Il tuo ex-coniuge si è risposato ed è in grado di provvedere a se stesso? I tuoi figli in affidamento sono diventati maggiorenni e autosufficienti? Il tuo ex-coniuge ha perso il lavoro e affronta difficoltà economiche? In tutti questi e altri casi, quello che puoi fare è chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.

In questa guida ti spiego come funziona la modifica delle condizioni di divorzio, quali sono tutti i casi e le condizioni in cui puoi richiederla, cosa si intende per legittimazione passiva e attiva, in cosa consiste la procedura e come richiedere il ricorso, quali sono i costi e i tempi, dunque qual è la decorrenza delle modifiche.

Come funziona

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 898 del 1 dicembre 1970, il sopraggiungere di determinati motivi dopo la sentenza di divorzio può giustificare la modifica delle condizioni di divorzio. La sentenza che ha sancito definitivamente la fine del matrimonio infatti, ha anche stabilito le condizioni a cui devono attenersi gli ex coniugi e che essenzialmente riguardano:

  • L’assegno divorzile, per il mantenimento dell’ex coniuge e/o dei figli (importo e modalità di versamento dell’assegno);
  • L’affidamento dei figli e le visite;
  • L’assegnamento della casa;
  • Eventuali altre condizioni.

Se in seguito cambiano le condizioni che hanno portato a quella sentenza, ognuno dei coniugi divorziati può chiedere al Tribunale competente la modifica o la revoca delle condizioni di divorzio. Se la richiesta riguarda la gestione dei figli, alla procedura partecipa anche il PM.

Esempio

Un coniuge doveva all’altro (disoccupato) un assegno di mantenimento pari a 700 euro mensili. L’altro coniuge trova lavoro e guadagna un reddito che lo rende autosufficiente. E’ chiaro che il coniuge obbligato al versamento dell’assegno ha tutto l’interesse a chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.

Con la nuova legge sul divorzio breve, é ora possibile ottenere la modifica delle condizioni di divorzio anche in via stragiudiziale e precisamente:

  1. Tramite negoziazione assistita, quindi incontrandosi con l’ex coniuge per arrivare a un accordo, ognuno accompagnato dal proprio legale;
  2. Direttamente in Comune, dinanzi al sindaco. E’ questo il metodo più semplice e veloce per gli ex coniugi che hanno già raggiunto un accordo e desiderano solo ratificarlo.

Quando farlo

Le condizioni di divorzio possono essere modificate su istanza di una delle due parti e solo quando ricorrono giustificati motivi per nuovi fatti sopravvenuti. Alcuni presupposti che sono giustificativi della richiesta di modifica sono:

  • La maggiore età di un figlio e la sua autosufficienza economica. La maggiore età da sola infatti, non esclude il dovere di mantenimento: se il figlio maggiorenne non é ancora economicamente indipendente, ha ancora diritto all’assegno di mantenimento.
  • La creazione di una nuova famiglia o la nascita di un figlio. Se l’ex coniuge vincolato al versamento dell’assegno divorzile si risposa, oppure ha un altro figlio, potrebbe essere necessario revisionare l’assegno. La giurisprudenza infatti tutela i nuovi rapporti (Cassazione 16789/2009) e, sebbene una nuova famiglia non faccia venire meno i doveri verso la precedente, per bilanciare le condizioni economiche dei due nuclei, l’importo dell’assegno potrebbe essere rivisto.
  • Il cambiamento delle condizioni economiche o psichiche di uno dei due ex coniugi. Se per esempio un ex coniuge aveva ottenuto l’affidamento esclusivo dei figli a causa della pericolosità dell’altra parte, se questa certifica la sua guarigione o comunque vengono meno i motivi che avevano portato all’affidamento esclusivo, è possibile chiedere l’affidamento congiunto. Al contrario, qualora una delle parti sostenga che l’altra non sia più in grado di curare al meglio i figli per evidenti problemi, può chiedere di cambiare le condizioni di affidamento per tutelare i figli.

Legittimazione passiva e attiva

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario riconosce in capo al figlio maggiorenne, come al genitore convivente, la legittimazione processuale concorrente. La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 10/01/2014, n. 359) ha espressamente chiarito che:

“In caso di figlio maggiorenne non indipendente economicamente, la legittimazione processuale ad avanzare la domanda dell’assegno di mantenimento (o di una sua modifica), é sia del genitore convivente (legittimazione passiva) sia del figlio medesimo (legittimazione attiva).”

La Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 10/01/2014, n. 359 ha infatti sancito che il genitore convivente, se il figlio non si occupa personalmente di effettuare una richiesta, é legittimato a chiedere la modifica dell’assegno di sostentamento sia la restituzione pro quota delle spese effettuate per il figlio.

Il giudice potrà infine prevedere che l’assegno venga versato al genitore convivente, direttamente al figlio oppure una parte al genitore e una al figlio. Tale orientamento é stato poi confermato sempre la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 08/09/2014, n. 18869.

