Finalmente hai avuto il contratto a tempo indeterminato che aspettavi e il periodo dell’attesa è terminato: una volta entrato in ruolo puoi chiedere il trasferimento, per ricongiungerti al coniuge, ai figli, oppure un cambio di ruolo.
In questa guida completa sulla mobilità ATA ti spiego cos’è e come funziona, i requisiti necessari, in cosa consiste il vincolo triennale da rispettare, come compilare la domanda e a chi inviarla, le motivazioni per cui puoi chiedere la mobilità, come si calcola il punteggio, le precedenze, il punteggio attribuito al servizio militare,
Indice
Cos’è
Per mobilità ATA si intende il trasferimento di:
- Sede, quando per esempio si chiede il trasferimento da Milano a Roma, da Brescia a Pavia; ma anche tra scuole che si trovano nella stessa città. In questo caso si parla di mobilità territoriale.
- Ruolo, quando per esempio si chiede di passare da tecnico ad amministrativo, da lavorare in laboratorio a lavorare in segreteria ecc.. In questo caso si parla di mobilità professionale.
Come funziona
Per personale ATA si intende il personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo che lavora nelle scuole. Se sei un ATA, puoi chiedere il trasferimento solo se sei di ruolo, ossia assunto a tempo indeterminato.
Ogni anno, MIUR e sindacati del settore scuola si riuniscono per sottoscrivere il CCNI – Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e quello sulla Mobilità, che affronta appunto l’argomento trasferimento di ruolo e/o sede.
Se quindi stai pensando di chiedere un trasferimento, il MIUR offre questa possibilità ogni anno, su tua espressa domanda (nei prossimi paragrafi vedremo come si compila la domanda).
Trasferimenti
I trasferimenti del personale ATA riguardano:
- La mobilità territoriale, ossia lo spostamento della sede dell’ATA, tra regioni, tra città diverse, ma anche tra scuole diverse all’interno della stessa città;
- L’assegnazione provvisoria, ossia lo spostamento solo temporaneo dell’ATA, per ricongiungimento familiare o gravi motivi di salute;
- Le utilizzazioni, ossia lo spostamento dell’ATA che in una sede era in sovrannumero. In tal caso non si tratta di mobilità volontaria, ma richiesta dall’ente, proprio per evitare di avere personale in sovrannumero in una sede e in carenza in un’altra. Dunque il trasferimento serve per distribuire meglio il personale.
Mobilità volontaria
Dunque le prime due mobilità sei tu ATA a richiederle, su domanda da inviare al MIUR, infatti si chiama mobilità volontaria. L’ultima invece la propone l’ente, nei casi necessari.
Vincolo triennale
Come scritto nei paragrafi precedenti, il MIUR offre la possibilità di trasferimento ogni anno. Spieghiamo meglio questo concetto. Ogni anno ha la possibilità di chiedere un trasferimento, dunque la possibilità è annuale.
Nel momento in cui la scuola soddisfa la tua richiesta di mobilità volontaria però, ossia ottieni il trasferimento (che sia di ruolo o di sede), per i successivi tre anni non puoi chiedere la mobilità.
Blocco triennale
Occorre inoltre fare una precisazione: se hai ottenuto la mobilità di sede, non puoi comunque chiedere la mobilità professionale per tre anni. E viceversa. Dunque, nel momento in cui ottieni il trasferimento, per tre anni sei come “bloccato”, ossia non puoi chiedere nessuno dei movimenti, sia territoriali che professionali.
Per i successivi tre anni, non puoi chiedere:
- Trasferimento di sede;
- Trasferimento di ruolo.
Chiaramente questo riguarda solo la mobilità volontaria, ossia quella chiesta da te. Se invece ti trasferiscono perché per esempio nella tua attuale sede sei in sovrannumero, allora il trasferimento non è avvenuto per tua volontà, dunque non sussiste vincolo triennale a tuo carico.
Come compilare domanda
Prima di ogni cosa, ti consiglio di controllare periodicamente il sito del MIUR a questo indirizzo, per verificare quando pubblicano il bando per chiedere la mobilità. A tale pagina trovi:
- I termini per la presentazione della domanda;
- La data di pubblicazione degli esiti;
- Le modalità di presentazione della richiesta.
A chi inviare domanda
Solitamente, la domanda va presentata attraverso il portale Istanze online, a cui devi essere registrato (puoi accedere anche con SPID, se lo possiedi).
Attenzione
In alcuni casi il MIUR potrebbe consentire la presentazione cartacea. Trovi tutte le eventuali indicazioni sempre al link di cui sopra.
Guida alla compilazione
Compilare la domanda è molto semplice, la procedura è guidata e inoltre sono presenti delle guide redatte proprio dal MIUR, che possono aiutarti nella compilazione.
