Il pignoramento è sancito dall’articolo 492 del codice di procedura civile ed è un’ingiunzione che il creditore fa tramite un ufficiale giudiziario, per far valere i suoi crediti su un debitore. Il pignoramento é il primo step della procedura di esecuzione forzata: è un’azione atta a sottrarre al debitore dei beni (come auto, mobili d’arredo, etc.), affinchè non possa alienarli e quindi sottrarli alla garanzia del creditore.
Il pignoramento può essere verso il debitore (cioè verso beni da egli detenuti) o presso terzi (cioè verso beni o crediti che il debitore ha verso terzi, ad esempio il conto corrente o lo stipendio o la pensione INPS). Vediamo di seguito la procedura e i relativi modelli/formula per il pignoramento verso terzi.
Procedura
Il creditore deve recarsi presso gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) del Tribunale competente (che la legge individua nel foro del debitore principale) e notificare l’atto di pignoramento presso terzi sia al debitore principale che al terzo debitore. Il tribunale prende visione dei titoli, ne verifica la regolarità e li trattiene per la procedura della notifica (alcuni tribunali invece, restituiscono subito i titoli, dietro firma di ricevuta di riconsegna). Comunque, una volta eseguita la notificazione, il tribunale provvede a restituire l’originale dell’atto di citazione.
L’avvocato del creditore quindi, dopo aver ritirato l’atto notificato, si reca in cancelleria, ai fini dell’iscrizione a ruolo, con:
- la relativa nota d’iscrizione a ruolo,
- copia conforme dell’atto di citazione notificato,
- titolo esecutivo,
- precetto.
Di seguito è possibile effettuare il download di:
- Formula atto di pignoramento presso terzi,
- Verbale di pignoramento presso terzi e relazione di notifica.