Procedura: il ricorso

E’ possibile chiedere la modifica del divorzio in due modi:

  1. Attraverso il ricorso al tribunale: é il caso in cui i due ex coniugi non sono d’accordo sulla modifica delle condizioni. Sorge quindi un contenzioso che deve essere redento dal giudice. Il giudice si pronuncia dopo la riunione in camera di consiglio (ossia tramite un procedimento veloce “deformalizzato” e reso più snello rispetto a una causa ordinaria.
  2. In via stragiudiziale (senza ricorrere al giudice). Se i due ex coniugi sono animati dal desiderio di trovare un accordo, agendo in buona fede e cercando di venirsi incontro, possono optare per la negoziazione assistita: si incontreranno con i rispettivi legali per negoziare l’accordo. In via stragiudiziale, se i due coniugi si trovano già in accordo e devono solo renderlo effettivo, é possibile fare la dichiarazione di accordo dinanzi al sindaco del Comune.

Accordo extragiudiziale

La legge n. 162 del 10/11/2014 ha introdotto due nuove possibilità di modifica delle condizioni di divorzio, quando i due ex coniugi sono già d’accordo sulla modifica o comunque sono animati da buona fede e uno spirito di cooperazione:

  1. Negoziazione assistita. I due ex coniugi possono evitare i tempi e i costi della procedura giudiziale, affidandosi ai loro avvocati che fungeranno da mediatori. Le parti si incontreranno accompagnate dai propri legali e tenteranno di trovare un accordo, senza rivolgersi al giudice. E’ possibile anche scegliere un solo avvocato per entrambi e così risparmiare sulla parcella legale.
  2. Dichiarazione in Comune dinanzi al sindaco. Se le parti hanno già raggiunto un accordo, possono evitare di rivolgersi sia al tribunale sia agli avvocati, presentando una dichiarazione direttamente al Sindaco nella quale comunicano e sottoscrivono di essere in accordo comune per la modifica delle condizioni di divorzio. Questo secondo metodo é possibile solo se i due ex coniugi sono senza figli, oppure hanno figli maggiorenni non portatori di handicap gravi e autosufficienti economicamente.

Costi e tempi

Se i due ex coniugi si rivolgono al tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio, significa che c’è un contenzioso. Si instaura quindi un procedimento che inizia con la raccolta dei documenti, prove, atti difensivi e tutto quanto possa essere utile al giudice per addivenire a un giudizio equo.

I tempi sono quantificati in circa qualche mese, mentre i costi sono legati per lo più dalla presenza dell’avvocato, dal numero delle udienze a cui dovrà partecipare e dalla complessità del caso. Di solito si tratta di circa 1.000 euro.

In caso di modifica consensuale delle condizioni di divorzio i due ex coniugi possono operare tramite negoziazione assistita, quindi avvalendosi dei propri legali che organizzeranno uno o pochi incontri al fine di raggiungere un accordo. I costi di solito si aggirano a circa 500 euro ognuno e si riducono se entrambe le parti decidono di rivolgersi allo stesso avvocato. la pratica può concludersi entro uno o due mesi.

Sempre in caso di accordo tra le parti, é possibile rivolgersi al Comune per effettuare la propria dichiarazione di accordo per la modifica delle condizioni. Occorre inviare prima una comunicazione al sindaco.

Di solito questa comunicazione viene scritta da un avvocato. Tale metodo può quindi essere quasi senza costo (15/30 euro per i diritti comunali) oppure prevedere un centinaio di euro a testa se si decide di affidarsi a un avvocato per la stesura del documento da inviare al sindaco.

Attenzione

Le parcelle degli avvocati non sono tutte uguali. Laddove il costo della vita é più alto (per esempio a Milano, Roma, Torino), la parcella di un avvocato sarà più cara di quella di uno residenza in città meno costose.

 

Inoltre, chi ha diritto al gratuito patrocinio può usarlo anche per la modifica delle condizioni di divorzio: l’ex coniuge non abbiente quindi, può rivolgersi all’ordine degli avvocati della sua zona e chiedere un avvocato abilitato, per tutelarsi a spese dello stato.

Attenzione

Per questo procedimento, non é dovuto il contributo unificato, trattandosi di casi riguardanti materia familiare.

Decorrenza

La Corte di Cassazione Sezione VI, 09/04-30/07/2015, n. 16173 ha sancito che le modifiche delle condizioni contrattuali decorrono dal momento in cui é stata presentata la modifica, indipendentemente dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la stessa.

Esempio

Il figlio maggiorenne per il quale si versa un assegno trova lavoro ma si continua a versare l’assegno per vari motivi (perchè non al corrente del lavoro del figlio, perchè si desidera continuare ad aiutarlo, ecc.).

 

Se il genitore obbligato all’assegno fa domanda id modifica delle condizioni mesi dopo e la modifica viene accordata, l’assegno sarà ridotto (o eliminato) a partire dalla data di domanda del genitore e non a partire dal primo stipendio del figlio.