Come sancito dall’art. 2109 del nostro codice civile, ogni anno il lavoratore ha diritto a uno specifico numero di giorni di ferie. Il periodo minimo di ferie è pari a 4 settimane all’anno, ma specifici contratti possono prevedere dei periodi più prolungati (non é possibile prevedere periodi inferiori a 4 settimane). tuttavia, può succedere che il lavoratore, per vari motivi, non usufruisca delle ferie spettanti e ne chieda la liquidazione.
Infatti, le ferie non godute possono essere pagate. Addirittura, anche se il contratto collettivo nazionale di lavoro del soggetto in questione prevede il contrario, le ferie di cui il lavoratore non ha usufruito per qualsiasi ragione dal lavoratore, devono essere retribuite, come stabilito dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18168 del 26/07/2013. Non sempre le aziende dispongono di un modello prestampato da compilare per la richiesta di pagamento delle ferie. Di seguito é possibile scaricarne un fac simile.
Indennità sostitutiva delle ferie non godute
Da questo link é possibile scaricare un modello di richiesta liquidazione ferie maturate ma non godute. Il modello può essere utilizzato da dipendenti privati o pubblici (anche da chi lavora nelle scuole come docente, per esempio). La lettera va consegnata all’ufficio del personale, oppure, nel caso di un docente di una scuola, al dirigente scolastico.
Entro quando é possibile richiedere la liquidazione delle ferie non godute? Anche in questo caso era già intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 11462 del 9 luglio 2012, la quale ha precisato che il termine di prescrizione è pari a dieci anni, essendo, la richiesta di liquidazione di ferie non godute, analoga alla richiesta di risarcimento. In questo caso, risarcimento derivante da inadempimento contrattuale del datore di lavoro.