Anche la busta paga dei docenti, come per tutti i lavoratori, prevede il pagamento dei contributi INPS, atti a proteggere l’insegnante in caso di malattia. Grazie ai contributi versati, se sei malato e non puoi andare a lavoro, hai diritto comunque a ricevere la retribuzione.

In questa guida completa su come funziona la malattia docenti precari, ti spiego qual è la retribuzione prevista sia per i supplenti brevi, sia per i supplenti al 30 giugno (o al 31 agosto) o annuali, qual è il periodo di comporto previsto (ossia il periodo massimo di assenza entro cui non perdi il posto di lavoro), infine quali sono gli orari da rispettare per le visite fiscali.

Retribuzione

Anche i docenti precari, come quelli che hanno una cattedra, hanno diritto di assentarsi in caso di malattia. Ogni mese infatti, sulla tua busta paga, trovi anche una voce relativa ai contributi INPS. I contributi servono non solo per la pensione futura, ma anche per coprire eventi come la malattia, la maternità.

Per quanto riguarda la retribuzione che ti spetta durante la malattia, bisogna fare una differenza tra:

  • Supplenti al 30 giugno (o al 31 agosto), ossia supplenti con nomina annuale oppure fino al termine delle attività scolastiche;
  • Supplenti brevi, quindi per esempio supplenti per una settimana, per un mese, comunque NON fino al termine delle attività scolastiche.

Vediamo nello specifico quali sono le differenze, ai sensi dell’art. 19 del CCNL Comparto scuola.

Supplenti al 30 giugno o 31 agosto con nomina annuale

Se hai questo tipo di contratto, in caso di assenza, hai diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a sei mesi in un triennio scolastico (art. 19, co. 3 del CCNL Comparto scuola). Dunque, in tre anni, puoi assentarti per un periodo lungo fino a sei mesi, senza rischiare di perdere il posto di lavoro.

Nulla si dice in merito alla divisione di questi sei mesi. Puoi farne per esempio due il primo anno, zero il secondo anno e infine quattro il secondo anno. L’importante è non superare i sei mesi nel triennio.

Retribuzione assenza per malattia

Se sei un supplente annuale o comunque con contratto fino al termine delle attività, in caso di assenza per malattia hai diritto, per anno scolastico, a un mese retribuito al 100% e due mesi retribuiti al 50% (art. 19, co. 4 del CCNL Comparto scuola). Il calcolo quindi, per quanto riguarda la retribuzione, non è nel triennio ma per singolo anno.

Supponiamo infatti che quest’anno ti assenti per malattia per un mese. Hai diritto al 100% della retribuzione. L’anno prossimo ti assenti di nuovo per un mese: hai diritto sempre al 100% della retribuzione. Se l’anno successivo ti assenti di nuovo per un mese, hai sempre diritto al 100% della retribuzione.

Se ti assenti per due mesi, allora il primo mese hai il 100%, il secondo hai il 50% della retribuzione. I giorni di assenza possono anche essere non consecutivi, quindi per esempio in autunno ti assenti per quindici giorni, in inverno altri cinque, e così via.

Riduzione sui primi 10 giorni di assenza

Altra importante precisazione: per ogni singolo periodo di malattia, per i primi 10 giorni di assenza, la tua retribuzione comprende solo il trattamento economico fondamentale, quindi non hai diritto alla RPD (retribuzione professionale docenti, che è pari a circa 5 euro lorde) e altri emolumenti aggiuntivi.

Supplenti brevi

Se lavori come supplente con supplenza breve, hai diritto a 30 giorni di malattia per anno scolastico (art. 19, co. 10 del CCNL Comparto Scuola). La retribuzione, in questi 30 giorni, è pari al 50%.

Oltre il mese di assenza, non hai diritto ad alcuna retribuzione. Quindi se durante il tuo lavoro di supplente ti assenti in totale per un periodo di 40 giorni, hai diritto al 50% della retribuzione per i primi 30 giorni. Per i restanti giorni non percepisci alcunché.

Visite fiscali

In qualità di docente, se sei in malattia, devi rispettare i seguenti orari di reperibilità presso il tuo domicilio:

  • Dalle 9 alle 13;
  • Dalle 15 alle 18.

Tutti i giorni, anche sabato, domenica e festivi.

Durante questi orari infatti, puoi ricevere una visita fiscale, ossia una visita da parte di un medico INPS per accertare il tuo stato di salute. E’ molto importante farsi trovare a casa, per non incorrere in sanzioni.

Eccezione

Se hai una visita specialistica, se l’orario coincide con la fascia di reperibilità, puoi comunque assentarti da casa. In questo caso, ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 206/2017, non hai obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, in caso di:

  • Visite mediche;
  • Terapie;
  • Prestazioni specialistiche;
  • Esami diagnostici.

Per essere esonerato, hai però bisogno di dimostrare che eri a fare una visita specialistica. Dunque, quando ti rechi dal medico o presso la struttura, ricorda di chiedere in segreteria un certificato che attesti appunto la tua presenza in struttura durante quell’orario. In questo modo, se a casa tua è venuto il medico fiscale (e ti ha lasciato un avviso), potrai dimostrare che l’assenza era giustificata e non rischiare sanzioni di alcun tipo.