Ci sono molte scelte che le coppie devono fare per pianificare il loro grande giorno: menu a base di carne o pesce, allestimento floreale di rose o ortensie, contratto prematrimoniale sì o no. Alcuni sono anche alle prese con la scelta tra unione civile e matrimonio.

Entrambi gli status si possono celebrare con un’allegra festa e fantasiosi abiti, ma ci sono alcune distinzioni fondamentali da comprendere. In questa guida completa ti spiego le differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto, le analogie, i diritti e i doveri che ne derivano, infine cosa si intende per vincoli di parentela e affinità.

Differenze

Unione civile e matrimonio non sono la stessa cosa, ci sono delle differenze:

  1. Differenze terminologiche. Il matrimonio è un ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la legge ne impone i limiti in modo da garantire l’unione familiare (art. 29 della Costituzione. L’unione civile invece non è un matrimonio, ma una formazione sociale.
  2. Differenze ante cerimonia (pubblicazioni). Il matrimonio prevede le pubblicazioni, l’unione civile no. Le pubblicazioni hanno lo scopo di permettere le opposizioni. Di conseguenza, significa che per il matrimonio possono esserci opposizioni, per le unioni civili no.
  3. Differenze di rito. Durante il matrimonio, gli sposi fanno una dichiarazione dinanzi all’incaricato, i testimoni e recitano precise frasi. Nell’unione civile non occorre rispettare frasi specifiche.
  4. Differenze soggettive. Solo le persone di sesso differente possono contrarre matrimonio. Invece, possono unirsi civilmente sia persone di sesso differente che di egual sesso.
  5. Differenze sull’adozione del cognome. Nel matrimonio la moglie continua ad avere il suo cognome, ma se vuole può inserire “coniugata con” quando per esempio effettua atti legali o compila documenti. Nelle unioni civili invece, se uno dei partner vuole usare anche il cognome dell’altro, devono presentare una dichiarazione in cui comunicano la volontà di usare un cognome comune.
  6. Differenze su figli e adozione. I coniugi sposati possono adottare figli o ricorrere a tecniche di procreazione assistita. Possibilità non concesse a chi è unito civilmente. Se i partner uniti civilmente si affidano alla procreazione assistita (per esempio all’estero), il figlio è solo del genitore biologico e l’altro non può adottarlo.
  7. Differenze sull’obbligo di fedeltà. Nel matrimonio i coniugi hanno obbligo di fedeltà; gli uniti civilmente no.
  8. Differenza sul regime di separazione e divorzio. Le coppie sposate in matrimonio che intendono divorziare, devono rispettare il periodo di separazione e solo dopo possono chiedere il divorzio. Le persone unite civilmente invece, possono accedere subito al divorzio, purché lo vogliano entrambe le parti. Se solo una lo vuole e l’altra no, allora deve rivolgersi al comune e non al Giudice e consegnare una comunicazione scritta in cui dichiara la volontà di sciogliere l’unione. Dopo tre mesi potrà intraprendere l’iter di divorzio. La parte più debole economicamente avrà diritto ad alimenti e assegnazione della casa.
  9. Differenze per il limite di età. Anche i minorenni possono sposarsi (solo in casi particolari e in seguito ad autorizzazione del tribunale). Questa possibilità non è prevista per le unioni civili: è possibile unirsi civilmente solo raggiunta la maggiore età.

Analogie

Matrimonio e unione civile non solo hanno delle differenze, ma anche delle analogie, ossia degli aspetti comuni:

  1. Sotto il profilo patrimoniale non ci sono differenze. Le coppie unite civilmente possono optare per la comunione o la separazione dei beni.
  2. Sotto il profilo fiscale e previdenziale, non ci sono differente tra coppie unite civilmente o in matrimonio. Per esempio sono uguali le detrazioni per familiari a carico, le agevolazioni prima casa, la reversibilità in caso di decesso.

Convivenza di fatto

I conviventi di fatto sono due soggetti che non hanno alcun vincolo di matrimonio, unione civile o adozione, ciò nonostante sono uniti da un rapporto di coppia stabile. La convivenza di fatto quindi, non è attestata da alcun documento: non c’è alcun “contratto” tra le parti, le quali comunque si impegnano nella reciproca assistenza materiale e morale.

Qualora necessario, la coppia può attestare la convivenza di fatto con un’autocertificazione in cui i conviventi dichiarano di convivere nello stesso luogo. Questa autocertificazione, consegnata al Comune, serve a inserire i conviventi nello stesso stato di famiglia.

Il Comune quindi, ricevuta l’autocertificazione, esegue gli accertamenti del caso e rilascia alla coppia il certificato di residenza e stato di famiglia, per gli usi consentiti dalla legge.

Lo status di convivente non è esente da obblighi né da diritti. I conviventi infatti devono rispondere a specifici doveri e gli vengono riconosciuti altrettanti diritti:

  1. Stessi diritti previsti dal matrimonio nei casi relativi all’ordinamento penitenziario;
  2. In caso di malattia grave che compromette le capacità mentali, il convivente può delegare l’altro a prendere decisioni in merito alla sua salute;
  3. Diritto di visita e di assistenza;
  4. Diritto di succedere nel contratto di locazione qualora il titolare decede.

Parentela e affinità

Parentela e affinità sono due concetti precisi che spesso intervengono quando si parla di matrimonio, unione civile, convivenza di fatto:

  1. L’affinità non è altro che il legame che c’è tra una persone e i parenti del suo coniuge. Quindi un affine è per esempio il cognato (fratello del marito), la cognata (moglie del fratello del marito); il cugino del marito, ecc.;
  2. La parentela invece, può essere per linea retta o per linea collaterale.

Parentela per linea retta: sono i nonni, figli, genitori, bisnonni, trisnonni, nipoti e pronipoti (figli dei figli dei figli);

Parentela per linea collaterale: sono invece i fratelli, i cugini, gli zii.