Nei contesti condominiali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, può succedere che l’amministratore sia uno dei condòmini stessi. Magari a turno, ogni anno, si procedere con la nomina di un nuovo amministratore, tra i proprietari delle varie unità immobiliari facenti parte del condominio. L’amministratore infatti può essere scelto anche tra i condòmìni, poiché non è necessario essere iscritti ad un albo o elenco professionale. L’amministratore dura in carica un anno e può anche essere riconfermato alla scadenza, oppure, si può procedere con la nomina di uno nuovo.
Siamo proprio in questa situazione, ma vorremmo che l’amministratore fosse esterno? Quando esiste l’obbligo di un amministratore esterno?
Innanzitutto, occorre chiarire che, con la riforma del condominio, entrata in vigore dal 18 giugno 2013, l’obbligo di nominare un amministratore sussiste solo per i condominii con almeno 9 condòmini. Se quindi i condòmini sono 8 o ancora meno, non é obbligatorio nominare un amministratore. Se sono almeno 9, l’amministratore deve essere necessariamente nominato, a scelta tra i condomini stessi o un esterno.
Obbligo dell’amministratore di condominio esterno quando sussiste? In realtà, non c’è nessuna specifica norma che sancisca l’obbligo di un amministratore esterno. In questo caso quindi, la cosa da fare nel caso in cui si voglia un amministratore esterno, é organizzare una riunione condominiale e inserire nell’ordine del giorno, l’eventuale nomina di un amministratore esterno. Sarà poi l’assemblea condominiale, a maggioranza, a decidere per l’amministratore esterno o se continuare con uno a scelta tra i condòmini.