Per sospensione feriale dei termini si intende l’esclusione del mese di agosto (tutto agosto), dal conteggio delle scadenze processuali. Se quindi, per esempio, il 31 luglio mancano due mesi a una scadenza, il 1° settembre mancheranno sempre due mesi. Il mese di agosto non si conteggia. Se invece il termine inizia a decorrere proprio dal mese di agosto, allora per legge, il termine inizia a partire dal 1° settembre.
La sospensione feriale è una regola generale e, come tutte le regole generali, prevede delle eccezioni. Analizziamo di seguito cosa prevede la legge in caso di opposizione a precetto, se e quando si applica la sospensione feriale dei termini.
Indice
Normativa
La sospensione dei termini nel periodo feriale è stata istituita con la Legge n. 742/69, poi modificata dal D.L. n. 132/2014 (che appunto ha ridotto la sospensione feriale, da 45 giorni a 31 giorni, come attualmente).
Scopo della sospensione
La sospensione feriale ha scopi ben precisi: quello di garantire un periodo di riposo a chi opera in tribunale, ma anche quello di garantire le parti di un contenzioso durante il periodo estivo. Visto che solitamente nel mese di agosto molti sono in vacanza.
Esclusioni
La sospensione dei termini è una regola generale, che non si applica a:
- Specifici casi in materia penale;
- Specifici casi in materia civile;
- Specifici casi in materia amministrativa.
Cosa succede in caso di opposizione a precetto
La sospensione feriale dei termini non si applica in caso di opposizione a precetto.
L’opposizione a precetto è un istituto con cui una persona contesta all’altra di poter agire con un’esecuzione forzata. Supponiamo per esempio che tu abbia un debito e che non l’abbia pagato. Il tuo creditore cerca di tutelarsi e lo fa con un precetto. Tu decidi di presentare opposizione a questo precetto, intraprendendo una causa.
Nelle cause di opposizione a precetto, non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi della Legge n. 742/1969.
Cos’è un precetto esecutivo
Il precetto non è il primo passo compiuto dal creditore. In genere il creditore prova in tutti i modi a tutelare il suo diritto: invia raccomandate, Pec di messa in mora. L’atto di precetto è l’ultima azione che ha per intimare al debitore il pagamento.
Un precetto è un atto con cui il creditore intima al debitore di pagare entro uno specifico periodo di tempo, comunicandogli che, in caso di mancata ricezione del pagamento, procederà per vie giudiziali, con l’espropriazione dei beni e la successiva vendita all’asta. Nell’atto indica la somma dovuta, che potrebbe essere maggiore rispetto a quella iniziale: per esempio per costi legali sostenuti, oppure per maturazione di interessi.
Il precetto è, secondo la giurisprudenza, un atto stragiudiziale, quindi si tratta dell’ultimo atto a disposizione del creditore, prima di entrare in vera e propria causa giudiziale con la controparte. Una parte della dottrina propende, invece, ad assimilare il precetto a un atto giudiziale, o meglio, ad atto introduttivo del giudizio esecutivo.
Questa differenza non è di poco conto, perché a seconda della natura, giudiziale o stragiudiziale dell’atto di precetto, cambiamo diverse cose. Per esempio, se il precetto è un atto stragiudiziale, può scriverlo anche il creditore stesso, di suo pugno. Se invece si tratta di un atto giudiziale, è necessaria l’assistenza di un difensore munito di procura, un avvocato.
La giurisprudenza dunque (quindi i tribunali), qualificandolo come atto stragiudiziale, permette la presentazione del precetto anche da parte del creditore. Non solo: se un avvocato riceve mandato di occuparsi di un precetto, pur non avendone procura, il precetto rimane valido (Cassazione, sentenza n. 8213/2012).
Come opporsi al precetto
Se hai ricevuto un precetto e ritieni che siano presenti vizi di forma, illegittimità o un errato calcolo degli importi, puoi presentare opposizione, ossia ricorrere al giudice (art. 615 e s.s. del codice civile).
Procedura
Con l’opposizione a un precetto, il debitore chiede al Giudice di interrompere la procedura di esecuzione forzata intimata dal creditore: di fatto il debitore non è d’accordo con quel precetto e chiede che sia il tribunale a decidere.
Spetta dunque al giudice stabilire se, effettivamente, il precetto è valido o affetto da vizi: sarà quindi il tribunale a stabilire se l’esecuzione forzata può essere attuata oppure no.
Termini
Se sei il creditore, a un certo punto ricevi la notifica di consegna dell’atto di precetto: significa che il creditore lo ha ricevuto. A questo punto hai 90 giorni di tempo per procedere con l’espropriazione dei beni del debitore, attraverso il pignoramento. Se superi questi 90 giorni, non puoi più procedere con l’esecuzione forzata: devi prima rinnovare l’atto di precetto e dunque far ripartire altri 90 giorni.
Attenzione
Se scadono i 90 giorni, non provvedi al rinnovo del precetto e procedi con l’esecuzione forzata, il debitore può opporsi per scadenza del termine!
Documenti necessari per opporsi a un precetto
Se hai ricevuto un precetto e intendi opporti, all’atto di opposizione devi allegare tutti i documenti a sostegno della tua tesi. Possono per esempio essere:
- Ricevute di pagamento da te effettuato;
- Evidenziazione di errori formali sull’atto di precetto;
- Evidenziazione del superamento dei 90 giorni.