Quando un proprio caro viene a mancare spesso è difficile andare avanti. Ma seppur difficile, è una cosa che deve essere fatta, soprattutto dal punto di vista economico per riuscire a mantenere se stessi e i propri figli. La pensione di reversibilità INPS è l’aiuto fornito dallo stato proprio a chi si trova in questa situazione.

In questa guida ti spiego che cos’è la pensione di reversibilità, a chi spetta (sia nel caso del coniuge divorziato che quello separato, dei figli minorenni o maggiorenni disoccupati e degli altri parenti della famiglia), come si calcola la percentuale spettante e quali sono i casi in cui si rischia una diminuzione o cessazione della pensione.

Cos’è e come funziona

La reversibilità (detta anche pensione ai superstiti) viene erogata dall’INPS a favore dei familiari di una persona deceduta che pagava i contributi. Puoi percepirla soltanto se il tuo familiare deceduto era:

  • Un pensionato (in questo caso si chiama pensione di reversibilità);
  • Un lavoratore (in questo caso si chiama pensione indiretta).

A chi spetta

Per avere diritto alla pensione di reversibilità ci sono dei requisiti che devi soddisfare. Essi riguardano principalmente il grado di parentela che avevi con il defunto, se eri a suo carico e se sei inabile al lavoro. Ecco qui di seguito tutti i casi:

Coniuge

Se eri coniuge del defunto allora hai diritto alla pensione indifferentemente dal regime patrimoniale del matrimonio: sia in separazione dei beni che in comunione dei beni. Il regime patrimoniale infatti non incide assolutamente sulla reversibilità. Ci sono tuttavia delle differenze a seconda dello stato matrimoniale.

Coniuge divorziato

Se eri coniuge divorziato del defunto hai sempre diritto alla pensione, ma devi essere titolare dell’assegno divorzile per ottenerla. Ci sono inoltre alcuni casi da prendere in considerazione che possono variare/annullare la percentuale di reversibilità che otterrai.

Ecco qui i casi in cui hai diritto a ricevere la reversibilità:

  • Il rapporto di lavoro del deceduto era iniziato prima alla sentenza di divorzio.
  • Non ti sei risposato. La tua convivenza non comporta la perdita della reversibilità.
  • Se il defunto conviveva e non si è risposato. Nulla è dovuto al nuovo convivente.

Se il defunto si era risposato, la reversibilità va in parte a te e in parte al nuovo coniuge. Sarà il Tribunale a stabilire la ripartizione delle quote, in funzione di due variabili: la durata dei due o più matrimoni e le condizioni economiche in cui si trovano l’ex coniuge e il superstite vedovo.

Coniuge separato

In questo caso basta che tu sia titolare di un assegno di mantenimento da parte del defunto. Non ci sono altre condizioni da rispettare.

Norma antibadanti

La Legge n° 111 del 2011, subito definita “legge anti-badanti” ha imposto dei “correttivi” nelle nozze tra persone di cui una ha più di 70 anni e che hanno almeno 20 anni di differenza. Questo allo scopo, appunto, di fermare il fenomeno comune delle badanti che sposavano i propri assistiti per riceverne in “dono” la reversibilità.

Se eri coniuge di un defunto che aveva più di 70 anni e avevate una differenza d’età di almeno 20 anni, allora ci sono dei calcoli aggiuntivi da prendere in considerazione. Ecco dopo quanti anni di matrimonio hai diritto alla pensione:

  • Se eravate sposati da almeno 10 anni, hai diritto alla reversibilità piena;
  • Se eravate sposati da meno di 10 anni, la reversibilità diminuisce del 10% per ogni anno in meno.

Tuttavia, anche in questo caso, nessuna riduzione della reversibilità è prevista in presenza di figli minorenni, studenti universitari o inabili. Ecco qui di seguito alcuni esempi per farti capire meglio il calcolo applicato dall’INPS.

Esempio

Il tuo coniuge ha 71 anni e tu ne hai 50. Convolate a nozze e dopo soli 5 anni, il coniuge decede, quindi a 76 anni. In questo caso hai diritto alla pensione di reversibilità meno il 50% (ossia 10% x 5 anni).

Esempio

Il tuo coniuge ha 71 anni e tu ne hai 50. Convolate a nozze e dopo 11 anni, il coniuge decede, quindi a 76 anni. In questo caso hai diritto alla pensione di reversibilità piena perché sono trascorsi almeno 10 anni dal matrimonio.

Esempio

Il tuo coniuge ha 69 anni e tu ne hai 40. Convolate a nozze e dopo 4 anni, il coniuge decede, quindi a 76 anni. Non avete avuto figli. In questo caso hai diritto alla pensione di reversibilità piena, poiché le nozze sono avvenute prima dei 70 anni.

Esempio

Il tuo coniuge ha 71 anni e tu ne hai 40. Convolate a nozze e dopo 4 anni, il coniuge decede, quindi a 76 anni. Avete avuto un figlio, che quindi è ancora minorenne. In questo caso hai diritto alla pensione di reversibilità piena, perché c’è un figlio minorenne.

Figli

Hanno diritto alla reversibilità tutti i figli, non solo quelli nati da matrimonio, ma anche quelli legittimati, affiliati, naturali, riconosciuti o dichiarati dal giudice. Spetta anche ai figli nati da anteriori nozze dell’altro coniuge e, ovviamente, ai figli adottati.

Se sei figlio del deceduto puoi ottenere la reversibilità solo se sei:

  • Minorenne;
  • Inabile anche maggiorenne e a carico del deceduto;
  • Studente universitario a carico del deceduto non oltre i 26 anni.

