Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto al giusto riposo durante il periodo di malattia: il medico redige l’apposito certificato che invia all’INPS e avvisa a sua volta l’azienda. Durante questo periodo il lavoratore è “coperto” e la sua assenza al lavoro è giustificata.
In questa guida completa sul periodo di comporto ti spiego cos’è e come funziona, cosa significa, come si conteggia, come si calcola per sommatoria (ossia quando ci sono più periodi di malattia intermezzati da periodi di lavoro) quanto dura, quando l’azienda può procedere al licenziamento, infine se e quando il lavoratore licenziato ha diritto alla disoccupazione.
Indice
Cos’è e come funziona
Cosa vuol dire. Il periodo di comporto è un periodo in cui anche se sei assente dal lavoro, nessuno può licenziarti. Tipico esempio è il periodo di comporto per malattia: se tu sei malato, hai quindi un regolare certificato medico che attesta il tutto e non ti rechi al lavoro, l’azienda non può licenziarti.
Cosa significa
Questa legge ha lo scopo di tutelare il lavoratore: in qualità di dipendente hai tutto il diritto di ammalarti e non è che se ti ammali il tuo datore di lavoro può licenziarti come meglio crede. Assolutamente no.
D’altra parte però, neanche il datore di lavoro può mantenerti il tuo posto per sempre. Ecco perché la legge impone dei tempi: il cosiddetto periodo di comporto, ossia il periodo di tempo entro il quale, se sei malato, il datore di lavoro non può licenziarti. Chiaramente è necessario che tu abbia un certificato medico.
Come si calcola
Quanto dura. Per conoscere quanto dura il tuo periodo di comporto devi innanzitutto verificare cosa dice il tuo CCNL. Per esempio, il CCNL Commercio prevede un periodo di comporto pari a 180 giorni nell’anno solare (art. 175 CCNL Commercio).
Come si conteggia
Ora, una volta conosciuto il tuo periodo di comporto, vediamo come procedere con il calcolo. Innanzitutto chiariamo che il CCNL parla di 180 giorni nell’anno solare. Per anno solare si intende non il periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre, ma il periodo di 365 giorni a partire da qualsiasi giorno dell’anno.
Quindi, supponiamo che un dipendente vada in malattia per oltre 180 giorni consecutivi: il datore di lavoro può licenziarlo.
Per sommatoria
Delle volte però, il dipendente non va in malattia per più di 180 giorni consecutivi ma, nell’arco di un intero anno. In tal caso il calcolo non è così automatico. Se infatti prende più di 180 giorni di malattia consecutivi, è facilissimo rendersene conto. Se invece lo fa in periodi “spezzati”, intermezzati da periodi di rientro al lavoro, allora bisogna fare il calcolo per sommatoria.
Vediamo subito, con un esempio, come fare il calcolo per sommatoria: come calcolare il periodo di comporto in caso di malattia del dipendente e capire se ha superato il limite di 180 giorni nell’anno solare.
Malattia
Abbiamo detto che il CCNL Commercio prevede un periodo di comporto di 180 giorni nell’anno solare. Ecco come calcolare se ha superato i 180 giorni.
- Bisogna innanzitutto prendere come riferimento la data di inizio dell’ultima malattia. Supponiamo che il dipendente sia in malattia dal 15 maggio 2020 e che oggi sia il 30 ottobre 2020. Il dipendente quindi è in malattia da 4 mesi e mezzo, circa 135 giorni.
- Poi occorre considerare il periodo di un anno immediatamente precedente all’ultimo certificato di malattia, ossia il 14 maggio 2020. Quindi bisogna considerare dal 15 maggio 2019 al 14 maggio 2020: durante quest’anno, quante assenze ha fatto il dipendente? Una volta individuate le assenze fatte durante questi 365 giorni, si sommano a quelle dell’ultima malattia e si vede se hanno superato i 180 giorni.
