Hai una forte sensibilità e uno spiccato senso sociale. Hai sempre pensato che il tuo ruolo nel mondo sia quello di aiutare gli altri, che sia nel mondo del volontariato, della tutela dei beni artistici o nella conservazione dell’ambiente o del territorio. Tutti settori nei quali puoi operare attraverso una Onlus, usufruendo di particolari vantaggi fiscali e non solo.

In questa guida completa sulle ONLUS ti spiego cosa sono per definizione, quali sono i requisiti necessari, cosa fanno, cosa dice la normativa in merito, come costituire una ONLUS, quanto costa, a quanto ammonta l’onorario del notaio se ti avvali del suo supporto e infine quali sono i vantaggi sotto il profilo della tassazione.

Cosa sono

La definizione di ONLUS si può comprendere direttamente dall’acronimo: ONLUS infatti sta per Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Le ONLUS non sono delle forme societarie specifiche: il termine Onlus è rilevante solo ai fini fiscali, ossia indica particolari organizzazioni, costituite sotto varie forme, che hanno diritto a dei vantaggi fiscali. infatti una ONLUS, come vedremo più avanti, può essere un’associazione, una fondazione, una cooperativa.

Quindi prima di tutto occorre essere un’associazione o una fondazione, ecc. dopodiché, in presenza di particolari requisiti che vedremo più avanti, può chiedere anche il titolo di ONLUS, tramite iscrizione nella lista delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate. In questo modo la ONLUS può beneficiare di varie agevolazioni ed esenzioni fiscali.

Definizione

La Onlus svolge attività a fini sociali, non a scopo di lucro. Il fine quindi non è il guadagno, l’utile di impresa come avviene nelle altre aziende, ma il vantaggio sociale, ad esempio dare lavoro a categorie svantaggiate, salvare e aiutare bambini che vivono in paesi di povertà, aiutare le persone che vivono in zone di guerra.

Siccome lo scopo di queste attività è non lucrativo, nel momento in cui raggiungono un’utile devono reinvestirlo nell’attività, non possono distribuirlo ai soci, neanche in parte. Lo scopo unico della ONLUS è quello sociale, benefico, quindi se si realizzano dei guadagni vanno reinvestiti nell’attività.

Requisiti

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/97, possono qualificarsi come ONLUS le seguenti organizzazioni:

  • Associazioni;
  • Cooperative;
  • Fondazioni;
  • Altri enti privati;

Purché operino nei seguenti settori:

  • Assistenza sociale;
  • Assistenza sanitaria;
  • Istruzione e formazione di minorenni e di adulti;
  • Beneficenza;
  • Volontariato;
  • Sport (non a livello agonistico);
  • Tutela dei beni artistici;
  • Tutela dell’ambiente, della città, del verde;
  • Tutela dei diritti civili;
  • Ricerca scientifica di rilevante interesse.

Quindi una ONLUS può essere una cooperativa o un’associazione, un comitato o una fondazione, purché persegua un interesse sociale.

La ONLUS non può svolgere altre attività oltre a quella di carattere sociale. Sono concesse solo le attività correlate all’interesse sociale.

Esempio

Una ONLUS ha lo scopo di aiutare le famiglie con bambini che vivono nei quartieri periferici. decide di vendere lavoretti creati dai soci. In questo caso c’è un’attività commerciale, ma è finalizzata a guadagnare denaro da spendere per l’aiuto dei bambini.

La legge vieta alla ONLUS di dividere gli utili tra i soci, in alcun modo: né direttamente, né tramite la creazione di fondi o riserve della società. Deve destinare gli eventuali utili alle attività della ONLUS o ad altre attività connesse, insomma deve reinvestirli nell’organizzazione. Inoltre, se la ONLUS si scioglie, per qualsiasi motivo, l’attivo non si può spartire tra i soci, ma va devoluto ad altre ONLUS o altre organizzazioni non lucrative con utilità sociale.

Lo scopo del legislatore è quello di evitare qualsiasi forma di lucro: evitare che i soci accumulino un patrimonio con la ONLUS, poi decidano di chiuderla e incassare tutto il suo valore. Non si può fare: il patrimonio dovranno devolverlo ad altri enti sociali.

Cosa fanno

La ONLUS, per definirsi tale, deve perseguire finalità sociali. Non è ammesso il fine commerciale. Può svolgere attività commerciale, ma solo se connessa con quella sociale: ad esempio la vendita di gadget per poter comprare dei medicinali oppure per comprare dei banchi per le scuole, ecc.

Le ONLUS operano in contesti di svantaggio, di disagio, causati da condizioni ambientali di degrado, emarginazione, oppure per la tutela di soggetti e famiglia che vivono in condizioni psico-fisiche in particolar modo invalidanti.