La reversibilità non spetta mai ai figli maggiorenni anche se sono disoccupati e in gravi condizioni economiche a meno che, come detto poc’anzi, siano dichiarati invalidi.

Attenzione

In caso di contitolarità, ossia quando ci sono più figli e quindi la pensione spetta all’insieme di persone, nel momento in cui un figlio diventa maggiorenne o trova un lavoro, o termina gli studi, perde il diritto alla reversibilità. La pensione sarà quindi ricalcolata per i restanti beneficiari.

Nipoti

I nipoti minorenni, se risultano a carico del nonno/a deceduto/a, hanno diritto alla pensione di reversibilità. Anche se non erano formalmente loro affidati.

Genitori

I genitori di almeno 65 anni, se non ci sono altri famigliari aventi diritto rimasti tra cui: coniuge, figli o nipoti, e se alla morte dell’assicurato sono senza reddito e a suo carico.

Fratelli

Fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili hanno diritto se mancano coniuge, figli, nipoti e genitori, se alla morte dell’assicurato risultano senza reddito e a suo carico.

Calcolo importo

L’importo che ti spetta non è sempre uguale alla pensione che percepiva il deceduto, ma viene riconosciuta in percentuale in base al numero e alla tipologia dei famigliari superstiti. Nello specifico ammonta al:

  • 60%, se rimane solo il coniuge (i figli non ci sono o non sono più a carico);
  • 70%, in presenza di un solo figlio;
  • 80%, in presenza del coniuge e un figlio o in assenza del coniuge due figli soltanto;
  • 100%, in presenza del coniuge e almeno due figli o in assenza del coniuge almeno tre figli soltanto;
  • 15%, per gli altri familiari a cui spetta la reversibilità e diversi dal coniuge, figli e nipoti.

Riduzione per superamento limiti di reddito

Purtroppo il cumulo dei redditi non è permesso. La pensione di reversibilità subisce una decurtazione se sei un superstite e il tuo reddito è oltre 19.573,71 euro (legge 335/1995 – Legge Dini). Nello specifico è prevista una riduzione della reversibilità pari al:

  • 25% se il reddito del superstite supera 19.573,71 euro annui;
  • 40% se il reddito del superstite supera 26098,28 euro annui;
  • 50% se il reddito del superstite supera 32622,85 euro annui.

Attenzione

Questi limiti di cumulabilità fanno riferimento alle pensioni di reversibilità che spettano al coniuge, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, non vengono applicati quando la reversibilità spetta ai figli, a minori e inabili.

Quando si perde

La pensione di reversibilità non è più dovuta quando vengono meno i requisiti per i quali si aveva diritto. Gli esempi più noti sono quelli del figlio che diventa maggiorenne, del figlio che termina gli studi universitari e trova lavoro. Ecco qui di seguito tutti i casi:

  • Se eri coniuge e ti sposi di nuovo;
  • Se eri figlio quando compi 18 anni;
  • Se eri figlio e hai concluso o interrotto i tuoi studi universitari;
  • Se eri figlio e stai studiando, ma hai compiuto 26 anni;
  • Se eri figlio ed eri inabile e ora sei guarito;
  • Se eri genitore nel caso conseguono altri famigliari;
  • Se eri fratello e sorella, nel caso che conseguono altri famigliari o ti sposti;
  • Se eri nipote e valgono le stesse condizioni dei figli;
  • Se non rinunci all’eredità lasciata dal defunto.

Come richiedere

Per ottenere la pensione di reversibilità basta inviare la domanda all’INPS, tramite:

  • Sito web INPS: é necessario essere in possesso di PIN INPS;
  • Contact Center al numero 803164 raggiungibile da telefono fisso, o al 06164164 raggiungibile da cellulare;
  • Patronati e CAF della tua città.

In caso di figli minorenni, la richiesta va presentata dal legale rappresentante.

Quanto tempo passa per avere accreditata la pensione di reversibilità? La decorrenza della pensione ai superstiti è dal mese successivo a quello della morte del defunto. Anche se fai la domanda mesi dopo, avrai poi diritto al rimborso degli arretrati.

Il superstite ha diritto anche alle mensilità aggiuntive: tredicesima e quattordicesima se il defunto le percepiva.

Assegno sociale e assegni famigliari

L’assegno sociale non è reversibile. Il superstite di un pensionato che percepiva l’assegno sociale, non avrà diritto alla reversibilità. Gli assegni al nucleo familiare (ANF), invece, spettano in presenza di figli minorenni o inabili se il titolare della pensione di reversibilità (il vedovo/a) non può dedicarsi a proficuo lavoro.

Tassazione

La pensione di reversibilità è tassata al pari del lavoro dipendente, ad esclusione delle reversibilità percepite dai familiari delle vittime di atti terroristici e della criminalità organizzata. La tassazione segue quindi le stesse regole (calcolo, deduzioni, detrazioni) e aliquote IRPEF previste per scaglioni di reddito:

Aliquote IRPEF per scaglioni reddito
Reddito (min)Reddito (max)IRPEF
15.000 €23%
15.000 €28.000 €27%
28.000 €55.000 €38%
55.000 €75.000 €41%
75.000 €43%

Se presenti la dichiarazione dei redditi devi quindi dichiarare la reversibilità come i redditi da lavoro dipendente, ossia:

  • nel quadro “C” del modello 730;
  • nel quadro “RC” del modello UNICO persone fisiche.