L’indennità di disoccupazione mini ASpI é una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti con requisiti ridotti che perdono il lavoro. Spetta anche agli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperative con contratto da dipendente, ai dipendenti a tempo determinato della Pubblica amministrazione (anche ai docenti della scuola) e ai dipendenti con mansioni artistiche.
E’ necessario che la perdita del lavoro sia “involontaria”: non spetta quindi in caso di dimissioni per motivi diversi dalla giusta causa. Di seguito vediamo come fare la domanda, la durata e l’importo dell’assegno e le modalità di accredito.
Mini ASpI e importo: quanto spetta?
Al disoccupato spetta un’indennità mensile pari al 75% della retribuzione lorda negli ultimi 24 mesi se la retribuzione lorda non supera € 1.192,98. Se la retribuzione media mensile supera questo importo, allora si ha diritto al 75% di € 1.192,98 + il 25% della differenza tra stipendio medio ed € 1.192,98.
Esempi pratici.
1. Un disoccupato, nei due anni precedenti aveva uno stipendio medio mensile di 1.100 euro. Avrà quindi diritto a al 75% di 1.100, ossia 825 euro al mese.
1. Un disoccupato, nei due anni precedenti aveva uno stipendio medio mensile di 2.000 euro. Avrà quindi diritto a 894,735 euro (ossia il 75% di 1.192,98) + 201,755 (il 25% di 2.000 – 1.192,98) = 1.096,49 euro.
Gli importi comprendono gli ANF (assegni al nucleo familiare) se spettanti. Il pagamento avviene ogni mese tramite accredito su conto corrente.
Durata
La mini ASpI spetta per un numero di settimane pari al 50% delle settimane di contributi vantati nell’anno precedente il licenziamento. Se per esempio nell’anno precedente il disoccupato ha lavorato 12 mesi, la mini AspI durerà 6 mesi. Se ha lavorato per 6 mesi, la mini ASpI durerà 3 mesi.