Ai sensi della vigente disciplina, un insegnante di religione cattolica non può passare ad altro insegnamento. Mi spiego meglio: se sei di ruolo come insegnante di religione, non puoi chiedere di insegnare un’altra materia. Non puoi quindi usufruire della mobilità professionale.

Tuttavia, se il tuo desiderio è quello di smettere di insegnare religione per passare a un’altra materia, ci sono i modi per farlo: in questa guida completa sul passaggio da insegnante di religione a posto comune ti spiego quali sono le possibilità che hai a disposizione.

Normativa

La disciplina valida per gli insegnanti di religione è contenuta nella Legge n. 186 del 18 luglio 2023, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”.

Ls suddetta legge esclude espressamente la possibilità di passare da insegnate di religione a insegnante comune (comma 1 dell’articolo 4). Se quindi insegni religione, non puoi chiedere di passare a insegnare un’altra materia, anche se hai l’abilitazione.

Esempio

Supponiamo che tu sia un docente di religione e possieda anche l’abilitazione per insegnare matematica. Pur avendo l’abilitazione, non puoi passare da insegnante di religione a insegnante di matematica.

Come fare

L’unico modo che hai per passare a insegnare un’altra materia, è semplicemente quello di fare tutto da capo: ossia, sostenere un concorso pubblico per insegnare una specifica materia, vincerlo, quindi dare le dimissioni come insegnante di religione e dunque iniziare il tuo nuovo percorso. Per insegnare una nuova disciplina in conclusione, devi partecipare a una nuova procedura selettiva (un concorso pubblico appunto).

Se decidi di fare il concorso pubblico, sappi che, il servizio che hai reso come IRC (insegnante di religione cattolica):

  1. Non costituisce titolo preferenziale ai fini del punteggio in graduatoria;
  2. Se vinci il concorso e quindi lasci il posto da IRC per passare a un nuovo insegnamento, la scuola ti riconosce il servizio che hai reso come IRC nella successiva ricostruzione della carriera.

Quindi da una parte, il servizio reso come IRC non costituisce titolo preferenziale ai fini del concorso pubblico. Tuttavia, non rappresenta certo tempo perso, tant’è che una volta che nel nuovo ruolo accederai alla ricostruzione di carriera, la scuola ti riconosce il periodo reso come IRC.

Attenzione: fare un concorso, vincerlo e quindi iniziare a insegnare un’altra materia, non rappresenta un “passaggio” da IRC a posto comune. Non c’è nessun passaggio in realtà: semplicemente hai vinto un nuovo concorso, lasci il posto di docente di religione e inizi a insegnare altro. Il passaggio infatti, come detto in apertura, è escluso.

Tuttavia, ci sono dei modi per poter realizzare questo desiderio, ossia lasciare il posto da IRC e accedere a un posto comune.

Altre possibilità

Un’altra possibilità è quella di rinunciare al posto di IRC per qualche tempo, quindi per esempio chiedendo l’aspettativa non retribuita e, durante quel tempo insegnare altre materie, come supplente per esempio. Supponiamo che tu chieda un’aspettativa di un anno: durante questo anno puoi renderti disponibile presso le scuole per insegnare altre materie, per le quali possiedi i requisiti previsti.

Al termine dell’aspettativa, rientri nel tuo ruolo di insegnante di religione. L’aspettativa non retribuita infatti, ti permette di assentarti dal lavoro, ma non ti fa maturare stipendio. Al termine dell’aspettativa, rientri nel tuo posto: la scuola infatti deve mantenertelo fino al tuo rientro.

Revoca dell’idoneità dalla Curia

Per diventare insegnante di religione, hai dovuto ottenere l’idoneità all’IRC dalla Curia. Se subisci un provvedimento di revoca, significa che la Curia ha deciso di revocarti l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica. Cosa ti succede in questo caso? Passi ad insegnare altro?

La risposta arriva dal comma 3 dell’articolo 4 della Legge n. 186/03: se sei un IRC di ruolo, dunque assunto a tempo indeterminato e la Curia ti revoca l’idoneità, puoi fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti al tempo della revoca dell’idoneità. Sempre ai sensi di questo articolo, puoi partecipare anche alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva (come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001).

Sulla stessa scia, anche una sentenza giudiziaria (nello specifico la sentenza n. 308/2018 del Tribunale di L’Aquila, sezione Lavoro): un docente di religione di ruolo (dunque assunto a tempo indeterminato), se perde l’idoneità all’IRC, ha diritto di ottenere la ricollocazione in altro ruolo per il quale possiede l’abilitazione.

Attenzione: la sentenza precisa che puoi ottenere la ricollocazione, se possiedi l’abilitazione per altre materie. Se quindi per esempio sei insegnante di religione, la Curia ti revoca l’idoneità, e tu hai l’abilitazione all’insegnamento di matematica, puoi chiedere di essere ricollocato appunto come insegnante di matematica.

Se non possiedi alcuna altra abilitazione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001) puoi comunque fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. Dunque potresti anche ottenere una ricollocazione non come docente, ma per esempio in amministrazione, in segreteria. A seconda dei titoli che possiedi.