Esempio calcolo
Supponiamo che il dipendente abbia fatto, 60 giorni di assenza (non necessariamente continuativi, ma anche spezzettati nel corso dei 365 giorni visti nell’esempio precedente). Sommati ai 135 giorni dell’ultima malattia, fanno 195 giorni: periodo di comporto superato! L’azienda può licenziare.
Supponiamo che il dipendente abbia usufruito di 10 giorni di assenza (non necessariamente continuativi, ma anche spezzettati nel corso dei 365 giorni visti nell’esempio precedente). Sommati ai 135 giorni dell’ultima malattia, fanno 145 giorni: periodo di comporto non superato! L’azienda non può licenziare.
Anno civile
Molti CCNL prevedono il conteggio considerando l’anno solare (il CCNL Commercio parla di anno solare), come abbiamo fatto finora nell’esempio. Alcuni CCNL invece considerano l’anno civile, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno. Quindi in quest’ultimo caso il conteggio è più semplice, perché basta vedere le assenze a partire dal 1 gennaio e verificare se il dipendente ha superato il periodo di comporto (180 giorni o altro stabilito dal CCNL).
Altri CCNL invece considerano non un anno, ma tre anni (ad esempio il CCNL Metalmeccanici). Ecco perché è bene sempre andare a verificare cosa dice il proprio CCNL.
Licenziamento
Il superamento del periodo di comporto per malattia rappresenta una causa di licenziamento per motivo oggettivo. Se il dipendente supera il periodo di comporto, può procedere al licenziamento. A meno che, il dipendente chieda l’aspettativa non retribuita per il periodo concesso sempre dal CCNL e comunque in accordo con l’azienda. Di seguito trovi un fac simile lettera di licenziamento per superamento periodo di comporto malattia.
Disoccupazione
Sei stato licenziato per superamento del periodo di comporto? Hai comunque diritto alla disoccupazione. Infatti, la legge precisa che hai diritto alla disoccupazione sempre, tranne nei seguenti casi:
- Dimissioni volontarie;
- Licenziamento per giusta causa. E il licenziamento per superamento limite di comporto non rappresenta una giusta causa, ma un giustificato motivo oggettivo. Significa che l’azienda ha il potere di licenziarti (giustificato motivo), ma non essendo giusta causa hai diritto all’indennità di disoccupazione, meglio conosciuta come NASpI.
Quanto dura
Ecco di seguito il periodo di comporto previsto dai CCNL più diffusi:
CCNL Commercio
Il CCNL Commercio prevede 180 giorni di comporto nell’anno solare (art. 175 CCNL Commercio).
CCNL Metalmeccanici
Il CCNL prevede il seguente periodo di comporto:
- 183 gg se il dipendente è assunto da un massimo di tre anni;
- 274 gg se il dipendente è assunto da più di tre anni e fino a sei anni;
- 365 giorni se il dipendente è assunto da più di sei anni.
NB: si intendono giorni di calendario.
In casi specifici, si applica il periodo di comporto prolungato, pari a:
- 183 gg di calendario se il dipendente è assunto da un massimo di tre anni;
- 274 gg di calendario se il dipendente è assunto da oltre tre anni e fino a sei annI;
- 365 giorni se il dipendente è assunto da più di sei anni.
I casi che danno diritto al comporto prolungato sono i seguenti:
- Malattia senza interruzioni o con al massimo una ripresa di lavoro (e la ripresa del lavoro non ha superato i 61 gg);
- 2 malattie, ognuna delle quali ha richiesto almeno 91 giorni di malattia (assenza dal lavoro);
- Il comporto breve è scaduto, ma alla scadenza è presente una malattia con prognosi di almeno 91 giorni di calendario.
Per tutti i comporti elencati si considerano nei 3 anni precedenti calcolati andando a ritroso del primo giorno dell’ultimo periodo di malattia.
Esempio
Sei in malattia dal 19 aprile 2020. Quindi, per vedere se hai superato il comporto devi sommare tutti i giorni di malattia che hai fatto dal 19 aprile 2017 al 18 aprile 2020 e poi sommare l’assenza dell’ultima malattia.