La legge di stabilità, allo scopo di recepire la direttiva 2010/18/ Ue, ha fatto un “restyling” all’articolo 32 del Dlgs 151/2001 in materia di congedo parentale: dal 1° gennaio 2013 é possibile usufruire del congedo parentale (la classica maternità facoltativa di massimo 6 mesi) anche a ore ed entro gli 8 anni del bimbo.

Questo significa che la mamma (o il papà) che ne fa richiesta, potrà anche decidere di “spalmare” i sei mesi in 8 anni e potrà, per esempio, decidere di lavorare alcuni giorni della settimana e altri no, usufruendo del congedo parentale appunto. Vediamo meglio come funziona.

mamma lavoratrice

Maternità facoltativa frazionata a ore

Per i sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro (che possono arrivare a massimo 10 mesi per entrambi i genitori), si può ora usufruire degli stessi su base oraria. Il genitore può quindi chiedere di lavorare per esempio un giorno tre ore, un giorno 4, un giorno non lavorare, fino a scontare tutti i sei mesi di congedo parentale, ovviamente entro gli 8 anni del bimbo.

Questa possibilità presenta un duplice vantaggio: permette di redistribuire meglio il reddito, evitando di prendere il 30% classico che si ha durante l’astensione facoltativa continuata; permette di distribuire il periodo parentale secondo le proprie reali necessità e del bambino, per esempio decidendo di riprendere a lavorare gradualmente, solo alcuni giorni a settimana.

E’ necessario comunicare al datore di lavoro il periodo di periodo di congedo parentale almeno 15 giorni prima dell’inizio dello stesso. La cosa migliore da fare é preparare un prospetto indicante almeno uno o due mesi, in modo da far sapere al datore di lavoro le presenze e le assenze e permettergli di organizzarsi al meglio.

Attenzione: se decidi di usufruire della frazionabilità del congedo parentale, l’INPS sottolinea che tra un periodo (anche di un solo giorno) e l’altro di astensione al lavoro deve esserci almeno una ripresa effettiva del lavoro. Se tra il periodo di astensione (anche di un giorno) e il ritorno al lavoro cadono ferie, malattie, sabati, domeniche o festività, non vengono computate in conto congedo parentale (msg n. 28379 del 25.10.2006). Cosa significa? Significa che se scegli la facoltativa lunedì e venerdì ti vengono scalati anche il sabato e la domenica, per cui è bene sempre inserire qualche ora lavorativa il lunedi e il venerdi.

Maternità facoltativa frazionata e allattamento

Se una mamma decide di optare per l’astensione facoltativa frazionata (supponiamo per esempio di 3 giorni alla settimana invece che di cinque; oppure di astenersi al lavoro solo un giorno alla settimana, etc.), si ha diritto comunque all’allattamento? Certo, le ore di allattamento spettano nei giorni di lavoro effettivo, per cui ne hai comunque diritto se non sei in ferie o in malattia.