Normativa

La normativa che disciplina le ONLUS è contenuta nell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997. L’articolo elenca i settori ove le ONLUS possono operare e i requisiti previsti (vedi paragrafo precedente).

La legge attribuisce alle ONLUS l’obbligo di redazione del bilancio annuale. Anche le ONLUS quindi, come tutte le altre aziende, devono redigere il bilancio di esercizio, elencando tutte le attività, passività, entrate e uscite dell’attività. In presenza di utili, questi vanno reinvestiti nell’organizzazione e mai distribuiti ai soci sotto forma di dividendo, né lasciati nell’organizzazione sotto forma di riserva o fondo.

Per evitare abusi, in capo alle ONLUS vigono i seguenti divieti:

  1. Distribuzione indiretta di utili. Alle ONLUS è vietato cedere beni o prestare servizi ai soci o ai fondatori della ONLUS a coloro che effettuano donazione e in generale a tutti coloro che ne fanno parte, oltre ai loro parenti entro il III grado ed affini entro il II grado.
  2. Acquisto beni, strumenti o servizi di valore maggiore rispetto al loro valore normale.
  3. Corresponsione agli organi amministrativi e di controllo di compensi superiori a quanto stabilito dalla legge (D.P.R. n.645/94; Legge n.336/95 e ss modifiche).
  4. Corresponsione di interessi passivi a soggetti diversi da banche e altri intermediari finanziari autorizzati.

Come costituire

Ecco l’iter previsto per aprire una ONLUS:

  1. Presenza di tre fondatori maggiorenni. Per aprire una ONLUS occorre un minimo di tre soci: uno sarà il presidente, uno il vice e infine l’ultimo il segretario. Chiaramente potete essere anche più di tre soci, ma il numero minimo è appunto tre.
  2. Redazione atto costitutivo e statuto della ONLUS. L’atto costitutivo è appunto il documento che da vita alla ONLUS, dove si indicano tutte le sue caratteristiche, i nomi dei soci, le finalità, il rispetto dei requisiti previsti dal codice civile e dal D.Lg n. 460/97. Lo statuto invece è il regolamento della ONLUS, che serve per regolarne il suo funzionamento e le sue attività. La cosa migliore da fare è rivolgersi a un notaio per la redazione di questi atti.
  3. Iscrizione della ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate. Per ottenere i vantaggi fiscali delle ONLUS, è necessario iscriverla presso l’Agenzia delle Entrate, presentare atto costitutivo e statuto e richiedere un codice fiscale per la ONLUS, pagare l’imposta di registro. di tutto questo se ne occupa il notaio con cui avete redatto gli atti.
  4. Iscrizione all’anagrafe ONLUS. Ultimo e importante passo è l’iscrizione all’Anagrafe Onlus presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate: va fatto entro 30 giorni dalla creazione della ONLUS (ossia dal giorno della firma presso il notaio), allegando copia atto costitutivo e statuto. L’iscrizione all’anagrafe va richiesta utilizzando questo modello. Anche di questo se ne occupa il notaio.

Ok, finalmente la tua ONLUS è costituita e potete iniziare a usufruire delle agevolazioni fiscali! un attimo però, ancora non hai visto quanto costa aprire una ONLUS.

Quanto costa

Se di tutti gli adempimenti se ne occupano gli associati (redazione atto costitutivo, statuto, iscrizione Agenzia delle Entrate) i costi sono di poche decine di euro: si pagano giusto le imposte di registro e diritti di segreteria.

Se invece decidete di affidarvi a un notaio, scelta consigliabile per evitare problemi in futuro dovuti a errori nella redazione degli atti o altro, allora il costo aumenta a causa dell’onorario del professionista. I costi vanno dai 300 ai 500 euro.

Tassazione

Le Onlus godono di un regime di tassazione molto agevolato, infatti godono della totale decommercializzazione dell’attività sia quella prevalente, sia quelle connesse. Se quindi la ONLUS ha dei ricavi, su questi non paga tasse.

La motivazione è semplice: la ONLUS svolge un ruolo a carattere sociale e gli utili non possono incassarli mai i soci, ma bisogna sempre reinvestirli nella ONLUS stessa, a continuo vantaggio dell’obiettivo sociale e solidale. Lo stato ha quindi deciso di prevedere la completa decommercializzazione delle attività.

Le ONLUS inoltre godono delle seguenti esenzioni:

  • Esenzione IVA per servizi sanitari;
  • Esenzione IVA per servizi educativi/formativi;
  • Esenzione tassa di concessione governativa;
  • Agevolazioni sull’organizzazione di lotterie e concorsi organizzati per beneficenza e per lo scopo sociale.

Una ONLUS inoltre può iscriversi alle liste del 5 per 1000 e ottenere donazioni.