Il riconoscimento del diritto all’esenzione (parziale o totale) dal pagamento del ticket sanitario, avviene ormai in maniera automatica. non é più necessario recarsi all’ASL di appartenenza poichè é l’Agenzia delle Entrate (in base ai propri archivi) che comunica all’ASL e al medico di famiglia, il diritto all’esenzione per reddito.
L’elenco dei pazienti esenti, viene inviato dall’Agenzia delle Entrate all’ASL e ai medici, il 1° aprile di ogni anno. Ci sono però alcune categorie di pazienti che, per particolari condizioni e pur possedendo i requisiti per avere diritto, non vengono inseriti nell’elenco degli esenti.
Modello da inviare all’ASL
Alcuni assistiti non vengono inseriti automaticamente negli elenchi degli aventi diritto all’esenzione ticket sanitario per reddito. E’ il caso dei disoccupati, di coloro che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (coloro che hanno un solo CUD, oppure i pensionati) e di cui quindi l’Agenzia delle Entrate non ha i dati.
Questi assistiti per ottenere l’esenzione al ticket per fascia di reddito e il relativo certificato (da consegnare al medico di famiglia) devono recarsi all’ASL e consegnare l’autocertificazione. Presso le ASL è di solito disponibile un modulo prestampato, in caso contrario, è possibile usare questo modello editabile dal pc, compilarlo e stamparlo.
Fasce di reddito IRPEF
In base al proprio reddito, si ha diritto a un’esenzione parziale o totale del ticket, secondo le seguenti fasce:
- fascia 1: per reddito familiare fino a 36.152 euro, il codice di esenzione che sarà sulla ricetta medica é RE1
- fascia 2: per reddito familiare da euro 36.153 a euro 70.000, il codice di esenzione che sarà sulla ricetta medica é RE2
- fascia 3 per reddito familiare da euro 70.001 a euro 100.000, il codice di esenzione che sarà sulla ricetta medica é RE3
Oltre 100.000 euro si applica il costo massimo del ticket.
Farmaci: per quanto riguarda invece l’esenzione ticket sui medicinali, i pazienti devono chiedere informazioni alla propria ASL di appartenenza.