Ricorda di compilare con attenzione ogni sezione del modulo, di allegare tutti i documenti richiesi e inviare la domanda entro i termini utili. Altrimenti la tua domanda potrebbe non essere accettata.Motivazioni
Se stai chiedendo un trasferimento, nella domanda devi indicare anche il motivo per cui lo chiedi:
- Ricongiungimento familiare;
- Gravi e comprovati motivi di salute.
In base alla motivazione, il MIUR assegna un punteggio.
Come si calcola punteggio
Le domande di trasferimento che arrivano al MIUR sono tante e non sempre è possibile accettarle tutte. Dunque il MIUR ha deciso di attuare una politica dei punteggi, grazie a quali si stila una sorta di “graduatoria”. Maggiore è il tuo punteggio, maggiori sono le possibilità di ottenere il trasferimento.
Quando compili la domanda sul portale Istanze online, puoi già sapere con che punteggio partecipa la tua domanda. Dopo aver compilato tutto, non devi far altro che cliccare sul pulsante Calcolo punteggio e il gioco è fatto:
- Punteggio base: è il punteggio che ti spetta in funzione dei titoli che possiedi e degli anni di lavoro maturati presso l’ente. Come è facile immaginare, più titoli hai e maggiore è il punteggio che il sistema ti assegna. Così come conta anche l’esperienza: maggiori anni di servizio hai maturato, maggiore è il punteggio che ti spetta, rispetto a chi invece è un neoassunto per esempio;
- Punteggio figli: è il punteggio che ti spetta in funzione di numero ed età di figli;
- Punteggio aggiuntivo per la città di ricongiungimento: ti spetta solo se hai compilato il punto 10;
- Punteggio aggiuntivo per la città di assistenza figli: ti spetta solo se hai compilato il punto 11.
Motivazioni
Puoi chiedere il trasferimento per gravi motivi di salute, per ricongiungerti al coniuge, ai figli, ai genitori. Questi ultimi però (genitori), solo se non sei sposato oppure sei separato con sentenza omologata dal giudice.
In base alla motivazione, il MIUR ti assegna un punteggio variabile. Per esempio, assegna punteggio più alto se chiedi il ricongiungimento al coniuge oppure a un figlio disabile; mentre ne assegna uno più basso in caso di figlio minorenne ma comunque di età superiore a sei anni.
Suggerimento
Trovi i punteggi che il MIUR assegna in ogni singolo caso, nel CCNI mobilità, precisamente nella Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi allegata (di solito Allegato E).
Precedenze
Può succedere che tu e un’altra persona (o anche più persone) abbiate lo stesso punteggio nella graduatoria per la mobilità. In tal caso, hai la precedenza se per esempio:
- Hai gravi disabilità, nello specifico sei non vedente oppure emodializzato;
- Chiedi il rientro nella scuola da cui eri stato allontanato per sovrannumero e tale posto si rende nuovamente libero;
- Sei disabile con invalidità oltre i 2/3;
- Devi seguire particolari cure, pur non essendo disabile (per esempio chemioterapia);
- Chiedi di prestare assistenza al coniuge o al figlio disabile;
- Chiedi il ricongiungimento al coniuge militare;
- Ricopri cariche pubbliche.
Maggiori dettagli li trovi nel CCNI, che chiarisce specificatamente le precedenze. Sul sito del MIUR trovi il CCNI aggiornato.
Requisiti
Puoi chiedere la mobilità solo se sei di ruolo, ossia hai un contratto a tempo indeterminato. Se quindi hai un contratto precario, a tempo determinato, non puoi chiedere la mobilità. Dopodiché, i requisiti cambiamo a seconda che tu richieda la mobilità territoriale (ossia trasferimento di sede) oppure la mobilità professionale (cambiamento di ruolo):
- Mobilità professionale. Puoi ottenere la mobilità professionale se possiedi i titoli di accesso al ruolo desiderato. Se non lo possiedi, valgono come titoli frequenza e attestati a corsi di riconversione professionale seguiti nell’ambito dei contratti sulla mobilità.
- Mobilità territoriale. Non sono richiesti requisiti specifici, se non appunto quello generale della titolarità di contratto a tempo indeterminato.
Servizio militare
Nel punteggio per la mobilità, il MIUR calcola anche il servizio militare e il servizio civile sostitutivo: sono obblighi che hai prestato a favore dello stato.
Quando compili la tua domanda quindi, devi inserire il periodo che hai passato al militare e, al termine della procedura, tale periodo aumenterà il tuo punteggio (nei passi precedenti ti ho spiegato come calcolare il punteggio in maniera semplice e veloce tramite il portale Istanze online).