Sei in missione all’estero ed è da tanto che vorresti sposarti ma il continuo servizio militare non te lo consente? Vuoi sposare una persona residente all’estero ma le pratiche burocratiche e i rapporti diplomatici non sono dei migliori? In tutti questi e altri casi, quello che puoi fare è richiedere il matrimonio per procura.

In questa guida completa sul matrimonio per procura ti spiego come funziona, come fare le pubblicazioni, quali sono i documenti necessari, come sposare una persona all’estero a distanza, come richiedere la trascrizione del matrimonio all’ambasciata, dunque come richiedere il matrimonio per procura religioso.

Cos’è e come funziona

Il matrimonio è un atto intimo e personale, che in Italia non può essere demandato a qualcun altro. Gli sposi devono essere entrambi personalmente presenti durante la funzione (civile, religiosa o concordataria) e non è ammesso attribuire tale potere a qualcun altro per delega. È il principio generale, ma anche in questo caso c’è l’eccezione che conferma la regola.

La legge infatti consente il matrimonio per procura, ossia tramite una terza persona, solo in precisissimi casi previsti dal diritto privato:

  • Ai militari e alle persone chiamate alle armi in caso di guerra (art. 111 codice civile);
  • Quando uno degli sposi è residente all’estero e per importanti motivi, né l’uno può recarsi all’estero né tantomeno l’altro può venire in Italia (art. 144 codice civile).

Attenzione

Il codice civile non specifica chiaramente quali sono i gravi e importanti motivi, per cui la decisione è demandata alla valutazione del giudice, caso per caso.

Esempio

Sei chiamato alle armi in una guerra. Decidi di sposarti. Puoi delegare una persona affinché partecipi, al posto tuo, alla celebrazione del matrimonio con la tua compagna. Sicuramente non è molto romantico, ma è la soluzione che si adotta in casi particolari ed estremi. Il giorno del matrimonio quindi, ci sarà il tuo futuro coniuge e la persona da te scelta, che ti rappresenterà.

Esempio

Sei uno straniero residente in Italia come rifugiato politico e quindi non puoi recarti al tuo Paese. Lì però risiede ancora la tua fidanzata e non riesce a venire in Italia perché non ottiene il visto o per altri gravi motivi. In questo caso il Tribunale, valutato il caso, può concedere l’autorizzazione al matrimonio in Italia per procura, dopo aver sentito il Pubblico Ministero. I fidanzati quindi si sposano in Italia, lo sposo sarà presente personalmente, mentre la sposa lo sarà per procura, tramite una terza persona. Successivamente la sposa, con il matrimonio, ottiene il permesso di soggiorno e può venire in Italia.

Attenzione

Una volta rilasciata la procura alla terza persona, il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi.

Pubblicazioni

Prima del matrimonio è necessario fare le pubblicazioni, non è possibile sposarsi senza. Le pubblicazioni sono l’esposizione in Comune (e in chiesa, se le nozze sono concordatarie) dell’annuncio che, alla tale data, avverrà il matrimonio. In questo modo, chiunque ne abbia interesse, può opporsi al matrimonio. Se entro alcuni giorni nessuno si oppone, il Comune rilascia il nulla osta affinché avvengano le nozze.

I futuri coniugi devono fare richiesta di pubblicazioni al Comune. Se però uno o entrambi sono impossibilitati a recarsi in Comune, è possibile delegare a una terza persona il compito di fare richiesta, per nome e conto del coniuge. La procura deve essere compilata e firmata e occorre allegare la copia del proprio documento di identità.

Scarica subito il modello compilabile WORD della procura speciale.

Documenti

Per sposarsi per procura (ossia conferendo la propria rappresentanza a una terza persona) è necessario:

  • Consegnare al Comune tutti i documenti previsti per il matrimonio classico (quindi documenti di identità, estratto di nascita degli sposi, stato civile);
  • Consegnare il nulla osta al matrimonio rilasciato dal consolato della persona che si trova all’estero);
  • Aver fatto le pubblicazioni (anche quelle per procura).

Il matrimonio per procura è un’eccezione alla regola. La richiesta va fatta in Tribunale. Il giudice, ascoltato il caso e verificata la situazione di particolare gravità, autorizza o meno la procura.

All’estero

Se uno dei futuri coniugi è straniero extracomunitario, soprattutto senza visto o permesso di soggiorno, sorgono dei problemi di non poco conto. Con il matrimonio, lo straniero otterrebbe il permesso di soggiorno, ma per sposarsi occorre il permesso di soggiorno (legge n. 94 del 15 luglio 2009). Un problema che quindi sembra di difficile soluzione. Eppure l’alternativa c’è.

Al posto di ricorrere al matrimonio per procura, se uno risiede in Italia e l’altro all’estero e/o non ha il permesso di soggiorno, è possibile sposarsi comunque, nello stesso luogo e senza alcuna procura. L’italiano deve andare nel Paese del fidanzato/a straniero e lì sposarsi.

Quindi un classico matrimonio, senza alcuna procura. Per velocizzare la procedura, la soluzione è sposarsi presso l’ambasciata italiana all’estero, in modo da ottenere per il neo-coniuge il visto di ingresso per entrare in Italia.

Attenzione

Ricorda di portare con te tutti i tuoi documenti, l’estratto di nascita (non quello classico, ma quello multilingue), lo stato civile e il passaporto. Alcuni stati richiedono anche il certificato di capacità matrimoniale. Contatta l’ambasciata italiana presso cui sposarvi e chiedi con precisione quali documenti dovete presentare.

Trascrizione

All’ambasciata italiana nel paese straniero in cui avviene il matrimonio, è necessario chiedere la traduzione e la trascrizione dell’atto di matrimonio nel Comune italiano. A tutto questo provvede l’ambasciata italiana del Paese straniero.

Attenzione

Ve dopo il matrimonio volete rientrare subito in Italia, l’ambasciata potrebbe non concedere subito il visto di ingresso al coniuge straniero, poiché decidono di rilasciarlo solo quando il matrimonio è trascritto anche in Italia (ossia entro 90 giorni dalle nozze). Di fatto quindi ,impedendo l’accesso in Italia al coniuge straniero. Non è una scelta dell’ambasciata: è l’articolo 130 del codice civile a stabilire che il matrimonio ha effetti solo dopo la trascrizione in Italia.

La Cassazione però, con varie sentenze (l’ultima è la n. 10351/1998), ha decretato l’esatto contrario, ossia che il matrimonio produce effetti subito e non occorre attendere la trascrizione. Così, alcune ambasciate rilasciano subito il visto di ingresso, altre no, subordinandolo all’avvenuta trascrizione in Italia.

È necessario quindi essere consapevoli che è possibile ricevere un rifiuto al momento della richiesta del visto.

Diritto canonico

Anche il codice di diritto canonico sottolinea che il consenso degli interessati è elemento essenziale del matrimonio, tuttavia riconosce anch’esso le nozze procura (can. 1105 c.j.c.), quando:

  • C’è apposita procura scritta e il procuratore è scelto dal soggetto che intende farsi rappresentare;
  • La procura è sottoscritta anche dal Parroco o dal Vescovo o prete da essi delegato o da almeno due testimoni. In mancanza di una di tali firme, la procura è valida solo se autenticata dal notaio (procura notarile).