o é in grave insolvenza.

Entrambe infatti, fallimento e liquidazione coatta, sono regolate dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/1942 e successive modifiche) ma, la principale differenza, é che la liquidazione coatta amministrativa é dedicata a specifiche imprese quali: banche, assicurazioni, cooperative con attività commerciale e Pubblica Amministrazione. Quindi possiamo dire che il fallimento é in generale per le imprese, mentre la liquidazione coatta é dedicata solo a specifici settori.

Insinuazione nel passivo

L’iter della liquidazione é simile a quello del fallimento: si passa da una prima fase di accertamento, allo stop o alla prosecuzione della gestione ordinaria, alla liquidazione di tutti i crediti e beni, al pagamento di dipendenti, fornitori e creditori, per finire alla divisione del denaro rimanente ai soci.

Durante questo iter, il liquidatore analizza la contabilità e da lì ricava tutti i creditori esistenti. Non c’è bisogno di una formale domanda da parte di ogni singolo creditore (art. 209 della Legge fallimentare; D. Lgs. n. 169/2007). Chiaramente, nulla vieta a un creditore di contattare il commissario per capire la propria situazione e formulargli domanda di inserimento nella lista. Richiesta che può essere respinta o accettata.

Dopo aver individuato i creditori, deposita l’elenco presso la cancelleria del Tribunale del luogo sede principale dell’impresa. Con il deposito presso la cancelleria, l’elenco diventa esecutivo, ufficiale. Le eventuali domande di ammissione successive al deposito in Tribunale, sono considerate tardive e si inseriscono nel passivo solo se il denaro liquidato non è ancora stato distribuito ai creditori già ufficiali.

Se quindi le somme sono già state pagate, i creditori in ritardo non possono intaccarle: possono inserirsi solo prima della distribuzione (III co. art. 212 L.F.). Alle domande di insinuazione tardiva si applicano gli artt. 98, 99, 101 e 103 della Legge Fallimentare.

Cooperativa edilizia

Se sei socio di una cooperativa di costruzioni (cooperativa edilizia) posta in liquidazione coatta amministrativa, sorge un importante problema: se hai dato l’anticipo e prenotato l’alloggio, ma non l’hai ancora acquistato, tale prenotazione non ti garantisce alcun diritto (art. 72 e 201 L.F.; sent. Cassazione 5346/1999; Cassazione n. 5113/2001; Cassazione n. 2749/2008).

Per la somma che hai dato in anticipo, non puoi chiedere l’ammissione al passivo e pretenderne la restituzione: non sei un creditore ma un socio e sei considerato tale, quindi il liquidatore provvede a pagare prima creditori, dipendenti e fornitori e, solo dopo se avanza denaro, procede a liquidare le rimanenze ai soci.

Attenzione

Puoi insinuarti nel passivo solo se hai già comprato la casa. Solo così diventi un creditore della cooperativa edilizia (non più solo socio). Ai sensi dell’art. 229 T.U. n. 1165/1938, la casa si considera comprata se hai stipulato il contratto di mutuo individuale. L’atto di prenotazione e di pagamento dell’anticipo non valgono come acquisto.

Suggerimento

Non è detto che tu perda i soldi che hai dato come anticipo. Il liquidatore infatti, ha il compito non solo di liquidare l’azienda, ma anche di compiere gli ultimi atti di gestione nel rispetto dei diritti di tutti, laddove possibile. Questo significa che, se lo ritiene opportuno e non lesivo dei diritti dei creditori, può decidere comunque di eseguire il tuo contratto di prenotazione e assegnarti l’immobile. In questo caso quindi, hai pagato l’anticipo e puoi anche finalizzare la compravendita: l’alloggio sarà tuo e non avrai perso il denaro dato come anticipo.

Banca

Come sancito dall’articolo 83, co. 3 del D.Lgs 385/93 (TUB – Testo Unico Bancario) non si può intraprendere alcuna azione contro una banca in liquidazione coatta amministrativa. Il liquidatore é la persona designata a gestire l’ultima parte della vita della banca e il suo compito é quello di individuare i creditori, per poterli soddisfare per quanto possibile.

Dopo averli individuati analizzando la contabilità della banca, il liquidatore pubblica il decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consultabile anche online. Se ritieni di vantare un credito, dal giorno della pubblicazione hai 60 giorni di tempo per contattare il liquidatore e chiedere di essere inserito come creditore (ex art. 86 TUB).

Procedura

L’iter è analogo a quello del fallimento e si svolge seguendo queste fasi:

1. Emissione provvedimento di liquidazione

L’autorità amministrativa apre il procedimento di LCA quando ravvisa:

  • Importanti e gravi irregolarità della gestione;
  • Gravi violazioni di leggi;
  • Non conformità della gestione rispetto all’interesse generale;
  • Grave stato di insolvenza.

L’autorità amministrativa, sempre nel provvedimento di liquidazione, procede alla nomina del:

  • Liquidatore; é la persona che curerà tutto il processo di liquidazione;
  • Comitato di sorveglianza; è l’organo che ha il compito di vigilare sulla procedura. E’ composto da 3 o 5 membri.

