La legge n.92 del 28/06/2012, prevede, per il padre lavoratore, tre giorni di congedo, nello specifico un giorno di congedo obbligatorio e due giorni di congedo facoltativo.
Tale congedo va usufruito dal padre lavoratore dipendente, entro il quinto mese id vita del figlio, anche se si tratta di figlio adottivo o in affidamento. Non può essere usufruito entro tale termine. DI seguito il modulo richiesta congedo di paternità.
Cosa spetta
I giorni di congedo sono quindi tre. Il primo giorno, è fruibile entro i cinque mesi del bambino, quindi anche mentre la madre è in maternità. Si tratta infatti di un diritto autonomo rispetto a quello della madre e rispetto quindi al congedo di maternità della madre.
Il giorno singolo di congedo, spetta anche anche al padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità.
Per quanto riguarda invece i due giorni di congedo facoltativi, anche continuativi, la situazione è diversa: il diritto dipende dalla scelta della donna di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, che quindi decide di anticipare di due giorni il rientro al lavoro dopo la maternità.
Praticamente quindi, il primo singolo giorno è fruibile sempre, mentre i restanti due giorni possono essere fruiti solo se la madre vi rinuncia. Tuttavia, non è necessario che la madre ritorni a lavoro proprio durante quei due giorni: essi sono fruibili anche contemporaneamente all’astensione della madre. La condizione necessaria è che lei abbia ridotto comunque di due giorni il suo periodo di astensione.
Al padre lavoratore dipendente spetta un’indennità, pagata dall’INPS, pari al 100% della retribuzione, per tutti i tre giorni.
Di seguito il modulo di domanda da compilare e inviare all’INPS.