Emettere lo scontrino è obbligatorio: il commerciante che non lo fa commette un illecito ed è sottoposto a un verbale per il pagamento di sanzioni: si va da una sanzione amministrativa fino alla sospensione della licenza (sì, la chiusura dell’esercizio).
In questa guida conosceremo le sanzioni pecuniarie previste, chiariremo se viene applicata una multa anche per il cliente, come pagare la sanzione ridotta ed infine, come fare ricorso.
Contestazione immediata
La multa può essere disposta solo dagli agenti e solo se constatata da essi personalmente e immediatamente. Non é quindi legittima la multa disposta perchè la violazione è stata riferita da altri (per esempio su segnalazione) e la multa disposta in un tempo diverso dalla consumazione dell’illecito. La multa va fatta subito.
Se non concorrono entrambi questi elementi, la multa potrebbe essere annullata, come già successo in passato (CTP BARI N. 13/02/10).
Chiusura esercizio
Una volta arrivati gli agenti della Guardia di Finanza, il negoziante sorpreso sull’atto, viene multato. L’importo della multa comprende l’ammontare dell’imposta evasa calcolata sul valore del bene e non può essere minore di 516 euro (D.Lgs. n. 471 del 1997).
Il commerciante può persino incappare in una sospensione della licenza per un periodo di tempo che va da tre giorni a un mese. Quindi, oltre alla multa, si può incorrere nel vero e proprio obbligo di chiusura del negozio. La sospensione è prevista quando lo stesso commerciante è stato colto a non emettere lo scontrino per più di quattro volte in cinque anni. Se la mancata emissione dello scontrino riguarda un importo superiore a 50.000 euro, l’illecito assume maggiore gravità e diventa di natura penale, per cui è prevista anche la detenzione.
Sanzione ridotta
La sanzioni amministrativa, può essere diminuita a un quarto, se il commerciante paga entro due mesi dalla multa. Per esempio, se la multa è pari a 800 euro, se il commerciante paga entro 60 giorni, la multa è ridotta a 200 euro.
Attenzione: ora i commercianti sono obbligati ad avere il POS. Non è più possibile rimandare all’installazione del POS: gli esercenti sono obbligati ad accettare i pagamenti tramite POS per cifre sopra i 30 euro (art. 15 comma 4, del D. L. 179/2012). In caso di violazione, il commerciante dovrà installare il POS entro 30 giorni dal verbale.
Multa al cliente
Il cliente non viene più multato. Anni fa invece, non solo veniva multato il commerciante, ma anche il cittadino, reo di non aver chiesto lo scontrino mancante. Vi era quindi una concausa all’illecito e, in quanto tale, venivano multate ambo le parti.
Il D.L. 69 del 2003 ha abrogato questa normativa: ai clienti non può quindi più essere disposta alcuna sanzione se non hanno lo scontrino. La colpa viene attribuita unicamente all’esercente e a costui vengono irrogate le relative sanzioni, escludendo il cliente.
Ricorso alla Commissione Tributaria
Il commerciante, se ritiene che il verbale è ingiusto o non vi erano le condizioni (per esempio la violazione non è stata contestata immediatamente), può fare ricorso presso la Commissione Tributaria provinciale. I termini del ricorso sono scritti sul verbale emesso dagli agenti.
La commissione, esaminati gli atti in causa, deciderà se rigettare il ricorso (e quindi il commerciante deve pagare la sanzione del verbale e le eventuali spese legali) o se accettarlo. Se accetta il ricorso, la multa viene cancellata.
Scontrino buttato via
Cosa succede se il cliente dichiara di aver ricevuto lo scontrino, ma di averlo gettato? Non possono essere disposte multe se lo scontrino è stato emesso: il registratore di cassa infatti, salva tutte le operazioni effettuate, per cui non è difficile sapere se lo scontrino è stato realmente emesso o no.
Inoltre, occorre specificare che il commerciante è sì obbligato a rilasciare lo scontrino al cliente, ma non è più sanzionabile l’omessa consegna al cliente (art. 33, comma 10 del DL 269/2003), sempre per lo stesso motivo: il registratore di cassa salva tutti i dati, per cui è possibile verificare se lo scontrino è stato emesso.