2. Redazione dell’elenco dei creditori

Il liquidatore prende possesso e consulta tutti i documenti e la contabilità dell’azienda per ricavare i nominativi di tutti i creditori. Se c’é qualche creditore che sospetta di non figurare in contabilità, può contattare il liquidatore e chiedere di essere ammesso all’insinuazione del passivo, chiaramente consegnando documenti e fatture atte dimostrare il credito vantato.

Il liquidatore, a partire dal provvedimento di liquidazione, ha tre mesi giorni per stilare la lista e depositarla presso la cancelleria del Tribunale ove ha la sede primaria l’azienda (art. 209 L.F.). Al momento del deposito, la lista diventa esecutiva. Le insinuazioni tardive e le rivendicazioni sono regolate dagli artt. 98-101 e 103 della Legge Fallimentare.

3. Liquidazione

Il liquidatore vende le attività aziendali, al fine di ricavare tutto il denaro possibile da distribuire ai creditori.

4. Ripartizione

Il liquidatore distribuisce il denaro ricavato ai creditori, seguendo l’ordine sancito nell’art. 111 L.F, quindi: vengono pagati prima i crediti vantati proprio in virtù della LCA o di disposizioni di leggi (cosiddetti crediti “prededucibili”), poi i crediti con prelazione sui beni venduti ed infine i creditori chirografari.

Insinuazione passivo e ammissione

Il liquidatore ricava i nomi di tutti i creditori consultando le scritture contabili dell’azienda. Ciò non toglie che, se sospetti di non essere presente in tali scritture puoi contattare il liquidatore e inviargli formale richiesta di ammissione al passivo. Devi inviare la richiesta tramite raccomandata A/R. Nella domanda devi precisare:

  • La somma pretesa;
  • Il motivo per cui la pretendi (lavoro subordinato, fornitura di prodotti…);
  • Tutti i documenti comprovanti.

Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD dell’istanza di ammissione.

Commissario liquidatore

Al liquidatore spettano i seguenti compiti (artt. 205-206-207 Legge Fallimentare):

  • Accede alla contabilità dell’azienda;
  • Stila l’elenco dei creditori;
  • Accoglie o rigetta le domande di ci intende insinuarsi nel passivo aziendale;
  • Si occupa di custodire i beni dell’azienda e di venderli;
  • Ogni sei mesi consegna all’autorità una relazione sull’attività svolta;
  • Vende i beni aziendali, rimborsa i creditori e ripartisce le rimanenze tra i soci.

Compenso

Il decreto n. 284 del 03/11/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce che il compenso del liquidatore sia composto da due parti:

  • Una parte dovuta per il procedimento di liquidazione;
  • Una parte dovuta per l’attività di gestione dell’azienda. Infatti, se l’autorità ritiene che l’azienda, prima di essere chiusa, debba continuare l’attività per un certo periodo, al liquidatore va pagata anche questo compito. La legge stabilisce un importo in percentuale dell’attivo realizzato dalla vendita dei beni aziendali, secondo questa tabella:
Calcolo compenso
Attivo realizzatoPercentuale
Fino a 51.000€12,71%
Da 51.000 a 258.000€8,47%
Da 258.000 a 1.549.000€4,23%
Da 1.549.000 a 5.165.000€0,84%
Superiori a 5.165.000€0,70%

Risarcimento danni assicurazione

Se rimani coinvolto in un incidente e la tua compagnia assicurativa é assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, la tua polizza è comunque valida fino alla scadenza, anche quando la compagnia fallisce. In questo arco di tempo infatti, sei coperto dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (il CONSAP).

Attenzione

Il CONSAP risarcisce solo entro i massimali di legge. Se quindi il massimale di Legge è, per esempio, di 500.000 euro, ma tu eri assicurato per 700.000 euro (con coperture aggiuntive), il CONSAP ti risarcisce solo fino a 500.000 euro, non di più.

Chiusura

La liquidazione coatta amministrativa si chiude con le seguenti fasi (art. 213 Legge Fallimentare):

  1. Presentazione del bilancio di liquidazione;
  2. Controllo del bilancio da parte del comitato di controllo e approvazione;
  3. Ripartizione dell’attivo tra i creditori. Chiaramente, se la procedura si chiude senza attivo, nulla può essere ripartito.

Non c’è quindi un formale decreto di chiusura della liquidazione.

Bilancio finale

Ai sensi dell’art. 205 della Legge Fallimentare, il liquidatore deve predisporre un bilancio ogni sei mesi e presentarlo all’organismo di controllo. Deve inoltre redigere, al termine del procedimento:

  • Bilancio finale di liquidazione;
  • Piano di riparto tra i creditori.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto uno schema che i liquidatori possono usare per il bilancio finale. Tale schema, si può usare anche per le rendicontazioni semestrali.

Scarica subito il modello fac simile editabile Excel del bilancio semestrale o di chiusura.