Hai aperto una nuova attività e qualcuno ti ha detto che devi mettere la marca da bollo su tutte le fatture che emetti? Non preoccuparti perché non è vero. Esistono infatti delle situazioni in cui la marca da bollo non deve essere applicata sulla fattura e altre in cui è obbligatoria per legge.

In questa guida ti spiego come funziona la marca da bollo su fatture, quando sei esente dall’applicarla, quando invece sei obbligato a metterla, qual è lo spazio apposito in cui devi incollarla, cosa fare nel caso in cui tu abbia perso una vecchia fattura e come fare il ravvedimento operoso se ti sei dimenticato di metterla entro i termini stabili.

Cos’è

La marca da bollo é un piccolo “francobollo” che puoi comprare in tutte le tabaccherie, disponibile in vari importi a seconda del documento su cui deve essere apposta.

Sulle fatture cartacee non va più applicata la marca da bollo, ma il “contrassegno telematico” (che si compra sempre dal tabaccaio) ma che comunque per semplicità viene ancora chiamato “marca da bollo”. Per le fatture elettroniche l’imposta va liquidata online tramite pagamento con modello F24.

Quando emetti una fattura (o ricevuta fiscale) di importo superiore a 77,47 euro, devi obbligatoriamente apporre su di essa un contrassegno di 2 euro (il costo di questa marca da bollo é pari esattamente al suo valore: 2 euro). Se quindi la fattura non supera il limite di 77,47 euro, la marca da bollo non va apposta.

Quando esente

Non tutte le fatture devono essere accompagnate da marca da bollo. Se sussistono determinate condizioni è infatti prevista l’esenzione e nello specifico quando:

  • L’ammontare della fattura é minore di 77,47 euro.
  • La fattura è soggetta ad IVA. Qualunque sia la cifra, se si tratta di un’operazione assoggettata ad IVA non é obbligatorio apporre la marca da bollo (principio di alternatività).

Inoltre sono esenti dalla marca da bollo le fatture riguardanti:

  • Esportazioni di merci (o cessioni intracomunitarie) non imponibili IVA (articolo 15 dell’allegato B del decreto del P. della Rep. 642 del 1972).
  • Prodotti con Iva pagata all’origine.
  • Operazioni in regime di reverse charge (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.37/E/06).

Quando obbligatoria

La marca da bollo va applicata sulle fatture (cartacee ed elettroniche) di ammontare maggiore di 77,47 euro e che sono esenti dall’IVA. Vige infatti il cosiddetto principio di alternatività: se a una fattura si applica l’IVA non si applica la marca da bollo. La marca é quindi obbligatoria sulle:

  • Fatture mediche;
  • Fatture dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario;
  • Fatture dei contribuenti minimi;
  • Fatture con dichiarazione d’intento per esportazioni;
  • Fatture con ritenuta d’acconto (che più precisamente si chiamano “ricevute con ritenuta d’acconto”).

Quale data mettere

Quando ti rechi in tabaccheria per comprare una marca da bollo, essa riporta già la data odierna. La marca da bollo va infatti apposta sulla fattura cartacea lo stesso giorno in cui è stata emessa quest’ultima. Per quanto riguarda le fatture elettroniche, la marca da bollo deve essere onorata virtualmente tramite il pagamento con modello F24.

L’imposta andrà poi pagata entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, quindi entro il 30 aprile di dell’anno seguente.

Dove va messa

L’imposta di bollo va apposta sulla fattura stessa. Sulle fatture prestampate comprate in tabaccheria (tipo le ricevute per prestazioni sanitarie e mediche), c’è già un apposito spazio dedicato all’imposta da bollo. Se l’imposta viene ottemperata virtualmente, sulla fattura occorre indicare la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.

Il contrassegno va apposto sulla fattura originale, ossia quella rilasciata al cliente. Sulle copie, sui duplicati che conservi anche tu, devi invece indicare le seguenti espressioni: “copia per uso interno fiscale” e “imposta di bollo assolta sull’originale ID…….” indicando quindi il codice identificativo del contrassegno applicato sulla fattura originale (ogni marca da bollo é infatti distinta da un codice univoco).

Se devi rilasciare delle copie conformi (per esempio al cliente che ha perso la fattura originale) devi seguire le medesime regole prescritte per le fatture: devi quindi apporre una nuova marca da bollo per ogni copia conforme se la cifra supera i 77,47 euro, se la fattura é esente da IVA e negli altri casi previsti.

Fattura persa

Se il tuo cliente perde la fattura originale e ti chiede una copia conforme da inserire nella sua contabilità, devi applicare le stesse regole prescritte per le fatture originali. Quindi se su quella originale era applicata l’imposta di bollo, bisognare ripagare e applicare nuovamente il contrassegno di bollo (C.M. n.415755 del 01/08/1973).

Le fatture “conformi” devono essere identiche a quelle andate perse. Puoi quindi fare, per esempio una stampa dell’esemplare che possiedi sul pc, devi apporre il nuovo contrassegno di bollo e inserire anche la seguente dicitura “copia conforme all’originale richiesta dal cliente che ha smarrito l’originale” (Corte di cassazione n.13605/2003).

Ravvedimento operoso

In caso di omissione del pagamento dell’imposta di bollo o applicazione del contrassegno in data successiva a quella dell’emissione della fattura, é responsabile non solo chi ha emesso la fattura ma anche il soggetto che la riceve. Entrambi sono responsabili in solido dell’assolvimento dell’imposta (art. 22 D.p.R. n. 642/1972).

Sanzioni

In caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo, si può regolarizzare la fattura avvalendosi del ravvedimento operoso, quindi pagando una sanzione amministrativa + gli interessi di mora all’Agenzia delle Entrate. La sanzione dipende dal tempo passato dall’emissione della fattura e anche gli interessi vanno calcolati per giorno di ritardo.

La sanzione va pagata con modello F23 indicando il codice tributo 675T. Gli interessi sempre con modello F23 indicando il codice tributo 731T ed infine l’imposta va assolta apponendo il contrassegno omesso.