Quando arriva un bebè, tutte le attenzioni sono per lui (o lei) e i genitori si fanno in quattro per non fargli mancare nulla, soprattutto dal punto di vista della propria presenza. Quando poi arriva il momento di tornare a lavoro, chi preferisce rimanere ancora a casa a prendersi cura della prole, ha varie opzioni.
In questa guida completa sulla NASPI dopo dimissioni per maternità, ti spiego come licenziarti a lavoro e ottenere l’indennità di disoccupazione per altri due anni (fino a massimo due anni), come richiedere la disoccupazione dopo la maternità facoltativa, i requisiti per ottenerla, quanto dura e infine l’importo spettante.
Dopo maternità facoltativa
Dopo la maternità facoltativa, ci sono varie opzioni per una mamma che desidera ancora dedicarsi esclusivamente alla cura del suo piccolo:
- Ferie. Se hai ancora dei giorni di ferie, puoi chiedere al tuo datore di lavoro di rientrare dopo averle consumate. In maternità obbligatoria infatti, hai continuato ad accumulare ferie e se prima di interrompere il lavoro ne avevi un altro po’, può essere che tu abbia intere settimane o addirittura mesi da consumare. Il datore di lavoro non è obbligato a concederti di consumarle: quindi la decisione spetta all’azienda. Chiedere comunque non costa nulla.
- Aspettativa non retribuita. L’aspettativa è un periodo di tempo in cui tu puoi assentarti dal lavoro, non percepisci alcuno stipendio ma mantieni il tuo posto di lavoro. Durante l’aspettativa non maturi nulla di nulla: né ferie, né contributi, né come detto poc’anzi ferie. L’unico vantaggio è che l’azienda non può licenziarti. Anche in questo caso si tratta di una possibilità a discrezione dell’azienda: può accettare o rifiutare la tua richiesta di aspettativa. Per quanto riguarda il periodo di tempo, devi sempre accordarti con il tuo datore di lavoro: c’è chi concede fino all’anno di età del bambino, chi ne concede anche oltre.
- Dimissioni. Se ritieni che licenziarti sia l’unico modo possibile per proseguire la tua vita da mamma nel modo che ritieni più opportuno, non lasciarti sfuggire questa opportunità: se ti dimetti entro l’anno di età del bambino, hai diritto alla NASPI.
Giusta causa
Le dimissioni entro l’anno di età del bambino, sono analoghe alle dimissioni per giusta causa. Come forse sai già infatti, la disoccupazione NASPI spetta solo in due casi:
- Licenziamento. Se il datore di lavoro ti licenzia, hai diritto alla disoccupazione. Ne hai diritto sia se ti licenzia per motivi economici, sia se ti licenzia per giusta causa, ossia gravi inadempienze che hai commesso.
- Dimissioni per giusta causa. Se le tue dimissioni sono volontarie, allora la NASPI non ti spetta. Ma se ti stai dimettendo perché ci sono gravi motivazioni, gravi inadempienze da parte del datore di lavoro (per esempio non ti paga lo stipendio da mesi), allora hai comunque diritto alla NASPI.
Oltre a questi due casi generali, hai diritto alla disoccupazione NASPI anche quando ti licenzi entro l’anno di vita del bambino (qui trovi la procedura da seguire per le dimissioni entro l’anno di vita del bambino).
Esempio
Tuo figlio è nato il 6 ottobre 2022. Se ti licenzi entro il 6 ottobre 2023 hai diritto alla NASPI.
Il primo anno di vita del bambino infatti, è conosciuto come periodo di tutela. Durante questo periodo infatti, l’azienda non può licenziare la donna, se non per motivi gravissimi.
Se ti dimetti dopo che tuo figlio ha compiuto un anno, non hai più diritto alla NASPI. Anche se ti dimetti quando tuo figlio ha un anno e un giorno: non c’è più nulla da fare. Le dimissioni devi darle entro il primo anno di età del bambino per avere diritto all’indennità.
Requisiti
Hai diritto alla NASPI se hai maturato i seguenti requisiti:
- Stai rassegnando le dimissioni entro il primo anno di vita di tuo figlio;
- Hai maturato un minimo di 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni;
- Hai lavorato per almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti la richiesta di NASPI.
Quanto dura
La NASPI spetta per metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni. Facciamo alcuni esempi concreti per meglio comprendere:
- Se hai sempre lavorato negli ultimi quattro anni, ti spettano due anni di NASPI (ossia la metà di quattro anni);
- Se negli ultimi quattro anni hai lavorato per 20 mesi, allora ti spettano 10 mesi di NASPI;
- Se negli ultimi quattro anni hai lavorato 13 mesi, allora ti spettano 6 mesi e mezzo di NASPI.
Importo
L’importo della NASPI che ti spetta cambia in base al reddito che hai percepito negli ultimi quattro anni:
- Se il reddito è minore di un importo che ogni anno stabilisce l’INPS (circa 1.250 euro, ogni anno varia di poco), allora ti spetta una NASPI pari al 75% della retribuzione media mensile ai fini INPS degli ultimi quattro anni.
Supponiamo che la tua retribuzione media ai fini INPS degli ultimi quattro anni sia di 1.000 euro. Ti spetta quindi il 75% di 1.000 euro, ossia 750 euro.
- Se il reddito è maggiore del suddetto importo, allora ti spetta una NASPI pari al 75% dell’importo annuale di riferimento INPS + il 25% della differenza tra la tua retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni e l’importo annuale di riferimento.
Supponiamo che la tua retribuzione media ai fini INPS degli ultimi quattro anni sia di 2.000 euro. Ti spetta quindi il 75% di 1.250 euro (supponendo che l’importo di riferimento INPS sia pari a 1.250 euro, euro più euro meno), ossia 937,5 euro. Da aggiungere il 25% della differenza tra 2.000 e 1.250 => ossia 25% di 750 => 187,5. In totale quindi ti spettano 937,5 + 187,5 = 1125 euro.
L’importo della NASPI non è sempre uguale: a partire dal quarto mese, l’INPS la riduce del 3% ogni mese. Quindi, se la tua NASPI è di 1.000 euro, a partire dal quarto mese percepirai 970 euro. A partire dal quinto mese 940,9 e così via.
Come richiederla
Richiedere la NASPI per dimissioni dopo il congedo parentale è molto semplice: puoi chiamare il call center INPS, oppure presentare direttamente tu la domanda tramite il sito INPS, oppure in ultimo puoi rivolgerti a un patronato.
Generalmente, se l’INPS non ha troppo carico di lavoro, ricevi la tua disoccupazione dopo un paio di mesi dalla domanda. Quindi se fai domanda a marzo, in genere a maggio l’INPS ti manda il primo assegno. Chiaramente, nel primo assegno ricevi anche tutti gli importi arretrati. Quindi se il primo assegno lo ricevi a maggio, esso comprende anche le mensilità precedenti.